Gazzetta n. 116 del 7 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 13 marzo 2020
Approvazione dei piani della Regione Marche e della Regione Umbria di interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 179/2020).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresa la somma di euro 20 milioni annui di cui al citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020, con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono approvati alcuni piani regionali di interventi per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'universita' e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto-legge le attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 ha demandato a un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali di interventi da finanziare;
Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, e' stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;
Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa sui piani regionali pervenuti nei termini indicati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha richiesto di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;
Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;
Considerato che in ragione dei chiarimenti acquisiti sono stati adottati i citati decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 392 del 2019 e n. 847 del 2019, con cui sono state autorizzate soltanto alcune regioni;
Considerato che le Regioni Marche e Umbria hanno prodotto i necessari chiarimenti successivamente all'emanazione dei sopracitati decreti;
Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), dell'accordo stipulato in sede di conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, al fine di velocizzare le procedure, da' seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;
Dato atto che con nota del 27 dicembre 2019, prot. n. 37235, la direzione genarle competente ha chiesto la reiscrizione delle risorse relative ai residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2018 all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), e dell'art. 34-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e che tale richiesta e' stata regolarmente registrata e attribuita al capitolo 8105, piano gestionale 1, di nuova imputazione, del bilancio del Ministero dell'istruzione dall'Ufficio centrale di bilancio competente, come da comunicazione del 24 febbraio 2020;
Ritenuto quindi, sulla base degli ulteriori piani pervenuti, di poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani delle Regioni Marche e Umbria di cui all'allegato A al presente decreto, definendo altresi' i tempi di aggiudicazione, nonche' le modalita' di rendicontazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dei piani regionali

1. Sono approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68 (quattromilioniduecentosettantottosettecentoventidue /68).
2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilita' delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate, unitamente ad altre eventuali economie, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'.
3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento di lettera f) del capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione per l'annualita' 2019, nonche' sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione per le annualita' 2020 e 2021, come da richiesta di rimodulazione della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 27 dicembre 2019, prot. n. 37235, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), e dell'art. 34-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, registrata dal competente Ufficio centrale di bilancio e attribuita al capitolo 8105, piano gestionale 1.
4. I piani delle altre regioni, per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione, sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato A, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.
 
Art. 3

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione, tramite apposito applicativo e successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino a un massimo del 20% dell'importo oggetto di finanziamento.
2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione
3. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio definito dal Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.
3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente locale che abbia ricevuto da parte del Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento delle stesse all'entrata di bilancio dello Stato.
4. L'ente locale e' tenuto a comprovare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 549