Gazzetta n. 104 del 21 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 marzo 2020 |
Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita'. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» che, tra l'altro, attribuisce all'ufficio DISR III la competenza in materia di condizionalita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2019; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2019; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalita'; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 20 febbraio 2020;
Decreta:
Art. 1
Obiettivi del decreto
Il presente decreto, avente carattere non regolamentare, identifica e definisce, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, denominato «Decreto condizionalita'», le finalita' e le modalita' di utilizzo del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per inosservanza delle norme di condizionalita', ai beneficiari che hanno ricevuto pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 73/2009 e del regolamento (UE) n. 1234/2007 e che ricevono pagamenti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con le eccezioni relative ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori. |
| Art. 2
Fondi disponibili
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA coordinamento trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente ai dati di cui all'allegato 2 del «Decreto condizionalita'», l'ammontare delle riduzioni applicate, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nel cui ambito tali riduzioni si sono generate, a seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente, nonche' la corrispondente quota accantonata da ogni singolo organismo pagatore, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, AGEA coordinamento fornisce i dati relativi all'ammontare degli importi complessivamente accantonati presso gli organismi pagatori per il periodo dal 2005 al 2018. |
| Art. 3
Individuazione delle finalita' e definizione delle modalita' di utilizzo
1. I fondi individuati all'art. 2 del presente decreto sono finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento del sistema di condizionalita': interventi trasversali, gestiti a livello nazionale; interventi gestiti a livello delle regioni e delle province autonome. Gli interventi gestiti da ciascuna regione o provincia autonoma sono eseguiti dai rispettivi organismi pagatori d'intesa con le medesime regioni e province autonome. Gli interventi trasversali sono realizzati da AGEA coordinamento d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome. 2. Gli interventi sono finalizzati a: a. assicurare la massima diffusione della conoscenza relativa agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della condizionalita', presso i beneficiari, le strutture di assistenza tecnica e le amministrazioni competenti; b. migliorare l'efficienza delle attivita' di controllo della condizionalita', esercitate dagli organismi pagatori e, in particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi da parte degli organismi di controllo specializzati; c. corrispondere ad esigenze specifiche individuate dagli organismi pagatori e dalle regioni e province autonome. 3. AGEA coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le istanze e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che nazionale, in relazione alle finalita' evidenziate al comma 2 del presente articolo, indicando, altresi', le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano. Il Mipaaf, d'intesa con le regioni e le province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il comma 2 del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma e' presentato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Contestualmente al piano di cui al comma 3, AGEA coordinamento trasmette al Mipaaf ed alle regioni e province autonome una relazione sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati ottenuti dagli interventi programmati e realizzati nell'anno precedente. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2020
Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 181 |
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