Gazzetta n. 120 del 11 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 23 aprile 2020
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020.



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Ritenuto necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;
Ritenuto opportuno procedere con separato decreto al riparto di una ulteriore quota del medesimo fondo destinata al sostegno dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante, individuando criteri e modalita' adeguati alle specificita' del settore;

Decreta:

Art. 1
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui
all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020

1. Una quota, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e' destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.
 
Art. 2

Assegnazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti di cui all'art. 1 in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti presentano una apposita domanda ai sensi del comma 3.
2. Per accedere al contributo possono presentare domanda solo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a) prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attivita' di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza o circo;
b) avere sede legale in Italia;
c) non aver ricevuto, nell'anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985;
d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quindici rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno quarantacinque giornate lavorative;
e) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera d), aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di dieci rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
3. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalita' e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonche' per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
4. L'erogazione dei contributi e' disposta dalla Direzione generale spettacolo entro il 30 giugno 2020.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Al termine dell'istruttoria delle domande di contributo di cui all'art. 2, la Direzione generale spettacolo individua, nell'ambito del limite di spesa autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'ammontare delle risorse necessarie, che a tal fine vengono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilita' 8 - Direzione generale spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 4

Verifiche e controlli

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 contenga elementi non veritieri, e' disposta, con provvedimento del direttore generale spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarita' delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2020

Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1163