Gazzetta n. 104 del 21 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 20 aprile 2020
Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano individuati «i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali», nonche' sia costituita «una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione», con riferimento al concorso ordinario per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'art. 1, comma 10-duodecies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Indicazioni nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente la«definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;
Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
2. Il concorso e' indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.
3. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.
4. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
g. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h. bando: bando di concorso di cui all'art. 6;
i. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
j. professori universitari: i professori universitari di prime e seconda fascia;
k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;
l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione;
m. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
n. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.
 
Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-bis del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
Art. 4

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nelle prove di cui all'art. 6 del decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I programmi concorsuali, nonche' l'articolazione delle prove scritte, sono indicati all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. I titoli valutabili sono indicati all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all'art. 9, comma 11, e' indicata all'allegato D.
6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.
 
Art. 5

Commissione nazionale di esperti

1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonche' la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva, e' composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni.
3. Con successivo decreto del Ministro si provvede all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.
 
Art. 6

Bando di concorso

1. Il bando di concorso e' adottato con decreto del direttore generale competente che provvede, altresi', alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, il bando disciplina:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;
b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge;
c. le eventuali ammissioni con riserva del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma 3;
d. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze;
e. l'articolazione dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8, incluse le modalita' di somministrazione e di svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova;
f. la modalita' di svolgimento delle prove scritte di cui all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma 1 con riguardo alla eventuale adozione di modalita' computer-based, anche con riferimento alle peculiarita' delle distinte classi di concorso;
g. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;
h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure;
i. l'organizzazione delle prove d'esame;
j. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
k. i documenti richiesti per l'assunzione;
l. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.
 
Art. 8

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facolta' di cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facolta' di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.
 
Art. 9

Prove di esame per i posti comuni

1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, e' disciplinata dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova e' pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta e' condizione necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta.
3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova e' pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.
5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.
6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.
7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.
8. L'allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo, e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.
11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura e' competente all'attestazione della relativa abilitazione.
 
Art. 10

Prove di esame per i posti di sostegno

1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e' articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'. La durata della prova e' pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.
3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
 
Art. 11

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
 
Art. 12

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 6.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.
7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
 
Art. 13

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell'art. 18.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 14

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
 
Art. 15

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
Art. 16

Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.
2. In caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
 
Art. 17

Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
 
Art. 18

Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza e' presentata secondo le indicazioni e le modalita' previste dai bandi.
4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.
5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;
c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1;
d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 17. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
f. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
g. il curriculum vitae;
h. il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 15, comma 4.
7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.
8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.
12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.
14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
 
Art. 19
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo, l'USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 18, commi 12 e 13.
3. Sono ammessi con riserva ai concorsi banditi nel 2020 per i relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all'art. 3, comma 2, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
 
Art. 21

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 22

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: Azzolina


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Avvertenza:

Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it