Gazzetta n. 118 del 9 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2020
Tracciabilita' degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo unico n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che prevede un sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti con lo scopo di impedirne l'impiego fraudolento negli usi di carburazione o combustione;
Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico n. 504 del 1995, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalita' di attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, in virtu' del quale, fatto salvo quanto disposto, in materia di circolazione dei prodotti energetici, dalle disposizioni doganali e da quelle contemplate dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e le preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403, circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
Considerato che l'introduzione del predetto Codice amministrativo di riscontro, finalizzata a contrastare l'utilizzo fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire la libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea;
Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la circolazione degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso;
Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento, attraverso la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di prodotti, classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita', deve reputarsi un'operazione carente di ragionevolezza economica e che pertanto si ritiene opportuno circoscrivere l'obbligo di emissione del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso;
Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio 2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni armonizzate relative al controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti energetici, utilizzati come carburanti o combustibili, di cui all'art. 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, individuano in 210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della quale il prodotto in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso;
Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine di connotare lo stato sfuso degli oli lubrificanti qualora trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite;
Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del 1995, il quale stabilisce, limitatamente alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, che l'obbligo di emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui al medesimo art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a 20 litri;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione del Codice amministrativo di riscontro, d'ora in avanti indicato come CAR, previsto per ogni singola operazione di trasferimento dei prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti indicato come TUA.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati ai commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del TUA;
b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) applicativo LUB: l'applicazione telematica dell'ADM dedicata all'emissione e alla gestione operativa del CAR;
d) soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato;
e) soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
f) operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici, non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei mezzi con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio nazionale;
g) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 19-bis del TUA;
h) credenziali SPID: le credenziali rilasciate dal Sistema pubblico di identita' digitale.
3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), sono individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987.
 
Art. 2
Registrazione degli operatori

1. I soggetti mittenti e i soggetti autorizzati che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica dell'ADM.
2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede e la partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione. Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento di identita' del legale rappresentante.
3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica nella richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', il codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche' l'indirizzo della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM.
4. Ricevuta la richiesta telematica di cui ai commi 2 e 3 e verificata la completezza e la regolarita' degli elementi richiesti ai sensi dei medesimi commi, l'ADM, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come IU, avente validita' annuale. L'IU e' trasmesso, unitamente ad un codice operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici o dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a disabilitare l'IU con provvedimento motivato da comunicare al soggetto interessato.
6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.
 
Art. 3
Codice amministrativo di riscontro

1. Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale:
a) fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi prodotti;
b) fino all'Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate le formalita' per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
c) fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un altro Stato membro dell'Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.
2. La procedura telematica per la richiesta del CAR e' completata non prima delle quarantotto ore precedenti all'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque almeno dodici ore prima dell'introduzione stessa; ciascuna richiesta di CAR si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale rimorchio.
3. Fermi restando i vincoli temporali indicati al comma 2, nel caso in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano spedite piu' partite di prodotti lubrificanti che devono essere ricevute da soggetti diversi, e' emesso un CAR per ciascuna delle medesime partite movimentate.
4. Il CAR e' annotato, prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto relativo alla movimentazione degli stessi.
 
Art. 4
Modalita' di emissione del CAR

1. Per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), il CAR e' richiesto, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato che deve ricevere i medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto autorizzato accede con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando:
a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla lettera b);
d) l'ubicazione dell'impianto, relativo alla licenza di esercizio, cui si riferisce l'IU di cui all'art. 2, comma 4, presso il quale intende ricevere i prodotti di cui alla lettera b).
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la procedura telematica di cui al comma 1, finalizzata all'emissione del CAR, e' integrata dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, verifica l'esattezza dei dati indicati dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 e completa la richiesta di cui al medesimo comma 1, indicando:
a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel territorio nazionale;
b) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla lettera a);
c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti;
d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira' nel territorio nazionale;
e) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), che il soggetto autorizzato intende ricevere;
f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
3. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui ai commi 1 e 2, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere; il medesimo CAR ha validita' di quarantotto ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto autorizzato e del soggetto mittente il predetto CAR e un documento contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2. La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.
4. Per la movimentazione dei prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), il CAR e' richiesto dal soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo LUB. A tal fine il medesimo soggetto accede con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando:
a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la partita IVA del destinatario;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla lettera b);
d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il loro trasferimento;
e) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla lettera d);
f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira' nel territorio nazionale;
g) l'Ufficio delle dogane di esportazione, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero l'Ufficio delle dogane di uscita, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
h) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul territorio nazionale i prodotti lubrificanti;
i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
5. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui al comma 4, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei prodotti lubrificanti; il medesimo CAR ha validita' di quarantotto ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto mittente il predetto CAR e un documento contenente gli elementi di cui al comma 4. La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.
6. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1 avviene anche con l'utilizzo della rete ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui al comma 9, provvede ad indicare, ai fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato per il trasporto.
7. La copia stampata del documento di cui ai commi 3 e 5 ovvero la visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico, e' esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
8. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale si protrae oltre le quarantotto ore dall'ora prevista per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio, cosi' come indicata al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui al comma 9 provvede a prolungare la validita' del CAR accedendo all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione nonche' le circostanze che hanno causato il protrarsi della circolazione nel territorio nazionale.
9. Nel caso in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), avvenga nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura, i dati previsti dal comma 2 possono essere indicati, ai fini dell'emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal soggetto autorizzato dal quale i medesimi prodotti devono essere ricevuti; a tal fine il predetto soggetto autorizzato, tramite la PEC, comunica all'Ufficio dell'ADM competente in relazione all'ubicazione dell'impianto presso cui intende ricevere i prodotti lubrificanti, l'intenzione di volere usufruire della procedura di cui al presente comma.
 
