IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; Visto, altresi', l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello Sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; Considerato che il predetto comma 231 prevede, altresi', che le risorse annualmente destinate agli interventi e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; Ritenuto necessario, anche alla luce di quanto previsto dai richiamati articoli 3, comma 1, e 8, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, fornire all'Agenzia le opportune direttive per definire gli indirizzi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo individuando gli ambiti prioritari ai quali destinare le risorse di cui all'art. 1, comma 231 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le predette risorse al finanziamento degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese; Ritenuto, per quanto esposto, opportuno destinare: una quota delle predette risorse al finanziamento delle istanze di Accordo gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente direttiva e non finanziate per esaurimento delle risorse; alla luce della contingente situazione di crisi connessa al diffondersi della pandemia COVID-19, un'ulteriore quota delle predette risorse agli Accordi aventi ad oggetto programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento nel medio periodo del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, ivi inclusi la produzione dei dispositivi di protezione individuali e dei sistemi per il trattamento delle sindromi respiratorie, conseguibile anche attraverso la riconversione di tecnologie e processi industriali esistenti; coerentemente con le esigenze perseguite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, di sostegno allo sviluppo della green economy, un'ulteriore quota di risorse alle nuove istanze di Accordi afferenti a programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero a programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale; Considerata, infine, l'esigenza che l'istruttoria delle domande di agevolazione sia effettuata nei tempi piu' brevi possibili al fine di consentire l'avvio degli investimenti e la conseguente erogazione delle risorse in maniera tempestiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione alle risorse non utilizzate;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per le considerazioni esposte in premessa, le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al precitato comma 231, cosi' come integrate dall'art. 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono destinate al finanziamento di istanze di Accordo i programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull'intero territorio nazionale secondo la seguente articolazione: a) euro 300.000.000 per le istanze presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia precedentemente alla data della presente direttiva; b) euro 100.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della presente direttiva, concernenti programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilita' ambientale, anche in un'ottica di economia circolare; c) euro 200.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della presente direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. 2. Tenuto conto della contingente situazione emergenziale connessa al diffondersi della pandemia COVID- 19, la menzionata Agenzia e' autorizzata a valutare prioritariamente le istanze concernenti i programmi di sviluppo di cui al comma 1, lettera c). 3. L'articolazione di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2020
Il Ministro: Patuanelli |