Gazzetta n. 108 del 27 aprile 2020 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 8 aprile 2020
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019. (Rep. Atti n. 61/CSR 8 aprile 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 aprile 2020;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
Visto l'art. 115 del predetto regolamento, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi d'emergenza per i mangimi e gli alimenti, in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorche' risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;
Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettera i) del medesimo regolamento (UE), il quale stabilisce che le autorita' competenti designate dagli Stati membri, responsabili in relazione alle finalita' e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento stesso, devono disporre di piani di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e devono essere pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE, e che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 novembre 2018 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le «Linee guida per la consultazione dell'intesa dell'Istituto superiore di sanita' nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 201/CSR);
Vista la proposta di intesa sul piano indicato in oggetto, inviata dal Ministero della salute con nota del 5 febbraio 2020 e diramata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'ufficio di segreteria di questa Conferenza con nota del 7 febbraio 2020;
Vista la nota del 23 marzo 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo dello schema di intesa in parola, diramato con nota del 27 marzo 2020 dall'ufficio di segreteria di questa Conferenza alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con richiesta al coordinamento interregionale in sanita' di trasmettere il formale assenso tecnico, pervenuto in data 3 aprile 2020;
Considerato che, nel corso della odierna seduta, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole sulla suddetta proposta del Ministero della salute;
Acquisito, nel corso della seduta odierna, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa
tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:
Visti:
l'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento di esecuzione (UE) n. 2011/931 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilita' fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale;
l'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, il quale stabilisce che la Commissione elabora in stretta collaborazione con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza di alimenti e mangimi, di seguito denominato: «piano generale»;
il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
la decisione 2013/1082/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017 che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione 2013/1082/UE;
Considerato che a seguito dell'applicazione della decisione 2004/478/CE della Commissione, sono state acquisite ulteriori esperienze nel coordinamento della gestione delle crisi a livello UE nell'ambito di alcuni incidenti legati all'alimentazione e agli alimenti, e che nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG Sante, da cui sono emerse alcune carenze del piano generale esistente, anche analizzate nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale), la quale ha evidenziato che occorre riconsiderare le modalita' di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a livello dell'Unione europea e nazionale;
Ritenuto che non tutte le situazioni suscettibili di rientrare nel campo di applicazione dell'art. 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unita' di crisi, a norma dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;
Considerato che un'efficace gestione delle crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi richiede che siano predisposte procedure pratiche di preparazione alle crisi per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione prima del verificarsi di un incidente e che le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere chiaramente definite, per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni e che, per le stesse ragioni, e' opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unita' di crisi;
Premesso che:
il regolamento (UE) n. 625/2017 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e che i requisiti specificati nel regolamento (UE) n. 625/2017 in materia di piani di emergenza per alimenti e mangimi, a norma dell'art. 167, paragrafo 1, dello stesso regolamento diventano applicabili a partire dal 14 dicembre 2019;
occorre definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i criteri di individuazione e classificazione e le procedure da attuare, atteso che non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unita' di crisi a norma dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un maggior coordinamento a livello nazionale;
i criteri in questione dovrebbero comprendere la gravita' e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori, in particolare quando la fonte e' ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio, bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volonta' di creare una crisi (ad esempio, bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti gia' avvenuti, a causa della mancanza di interventi sufficienti a prevenirli;
sussiste l'esigenza che le misure e le azioni ad opera delle competenti autorita', previste dalla normativa vigente, siano adeguate al rischio, applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle gia' prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
e' necessario un coordinamento:
a) tra le diverse autorita' a livello territoriale e regionale nonche' l'autorita' competente nazionale con la Commissione europea;
b) tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi;
c) tra i punti di contatto nazionali per il sistema di allarme rapido e di reazione e il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;
per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi e' necessario che, gia' prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;
la comunicazione di fatto e in tempo reale al pubblico e ai partner commerciali e' essenziale per contribuire alla protezione della salute pubblica, evitare un'ulteriore diffusione dei rischi e ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente, in quanto l'elaborazione di principi di trasparenza e una strategia di comunicazione sono parti essenziali della gestione delle crisi;
si rende necessario:
a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione degli incidenti, in particolare per quelli che evolvono in eventi avversi o eventi critici avversi, per garantire la salute pubblica, individuando in primis un coordinatore di crisi, cosi' come richiesto dalla Commissione europea;
b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti o mangimi dannosi per la salute pubblica;
occorre considerare, inoltre, la necessita' di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilita' che un alimento o un mangime possa produrre effetti nocivi sulla salute;

Si conviene
sul documento recante «Piano per la gestione delle crisi in alimenti e mangimi», di cui all'allegato 1 alla presente intesa, nei seguenti termini:

Art. 1

Adozione del piano nazionale di emergenza
per alimenti e mangimi

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il piano nazionale di emergenza per gli alimenti e mangimi (di seguito denominato piano) di cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente atto, in attuazione dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017, che prevede che gli Stati membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorche' risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. Il piano e' adottato in concordanza con il piano generale per la gestione delle crisi a livello dell'Unione di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni:
a. situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;
b. situazioni che richiedono l'istituzione di un'unita' di crisi che riunisca le autorita' competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.
2. Il piano definisce le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1 a livello nazionale, regionale e/o locale, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.
3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello dell'Unione europea, quanto previsto dal piano viene applicato dalle autorita' competenti coinvolte, in particolari situazioni di rischio e/o situazioni che richiedono un maggiore coordinamento.
4. Con riferimento a quanto previsto nei commi precedenti, viene stabilito l'obiettivo di ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato.
5. L'aggiornamento del piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato generale del Ministero della salute, in collaborazione con la Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorita' competenti.
 
Allegato 1
Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita nella seduta del 24 gennaio 2008 (rep. atti n. 6/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa.

Roma, 8 aprile 2020

Il Presidente: Boccia Il segretario: Grande