Gazzetta n. 111 del 30 aprile 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni di attuazione dell'art. 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.



Con il presente provvedimento si da' attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22 del decreto fiscale 2020 in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attivita' d'impresa, arte e professioni per le commissioni pagate da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
In particolare, la Banca d'Italia individua le modalita' e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Il provvedimento attua una fonte normativa superiore che presuppone una straordinaria necessita' e urgenza di introdurre le misure ivi disciplinate e che concede ristretti margini di discrezionalita' all'Autorita' chiamata ad emanare lo stesso provvedimento, stabilendo un termine stringente per la sua adozione.
Considerato quanto premesso, la Banca d'Italia si e' avvalsa delle facolta' di deroga prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c) del proprio provvedimento del 9 luglio 2019, concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale. Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' altresi' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.
Le previsioni del provvedimento si applicano a partire dal 1° luglio 2020.

Roma, 21 aprile 2020

Il Governatore: Visco
 
Provvedimento di attuazione dell'art. 22, comma 5
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
BANCA D'ITALIA
Il direttorio della Banca d'Italia

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 22 «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici» che affida alla Banca d'Italia il compito di redigere un provvedimento atto a individuare le modalita' e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha modificato l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo l'obbligo per gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;
Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che individua i soggetti tenuti alle comunicazioni all'anagrafe tributaria;

Emana
il seguente provvedimento:
Premessa
Il decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre, prevede alcune disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si tratta di interventi volti a favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso diverse misure, tra cui, agevolazioni fiscali che completano il quadro delle disposizioni gia' contenute nella legge di bilancio.
In particolare, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attivita' d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito e' riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
E' altresi' previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le modalita' e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attivita' nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento che consente l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione (soggetti convenzionatori).
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a).
 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) «commissione», la commissione - applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di «commissione» i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione;
b) «commissioni totali», l'insieme delle commissioni - applicate all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
c) «consumatore finale», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»;
d) «contratto di convenzionamento», il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di Fondi all'esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi;
e) «esercente», chi esercita un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
f) «periodo di riferimento», il periodo in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile;
g) «mese di addebito», il mese nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
h) «soggetto convenzionatore», il prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1;
i) «trasmissione per via telematica», l'uso di tecniche di contatto con la clientela che sfruttano servizi telematici e non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, come, ad esempio, la pubblicazione di informazioni nell'on-line banking dell'esercente.
 
Art. 3.
Obbligo di trasmissione delle informazioni
agli esercenti

1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le modalita' di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:
1) l'ammontare delle commissioni totali come definite nell'art. 2, comma 1, lettera b);
2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
 
Art. 4.
Modalita' di trasmissione delle informazioni

1. I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli esercenti le informazioni di cui all'art. 3 entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.
 
Allegato tecnico esplicativo

Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito e' riconosciuto agli esercenti a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.
La Banca d'Italia col presente provvedimento individua le modalita' e i criteri con cui i soggetti convenzionatori devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una piu' agevole lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento. Ambito applicativo
I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Soggetti convenzionatori
I soggetti interessati dall'obbligo informativo sono tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio della Repubblica, anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l'accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Indipendentemente dai modelli di business presenti sul mercato, che possono prevedere il coinvolgimento di piu' soggetti, sono tenuti alla comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento che hanno firmato con l'esercente il contratto di convenzionamento. Emissione di carte e offerta di altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili
Ai fini della detraibilita' delle commissioni rileva l'accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalita' del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, puo' essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni. Consumatori finali
Ai fini del credito di imposta, sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali.
Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle carte business che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attivita'. Sempre con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l'attivita' di emissione delle stesse. Esercenti
Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti. Struttura delle commissioni
Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l'accettazione dei servizi di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio: i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); ii) l'applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; iii) il pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, e' ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.
Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti i) e ii) e iii); per le tariffe «a pacchetto» di cui al punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, e' considerato commissione ai sensi del presente provvedimento.
Laddove il medesimo esercente si avvalga di piu' punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui all'art. 3 del provvedimento, potra' riferirle al complesso delle transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio. Contratto di convenzionamento
L'attivita' di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del prestatore di servizi di pagamento o di un suo agente, di un apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento elettronico; normalmente l'attivita' di convenzionamento e' accompagnata dalla gestione dei flussi finanziari connessi all'esecuzione delle operazioni di pagamento. Il contratto di convenzionamento, pertanto, si riferisce a servizi diversi e aggiuntivi offerti all'esercente, rispetto a quelli relativi al contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento. Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare, l'operativita' connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e puo' essere stipulato anche con un prestatore di servizi di pagamento diverso rispetto a quello presso cui l'esercente detiene il conto su cui si regolano i flussi finanziari. Il convenzionamento non riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre all'esercente servizi a valore aggiunto per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell'esercente, dal soggetto convenzionatore, applicazioni (App) in grado di consentire il colloquio tra l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali, cd. QR code (quick response code), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore. Modalita' di trasmissione
Tra le modalita' di trasmissione per via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite Posta elettronica certificata (PEC) e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente. Definizione dei termini per l'invio delle comunicazioni
Ai fini dell'individuazione del termine per l'invio delle comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente.
L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. Se il ventesimo giorno e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.
L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla possibilita' di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa).
Il mese di addebito delle commissioni e' in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono modelli di business diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente gia' decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Si precisa che, anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.