Gazzetta n. 114 del 5 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 aprile 2020
Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020).


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la regola III/20 della Convenzione SOLAS, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalita' e la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;
Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 recante «Requisiti per la manutenzione, la revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi»;
Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come emendata, introdotti con la Risoluzione MSC.404(96) adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (International maritime organization - IMO) il 19 maggio 2016, entrati in vigore dal 1° gennaio 2020;
Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata dall'IMO il 19 maggio 2016 recante «Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear», entrata in vigore dal 1° gennaio 2020;
Tenuto conto che la distribuzione a livello mondiale degli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana, in accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e' ritenuta adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate cosi' da assicurare la prospettata copertura globale dei servizi di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi nazionali;
Considerato che gli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana gia' applicano procedure condivise - introdotte a livello IACS (International association of classification societies) - e contenute, oggi, all'interno dello standard IACS UR Z 17;
Considerati infine i contributi forniti dagli Organismi riconosciuti dall'Amministrazione italiana nell'ambito della discussione preliminare allo sviluppo ed al consolidamento del presente decreto dirigenziale;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali.
 

Articolo 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 321/2020.
- Lista delle ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una valida proroga della medesima.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Scopo

1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformita' delle attivita' previste dalla regola III/20 della Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall'IMO.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi elencate all'interno del precedente art. 1, e' effettuata in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).
3. Le attivita' quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un funzionario dell'Organismo riconosciuto, incaricato dell'esecuzione delle visite di sicurezza della nave.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo ove diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il seguente significato:
a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima;
b) Autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del Codice della navigazione, retti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) Compagnia: l'armatore della nave o qualsiasi altra entita' o persona, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', si siano dichiarati d'accordo a rilevare tutti gli obblighi e responsabilita' imposte dal Codice ISM;
d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;
e) Dispositivo di salvataggio: l'imbarcazione di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, il battello di emergenza (rescue boat) nonche' il battello di emergenza veloce (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a mare e di sgancio (ivi inclusi i sistemi primari e secondari di messa a mare delle imbarcazioni a caduta libera), i dispositivi di ammaino e di sgancio della zattera autogonfiabile di tipo ammainabile;
f) Documento di approvazione: attestazione rilasciata dall'Organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, in conformita' allo standard procedurale IACS UR Z17;
g) Fornitore di servizio:
ditta autorizzata in accordo al successivo art. 4, ad effettuare le attivita' di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio;
il costruttore del dispositivo di salvataggio, autorizzato in accordo al successivo art. 4, quando svolge le attivita' di cui al presente decreto; ovvero
la compagnia, autorizzata in accordo al successivo art. 4, quando svolge le attivita' di cui al presente decreto ad esclusione delle attivita' di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96);
h) Marca e tipo del dispositivo di salvataggio: denominazione del produttore dell'equipaggiamento affiancato al modello di riferimento o ad una specifica serie nei casi in cui non vi sia differenza nelle attivita' di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione del dispositivo di salvataggio;
i) Organismo riconosciuto: un organismo delegato dall'Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011, per l'esecuzione delle verifiche prodromiche al rilascio o convalida o rinnovo della certificazione di sicurezza della nave in esame.
 
Art. 4

Autorizzazione del fornitore di servizio

1. La manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione IMO MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attivita' di cui al precedente comma, il fornitore di servizio richiede ed ottiene l'approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformita' ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l'applicazione dello standard procedurale IACS UR Z17.
3. L'autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso da un Organismo riconosciuto, in data successiva all'entrata in vigore, del presente decreto recante l'annotazione che l'Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un fornitore di servizio puo' effettuare le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'approvazione ha una validita' di anni tre dalla data del suo rilascio.
 
Art. 5

Obblighi informativi da parte
dell'Organismo riconosciuto

1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o rinnovo del «documento di approvazione», ne inviano copia all'Amministrazione.
2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresi', all'Amministrazione il rifiuto, la limitazione, la restrizione, la sospensione o il ritiro di un'approvazione rilasciata.
 
Art. 6

Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate
in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010

1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una proroga, continuano ad operare sino alla loro scadenza.
2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma dell'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 7

Fornitore di servizio non in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto

1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4 del presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia piu' esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia puo' richiedere all'Amministrazione che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzera' istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it dando evidenza documentale dell'impossibilita' di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l'esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovra' contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell'intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.).
3. L'Amministrazione, d'intesa con l'Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in esame, rilascera' una specifica autorizzazione ad eseguire l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovra' recare il timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.
 
Art. 8

Monitoraggio degli Organismi riconosciuti
ai fini dell'autorizzazione del fornitore di servizio

1. Il monitoraggio sull'attivita' autorizzativa dell'Organismo riconosciuto e' eseguito, da personale dell'Amministrazione, con periodicita' non superiore a quattro anni.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma, l'Amministrazione ha facolta' di disporre una verifica occasionale presso una o piu' sedi del fornitore di servizio e/o dell'Organismo riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attivita' di cui all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 9

Entrata in vigore
e disposizioni abrogative

1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore il giorno, il mese e l'anno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 e' abrogato.

Roma, 21 aprile 2020

Il Comandante generale: Pettorino