Gazzetta n. 120 del 11 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 28 marzo 2020
Procedura semplificata di sdoganamento. (Ordinanza n. 6).

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprieta', tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonche' di beni mobili di qualsiasi genere;
Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' di centrali di acquisto;
Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stata individuata soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;
Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonche' la continuita' dei servizi essenziali;
Vista la necessita' di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attivita' compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonche' presidio della salute e dei correlati interessi pubblici;

Dispone:

Art. 1

Attivita' frontaliera dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»), nello svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati nella circolare del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.
 
Art. 2

Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto

1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.
2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma.
3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a quanto prescritto dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione al commissario straordinario.
4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di cui al comma 1, ADM procedera' a segnalare direttamente la circostanza al Commissario straordinario all'indirizzo PEC commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it affinche' disponga, ove lo ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in qualita' di soggetto attuatore in conformita' all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri