Gazzetta n. 107 del 24 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 aprile 2020
Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e' riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l'ulteriore intesa del 12 marzo 2020, n. 23, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2020, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;
Considerato che per l'anno 2020, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;
Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunita' montane.
 
Art. 2

Modalita' di certificazione

1. E' approvata la modalita' di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2020.
 
Art. 3

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.
 
Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni e le comunita' montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2020.
 
Art. 5

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione gia' trasmessa telematicamente comporta la non validita' della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.
4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2020

Il direttore centrale: Colaianni