Art. 5
Annullamento del CAR

1. Se non deve piu' aver luogo la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso puo' essere annullato prima della data e dell'ora previste per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine:
a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 2 e validata dal soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 4, comma 1; nei casi previsti dall'art. 4, comma 9, la predetta richiesta e' presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti;
b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 4.
2. Completata la procedura telematica di cui al comma 1, l'applicativo LUB provvede ad annullare il relativo CAR dandone notizia a sistema ai soggetti interessati.
 
Art. 6
Modifica del CAR

1. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, prima dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR gia' emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla sostituzione del veicolo o del rimorchio utilizzato per il trasferimento dei prodotti lubrificanti ovvero alla variazione del luogo di introduzione nel territorio nazionale, dell'itinerario o dell'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita, cosi' come indicati, ai fini dell'emissione del predetto CAR, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), c) e d) e comma 4, lettere d), f) e g), il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9, puo' accedere all'applicativo LUB fino a sei ore prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e provvedere alla modifica dei predetti elementi gia' inseriti nell'applicativo LUB.
2. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, successivamente all'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR gia' emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla modifica dei dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 4, lettera d) limitatamente agli elementi relativi al mezzo di trasporto e lettere f), g) e h), il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9, provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla modifica dei suddetti elementi, dopo aver indicato nell'applicativo stesso la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione.
3. Le variazioni intervenute agli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del CAR sono rese disponibili nell'applicativo LUB affinche' i soggetti interessati alle movimentazioni possano averne conoscenza.
 
Art. 7
Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica

1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo di trasporto durante la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono tenuti a fornire:
a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), relativamente al nuovo mezzo di trasporto;
b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di trasporto.
2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le informazioni di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della logistica, provvedono, attraverso l'applicativo LUB, al conseguente aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto. Copia stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con le modifiche di cui al presente articolo, scorta i prodotti lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.
 
Art. 8
Appuramento del CAR

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si intende regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB, della nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte del soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a) e con la successiva validazione della stessa nota da parte dell'applicativo LUB. Tale nota e' inviata entro le ventiquattro ore successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato e riporta l'ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di nomenclatura combinata.
2. In caso di mancata consegna dei prodotti lubrificanti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ovvero in caso di mancata accettazione, in tutto o in parte, dei prodotti lubrificanti recapitati, il soggetto autorizzato segnala, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione del CAR, il mancato buon esito del trasferimento mediante l'applicativo LUB.
3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si conclude con la presentazione dei prodotti medesimi rispettivamente presso l'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita dal territorio nazionale, cosi' come indicato ai fini dell'emissione del CAR o modificato ai sensi dell'art. 6; il predetto Ufficio provvede all'appuramento del medesimo CAR.
 
Art. 9
Casi di esclusione

1. Il CAR non e' richiesto per la circolazione nel territorio nazionale:
a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre attrezzature;
b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 qualora le stesse, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del TUA, siano trasportate in contenitori di capacita' inferiore o pari a 20 litri;
c) dei prodotti di cui all'art. 7-bis, comma 1, del TUA, qualora confezionati in contenitori aventi capacita' inferiore o pari a 210 litri.
2. Il CAR non e' altresi' richiesto per le movimentazioni dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a mezzo oleodotto.
 
Art. 10
Procedura di riserva nei casi
di non funzionamento dell'applicativo LUB

1. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i soggetti autorizzati, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1, inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti dall'art. 4, comma 1, nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul sito internet dell'ADM, integrandolo con i dati previsti dall'art. 4, comma 2, che sono messi a disposizione del medesimo soggetto autorizzato da parte del soggetto mittente. Tale modello, debitamente compilato, e' trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC di cui all'art. 2, comma 3, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); il medesimo Ufficio delle dogane provvede a trasmettere, al soggetto autorizzato e al soggetto mittente, un CAR provvisorio, che e' annotato dal medesimo soggetto mittente sulla prevista documentazione di trasporto. Lo stesso CAR provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, e' inserito dal soggetto autorizzato nell'applicativo LUB non appena quest'ultimo torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
2. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i soggetti mittenti, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1, inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti dall'art. 4, comma 4, nell'apposito modello cartaceo disponibile sul sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato in ogni parte, e' trasmesso alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), mediante l'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 2, comma 2; il medesimo Ufficio delle dogane provvede a trasmettere, al soggetto mittente, un CAR provvisorio, che e' annotato sulla prevista documentazione di trasporto. Il soggetto mittente provvede ad inserire, nell'applicativo LUB, il CAR provvisorio e i dati gia' indicati nel modello cartaceo non appena lo stesso applicativo torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
3. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato ai sensi dei commi 1 e 2 e riportante l'annotazione del CAR provvisorio, scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio nazionale.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, restano fermi, per la trasmissione mediante PEC e posta elettronica, effettuata rispettivamente ai sensi dei medesimi commi 1 e 2, i termini temporali indicati all'art. 3, comma 2.
 
Art. 11
Scambio di informazioni

1. I dati contenuti nell'applicativo LUB sono resi accessibili alla Guardia di finanza ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza, mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web. I medesimi dati possono essere, altresi', oggetto di controllo incrociato con quelli, rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici, che, in possesso delle societa', degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori, sono dagli stessi messi, su richiesta, a disposizione dell'ADM e della predetta Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 
Art. 12
Disposizioni varie

1. L'ADM provvede a dare comunicazione sul proprio sito internet dell'avvenuta attivazione dell'applicativo LUB.
2. Con determinazione dell'ADM possono essere disciplinate modalita' particolari di emissione del CAR per la tracciabilita' di movimentazioni occasionali, nel territorio nazionale, di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, che devono essere ricevuti da un soggetto nazionale diverso da un soggetto autorizzato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Ministro: Gualtieri