Gazzetta n. 113 del 4 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» che, tra l'altro, attribuisce all'ufficio DISR III la competenza in materia di condizionalita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalita' e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte nell'anno 2019;
Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 20 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalita' di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle regioni e province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.
2. Le sanzioni di cui al capo II del presente decreto si applicano, ai beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonche' dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
e) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Gli impegni e le sanzioni di cui al capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.
 
Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 (articolo 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3 (articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4 (articolo 15)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5 (articolo 18)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6 (articolo 20)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7 (articolo 14)
Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali".

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di coordinamento di AGEA;
c) «agricoltore»: si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda e' situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «allerta tempestiva»: la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
e) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, art. 64, e' l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli.
f) «anno civile dell'accertamento»: ai fini dello sviluppo rurale, per la misure connesse alla superficie o ai capi, e' l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; per le misure non connesse alla superficie od ai capi e' l'anno civile in cui e' svolto il controllo.
g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono i tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, ed al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, e' l'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, sono gli anni in cui il beneficiario e' tenuto al mantenimento degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post;
h) «attivita' agricola»:
1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464,
3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
i) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate all'interno del territorio nazionale;
j) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalita' ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
k) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtu' della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
l) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
m) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u);
n) «Criteri di gestione obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva cosi' come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'allegato 1 al presente decreto;
o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita' competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
p) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
q) «impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
r) «impegno pertinente di condizionalita'»: impegno di condizionalita' chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attivita' agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;
t) «Mipaaf»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
u) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'allegato 1 del presente decreto.
v) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
w) «pagamento ammesso»: contributo, premio, indennita' o aiuto concesso al beneficiario e che e' stato o sara' erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
x) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu'; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
y) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, nonche' il cotone;
z) «revoca»/«rifiuto»: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;
aa) «riduzione ed esclusione»: ai fini del presente decreto, la sanzione amministrativa derivante dal mancato rispetto delle regole di condizionalita' che determinano una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi fino all'intero ammontare, comportando l'esclusione;
bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
cc) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanita' pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
dd) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, cosi' come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
ee) «regime di aiuto»: l'insieme delle prescrizioni che regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli agricoltori ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamenti diretti»);
ff) «schema di aiuto»: l'insieme degli impegni e degli obblighi, previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che sono sottoscritti dai beneficiari dei premi e dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del presente decreto.
 
Art. 3

Regole di condizionalita'

1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali.
2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.
4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui e' differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera bb) del presente decreto;
b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera x) del presente decreto;
d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4

Conseguenze delle inadempienze

1. Al beneficiario di cui all'art. 1, comma 2, che non rispetti le regole di condizionalita' stabilite dall'art. 3 e' applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3.
La riduzione od esclusione, ai sensi dell'art. 91, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e' applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 1308/2013 e di cui agli articoli 85-unvicies e art. 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive:
a) l'inadempienza sia connessa all'attivita' agricola del beneficiario;
b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.
2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 5

Accertamento delle inadempienze

1. In attuazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalita' e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.
2. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di cui al comma 1 di riferire all'Autorita' giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.
 
Art. 6

Applicazione delle riduzioni od esclusioni

1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale inadempienza e' imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalita' negli «anni considerati»; cioe', o nei tre anni successivi all'anno civile in cui e' stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. In caso di cessione di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta e' il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola e' stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale e' direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario.
4. Nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento di cui all'art. 1, commi 2 e 3 e siano rilevate non conformita' di condizionalita' relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.
5. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
 
Art. 7

Calcolo della riduzione od esclusione -
Negligenza ed intenzionalita'

1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile in cui e' accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6, commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravita', della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonche' dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di reiterazione, il 15 %.
3. I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'allegato 3, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'Autorita' di controllo (Organismo pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l'infrazione riscontrata si considera reiterata. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali. Qualora un controllo di condizionalita', svolto su un beneficiario che abbia gia' ricevuto un'allerta tempestiva relativa ad un CGO o ad una norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall'anno della prima costatazione e qualora sia accertata una nuova non conformita' per lo stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravita' e durata, e' possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva.
4. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.
5. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive di cui al comma 3 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario, l'autorita' di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione.
6. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 3 e 4, non si applicano nel caso in cui la natura dell'inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate.
7. Se l'inadempienza accertata e' stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali e' stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto.
8. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:
a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita' supera i livelli stabiliti secondo le modalita' definite dalla circolare di AGEA, pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del presente decreto;
b) quando il carattere di intenzionalita' e' riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalita';
c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014.
9. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione ai regimi e schemi di aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.
10. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravita' o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o piu' infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'allegato 3.
 
Art. 8

Cumulo delle riduzioni

11. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalita', o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalita' stabilite nell'allegato 3.
 
Art. 9

Applicazione dell'art. 97, paragrafo 3
del regolamento (UE) n. 1306/2013

1. Lo Stato Membro non si avvale della facolta' prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013; pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.
 
