Gazzetta n. 123 del 14 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2020
Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», con il quale e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 78, comma 1, relativo all'incremento della percentuale delle anticipazioni;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti de minimis»;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013»;
Considerate le situazioni di crisi determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficolta' finanziarie degli agricoltori dovute ad un andamento meteorologico sfavorevole per le produzioni agricole come documentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'economia agraria datato 2 marzo 2020 e acquisito al protocollo DG PIUE 1292 del 3 marzo 2020;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 7 del sopracitato decreto 3 giugno 2019 per riconoscere la persistenza della situazione di crisi delle aziende agricole, peraltro gia' interessate da un andamento meteorologico particolarmente sfavorevole;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1
Proroga disposizioni decreto ministeriale 3 giugno 2019

1. In attuazione dell'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 3 giugno 2019, riconosciute le gravi difficolta' finanziarie determinatesi a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, di talune gravi patologie fitosanitarie e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli organismi pagatori riconosciuti possono disporre, per l'anno 2020, l'attivazione della prevista anticipazione, in regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come disposto al comma 2 dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44.
2. Per le modalita' di attivazione, di compensazione dell'anticipazione e di calcolo dell'importo dell'anticipazione, fino alla percentuale massima fissata per legge, nonche' per le condizioni di ammissibilita' e la presentazione delle domande, si applicano gli articoli da 2 a 6 del decreto ministeriale 3 giugno 2019.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 204
 

Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Proroga del decreto ministeriale 3 giugno 2019, recante attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013».
Con la legge 21 maggio 2019 n. 44, a seguito della persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori, e' stata prevista la possibilita' di concedere anticipazioni sui premi PAC (pagamenti diretti).
La predetta legge prevede la concessione dell'anticipazione, in regime de minimis, pari al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle condizioni di ammissibilita'. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'art. 78, comma 1, ha stabilito l'incremento della percentuale delle anticipazioni dal 50% al 70%.
Detta misura e' attivata annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda.
Dato il permanere delle condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli per le produzioni agricole e le situazioni di crisi determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficolta' finanziarie degli agricoltori anche nel corrente anno, si e' deciso di prorogare le disposizioni del decreto ministeriale 3 giugno 2019 per l'anno di domanda 2020.
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 3 giugno 2019.
Comunicazione.
Domanda.
Documentazione.
Altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
E' confermato anche per l'anno 2020 la possibilita' di ottenere l'anticipazione dei pagamenti diretti in regime de minimis presentando all'organismo pagatore apposita domanda.