Gazzetta n. 120 del 11 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 9 maggio 2020
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12).

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresi', che il Commissario straordinario sovraintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;
Vista l'ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle farmacie»;
Vista l'ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendite al consumo di mascherine facciali - standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della predetta ordinanza, pari a euro 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 1° maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza e le principali associazioni di rappresentanza di farmacie, parafarmacie, distributori: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 3 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza ed alcune associazioni di rappresentanza di aziende di distribuzione: Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad;
Ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 9/2020, integrandola con la presente ordinanza, a tutti i soggetti di cui ai citati protocolli al fine di garantire la piu' ampia diffusione della vendita di mascherine facciali e dispositivi di protezione individuale (DPI);
Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 9/2020, con la quale sono state disciplinate le modalita' di vendita al pubblico delle mascherine facciali;
Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali;

Dispone:

Art. 1

Estensione

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli iscritti alle associazioni di cui ai protocolli meglio sopra identificati, nonche', a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi.
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo
gia' disposte con ordinanza n. 9/2020

1. Ferma restando la possibilita' di informazione semplificata, per le finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 1 della citata ordinanza n. 9/2020, ciascun esercente, cosi' come individuato nel precedente art. 1, nel procedere alla vendita al consumo, laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, laddove applicabili, e', comunque, tenuto a garantire l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:
luogo ed anno di produzione;
indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosi' come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;
che non si tratta di un presidio medico chirurgico;
che e' monouso.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri