Gazzetta n. 114 del 5 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2019
Approvazione delle modalita' per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle richieste, nonche' i casi di revoca e di decadenza, a favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, riguardante misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario, ed in particolare:
il comma 2-bis ai sensi del quale sono previsti, in deroga alla legislazione nazionale vigente, interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno a favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, secondo modalita' e procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;
il comma 2-ter che stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2019 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis;
il comma 2-quater dove e' stabilito che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza;
Considerato che il regolamento (UE) n. 702/2014, individuato ai sensi del citato art. 7, comma 2-bis del decreto-legge n. 27/2019, quale normativa sugli aiuti di Stato al settore agricolo nell'ambito della quale individuare le modalita' e le procedure per l'erogazione degli aiuti, non prevede interventi compensativi a favore di imprese agricole che hanno subito danni da incendio;
Ritenuto di conseguenza necessario attivare gli aiuti di cui al presente provvedimento nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013, aiuti de minimis al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione delle modalita' per la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza;

Decreta:

Art. 1

Modalita' per la concessione del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente.
2. Possono presentare domanda di aiuto gli agricoltori attivi di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465, che conducono superfici destinate ad oliveto che risultano danneggiate dall'incendio del 25 settembre 2018 nei territori dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.
3. La domanda di aiuto deve essere presentata alla Regione Toscana entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione dell'aiuto.
5. La Regione Toscana approva lo schema di domanda con l'elenco della documentazione da presentare, la lista dei controlli da effettuare e la relativa modalita'.
 
Art. 2

Disciplina dell'istruttoria delle relative richieste

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 1, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare, sino al pagamento dell'aiuto, le condizioni di ammissibilita' previste dalla legge.
2. I richiedenti, inoltre, non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le produzioni oggetto di domanda ne' aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora erogati.
3. In fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
 
Art. 3

Massimali

1. Il contributo di cui all'art. 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 nell'ambito del regime di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere concesso fino ad un massimale di 20.000 euro per azienda, al netto di eventuali aiuti percepiti nell'ambito dello stesso regime nel triennio precedente.
2. Gli aiuti sono concessi nel limite complessivo di spesa per l'anno 2019 di 2 milioni di euro; in caso di insufficienza di risorse per far fronte integralmente alle richieste, il contributo viene proporzionalmente ridotto su ciascuna domanda fino alla riconduzione del fabbisogno nel limite delle disponibilita' sopra indicate.
3. L'aiuto massimo per la produzione perduta e' pari a 7,5 euro per pianta di olivo adulta danneggiata dal fuoco.
 
Art. 4

Casi di revoca e di decadenza

1. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita' di cui al precedente art. 2, comma 1, porta alla non accettazione della domanda o alla decadenza del beneficio.
2. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 2 e 3, porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio per le voci gia' oggetto di indennizzo.
Il presente provvedimento verra' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali
Bellanova Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 1096