Gazzetta n. 106 del 23 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2020
Revisione della remunerazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulle giacenze di Tesoreria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modificato, tra l'altro, dall'art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2 dell'art. 6, cosi' come modificato, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2018, emanato in attuazione del citato comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 269/2003, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata», finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano;
Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2018 e' stata stabilita una remunerazione della giacenza del suddetto conto corrente fruttifero di Tesoreria pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni per il 75% ed al rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per il 25%, con la possibilita' di rivedere le condizioni di remunerazione in caso di disallineamenti significativi di costo e composizione delle passivita' che alimentano il conto, su richiesta da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con congruo preavviso e, in ogni caso, ogni due anni a partire dalla remunerazione da applicarsi al primo semestre 2020;
Considerato, inoltre, che la remunerazione dell'attivita' di gestione dei buoni postali fruttiferi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, e' oggetto, a partire dal 2018, di una distinta compensazione ai sensi dell'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Considerata l'esigenza di determinare la remunerazione del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata», al fine di preservarne l'allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano e della stabilita' che lo caratterizza;
Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo prevedere la remunerazione del suddetto conto corrente fruttifero in misura pari al minore tra il costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, al fine di adeguare la remunerazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Decreta:

Per l'anno 2020 il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, cosi' come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, del 12 maggio 2016 e del 28 novembre 2018, e' sostituito dal seguente:
«Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari al minore tra:
il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
il costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato domestici.
Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. Il costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sono determinati a titolo di previsione per il primo semestre dell'anno ed a titolo definitivo, con eventuale conguaglio della differenza, per l'intera annualita'.
Ai fini del presente comma:
a) per "costo del risparmio postale" si intende il costo del risparmio postale annualizzato espresso in termini percentuali sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel semestre o anno di riferimento, cosi' come risultante dalle registrazioni e dai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti S.p.a., calcolato come rapporto tra:
1) la somma dei valori registrati a conto economico nel semestre o anno di riferimento relativi: (i) agli interessi passivi connessi ai prodotti del risparmio postale emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e (ii) alle commissioni riconosciute dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Poste Italiane S.p.A. a titolo di remunerazione per le attivita' connesse al servizio di raccolta del risparmio postale, al netto del corrispettivo riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la gestione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del presente decreto;
2) la media tra la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno di riferimento e la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno precedente;
I dati di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) devono risultare da un bilancio certificato dalla societa' di revisione.
b) per "costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato domestici" si intende il rapporto tra i) gli interessi sui titoli di Stato domestici nel semestre o nell'anno di riferimento, calcolati in base al principio di competenza economica ESA 2010 dalla Direzione II del Dipartimento del tesoro e ii) la media tra la somma dello stock (consistenza) di titoli di Stato domestici alla fine del semestre o anno precedente e la somma dello stock (consistenza) di titoli di Stato domestici alla fine del semestre o anno di riferimento, come comunicato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla Direzione II del Dipartimento del tesoro.»
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: Gualtieri