Gazzetta n. 104 del 21 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 aprile 2020 |
Istituzione di un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020; Visto il successivo comma 519 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», modificato e integrato con decreto ministeriale 20 aprile 2012, n. 97; Visto in particolare l'art. 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 che istituisce Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI. S.c.p.A.) - societa' pubblica non a scopo di lucro - costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni di interesse generale; Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-bis recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi». Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni in legge 18 novembre 2019, n. 132; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (di seguito Fondo) istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. |
| Art. 2
Risorse disponibili
1. Ai sensi dell'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse da attribuire per il perseguimento delle finalita' ivi indicate ammontano a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Le disposizioni di attuazioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche in caso di variazione delle risorse di cui al comma precedente. |
| Art. 3
Attivita' finanziabili
1. Il Fondo, in coerenza con l'art. 6-bis comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, sostiene le attivita' di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A. per garantire il funzionamento delle CUN. 2. In particolare, il Fondo sostiene le attivita' di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, assicurando le funzioni di segreteria delle CUN e la regolarita', la trasparenza e l'informazione economica connessa ai lavori delle commissioni. 3. Il Fondo puo' sostenere, inoltre, attivita' di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A., diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente, coerenti con le finalita' del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 e dirette a promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. |
| Art. 4
Convenzioni
1. La puntuale definizione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, le tempistiche di svolgimento delle stesse, le modalita' di erogazione del sostegno, nonche' ogni ulteriore aspetto di dettaglio connesso all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del Fondo, e' demandato alla conclusione di appositi accordi tra il Ministero e BMTI S.c.p.A. 2. Per le attivita' di cui al comma precedente, e' competente il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio dirigenziale non generale PQAI III-Politiche di filiera, che vi provvede nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di accordi con amministrazioni aggiudicatrici che beneficiano di diritti esclusivi in virtu' di disposizioni legislative. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2020
Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 182 |
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