Art. 10

Importi risultanti dalla condizionalita'

1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6 ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A tal fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, secondo il formato dell'allegato 2.
 
Art. 11

Comitato paritetico

1. E' istituito presso il Mipaaf il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalita'. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato e' composto dai rappresentanti del Mipaaf, delle regioni e province autonome, del Coordinamento AGEA e degli Organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.
 
Art. 12

Autorita' competente al coordinamento dei controlli

1. L'Agea coordinamento svolge la funzione di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. L'Agea coordinamento, a norma dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche' l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di organismi di controllo specializzati.
 
Art. 13
Inadempienze dei criteri di ammissibilita' diversi dalla dimensione
della superficie o dal numero di animali.

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto e' rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita'.
 
Art. 14
Misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica: art.
28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 39 del regolamento
CE n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni -
Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitari - Misure agro-climatico-ambientali, sull'agricoltura
biologica e sulle indennita' connesse alla direttiva quadro
sull'acqua: articoli 28, 29 e 30 del regolamento UE n. 1305/2013 -
Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al
pascolo o alla coltivazione e attivita' agricola minima.

1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle regioni e province autonome ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'allegato 7.
2. I criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attivita' agricola minima, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, ove non definiti dalle regioni e province autonome ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dallo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465.
 
Art. 15

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
degli impegni o altri obblighi

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013,
b) oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e infine, come l'«attivita' agricola minima», di cui allo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465;
si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali e' regolata dal successivo art. 19. I «requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l'«attivita' agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, si applicano, alla Superficie oggetto d'impegno (SOI) in accordo con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali.
2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, secondo le modalita' di cui all'allegato 4.
3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la sanzione se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.
 
Art. 16
Riduzioni o esclusioni per violazioni di impegni
agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura biologica,
indennita' natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere
degli animali nonche' per impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR
2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalita'.

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonche' di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario e' applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che puo' portare fino all'esclusione, definita dell'autorita' di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalita', nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione. L'Autorita' di Controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2.
 
Art. 17

Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi

1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioe' il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, e' applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'allegato 4).
La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell'anno della domanda. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al presente comma si applicano anche nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell'art. 24, comma 1, lettera d) del presente decreto.
 
Art. 18

Dichiarazioni difformi in misure connesse
alle superfici e ad animali

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 18, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 5 al presente decreto, qualora non diversamente disciplinato dalle regioni nei documenti programmatori ed attuativi dello sviluppo rurale.
2. Per gli animali non elencati nell'allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.
3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall'art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.
4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis del regolamento (UE) n. 640/2014.
 
Art. 19

Recupero di importi erogati in annualita' pregresse

1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione;
2. Le regioni e provincie autonome possono, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell'anno di accertamento, o la non applicazione, se l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non e' compromesso e il livello di non conformita' e' diverso o la non conformita' non e' rilevata.
 
Art. 20

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
degli impegni ed inadempienze gravi

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori,
si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalita' di cui all'allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.
3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravita', entita' e durata.
La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioe' il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, e' applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.
Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonche' qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
 
Art. 21

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
delle regole sugli appalti pubblici

1. Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sancito d'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano con repertoriato in atti n. 158/CSR del 6 settembre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.
 
Art. 22

Disposizioni comuni

1. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonche' dell'art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 23

Procedure e adempimenti
per il regime di condizionalita'

1. Le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1 del presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.
2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, di garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente decreto, e le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.
3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell'allegato medesimo.
4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle regioni e alle provincie autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11, per le finalita' stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea emana la circolare.
 
Art. 24

Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale

1. Ove non abbiano gia' adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le regioni e province autonome ovvero le Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalita';
b) i livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
c) i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli Organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformita' alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.
 
Art. 25

Monitoraggio

1. L'Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Mipaaf, alle regioni e province autonome, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - DRGS - IGRUE, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 12 del presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'art. 11.
 
Art. 26

Norme di rinvio

1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.
3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 7.
4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, puo' valere la disciplina definita dalle regioni e provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, in materia di:
a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013,
b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione;
c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.
5. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, ne' oggetto di sanzione, gli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalita' di identificazione delle superfici, (Piano colturale grafico utilizzato a partire dall'anno 2016), consistenti nell'introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione «grafica» delle superfici utilizzate, cosi' come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014.
In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun tipo di operazione, non e' altresi' esigibile alcunche' nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.
Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.
A tal fine, AGEA Coordinamento, sentiti i diversi Organismi pagatori, inserisce nelle apposite circolari e negli altri dispositivi, sia per la condizionalita' che per le misure a superficie dello sviluppo rurale, le modalita' attuative, le fattispecie, nonche' gli aspetti tecnici ed operativi da considerare per la valutazione delle variazioni derivanti dalla transizione ai nuovi sistemi di identificazione.
Gli effetti di quanto disposto nel presente comma si intendono riferiti anche all'identificazione delle superfici sottoposte agli impegni di condizionalita'.
 
Art. 27

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», e' abrogato.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 180