Gazzetta n. 115 del 6 maggio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 marzo 2020 |
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Ramacca (circondario di Caltagirone) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2014, n.212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2014, n. 261; Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; Vista la nota del 6 dicembre 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Caltagirone, preso atto della dichiarazione di inagibilita' dei locali adibiti all'attivita' giudiziaria disposta dall'ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019 a firma del responsabile dell'area «Gestione del Territorio» del Comune di Ramacca, ha richiesto l'adozione del provvedimento di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012, tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente responsabile per il mantenimento in merito ai tempi tecnici necessari per la messa in sicurezza delle strutture ed alla mancata disponibilita' di ulteriori spazi idonei ad ospitare la sede giudiziaria; Vista la nota del 13 gennaio 2020 con cui lo stesso Presidente ha richiesto al Sindaco del Comune di Ramacca di relazionare con urgenza in ordine alle iniziative assunte al fine di ripristinare la funzionalita' dell'ufficio; Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui il Sindaco del Comune di Ramacca, nel rappresentare la complessita' ed onerosita' degli interventi necessari, ha evidenziato l'impossibilita' di stabilire tempi e modi per il ripristino della funzionalita' dell'ufficio, chiedendo altresi' di procedere allo sgombero dei locali adibiti a sede giudiziaria per consentire l'avvio dei lavori di ristrutturazione; Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui il Presidente del Tribunale di Caltagirone, tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente responsabile per il mantenimento della sede giudiziaria in merito a tempistiche e modalita' degli interventi da realizzare e della contestuale richiesta di sgombero dei locali, ha nuovamente evidenziato la necessita' procedere alla emanazione del provvedimento di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca; Vista la nota del 29 gennaio 2020 con cui il Presidente della Corte di appello di Catania, nel condividere le valutazioni del Presidente del Tribunale di Caltagirone, ha espresso orientamento favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di Ramacca; Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento alle strutture, alle dotazioni e ad ogni attivita' necessaria all'erogazione del servizio giustizia; Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Ramacca dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'ufficio del giudice di pace di Ramacca cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Caltagirone. |
| Art. 2
1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 461 |
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