Gazzetta n. 123 del 14 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2020
Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» per l'anno 2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;
Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o raggruppamenti di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritative, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi»;
Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 5.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha incrementato la dotazione del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di 50.000.000,00 di euro per il 2020;
Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Considerato il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, n. 1528, recante il Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per le persone indigenti, per una quota, pari a sei milioni di euro, dello stanziamento ordinario del Fondo per il 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;
Considerato che la finalita' primaria del Fondo e' quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende ancor piu' necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali piu' deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Considerata l'opportunita' di prevedere un paniere bilanciato per le persone in situazione di maggiore disagio socio-economico e, al contempo, di considerare le situazioni maggiormente critiche in determinati settori produttivi con particolare riguardo a quelli dove vi sono maggiori rischi di eccedenze e sprechi alimentari, in linea con lo spirito della legge 19 agosto 2016, n. 166, di promuovere politiche per la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari;
Considerata la proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elaborata, sentiti i componenti del Tavolo con mail del 26 marzo 2020, tenendo conto delle necessita' espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare la quota straordinaria del Fondo stanziata dall'art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, pari a 50.000.000,00 di euro, all'acquisto di un paniere di prodotti, come definito all'Allegato 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Integrazione al Programma annuale 2020

1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, a valere sulla quota stanziata dall'art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il fondo e' istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle persone piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'Allegato 1, per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. L'aggiudicazione definitiva e' condizionata e successiva alla conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, dell'art. 78, comma 3.4. Gli operatori che partecipano alle procedure di gara di cui al comma 3, si impegnano all'acquisto di prodotti di cui all'allegato 1 provenienti dalle regioni italiane, a partire da quelle maggiormente colpite dalla emergenza COVID-19, e nei periodi maggiormente a rischio di spreco.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritative, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
5. La quota residua per il 2020 del Fondo, di cui al comma 1, sara' oggetto di separato provvedimento.
 

Integrazione al programma di distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti (2020)
|=========|===============|===================|=====================| | Prodotti|Stanziamento al| Caratteristiche | Copertura costi dei | | |lordo dell'IVA | | servizi logistici e | | | | | amministrativi | | | | | (art. 1, comma 4) | |=========|===============|===================|=====================| |Tipologia| € | - | € | |=========|===============|===================|=====================| |Formaggi |14.500.000,00 | | | |DOP | | | | |---------|---------------|-------------------| | |Conserve | |prodotti a partire | | |di verdu-| |da materia prima | | |re apper-| |fresca e non | | |tizzate | 4.000.000,00 |reidratata | | |ottenute | |(ad eccezione dei | | |da | |fagioli) | | |prodotto | | | | |fresco | | | | |---------|---------------|-------------------| | |Zuppe di | |prodotti a partire | | |legumi da| 2.000.000,00 |da materia prima | | |verdura | |fresca e non | | |fresca | |reidratata | | | | |(ad eccezione dei | | | | |fagioli) non | | | | |surgelati, | | | | |conservabili a | | | | |temperatura | | | | |ambiente o tramite | | | | |refrigerazione e | | | | |pronti all'uso | | |---------|---------------|-------------------| | |Minestro-| |prodotti a partire | | |ne da | 2.000.000,00 |da materia prima | | |verdura | |fresca e non | | |fresca | |reidratata | Limite massimo | | | |(ad eccezione dei | del 5% dei costi | | | |fagioli) non | dell'acquisto di | | | |surgelati, | derrate alimentari | | | |conservabili a | per singola | | | |temperatura | aggiudicazione | | | |ambiente o tramite | | | | |refrigerazione e | | | | |pronti all'uso | | |---------|---------------|-------------------| | |Succhi di| |esclusivamente | | |frutta | 2.500.000,00 |succhi di frutta | | | | |100% non da con- | | | | |centrato (NFC), | | | | |nettari di frutta, | | | | |purea di frutta | | | | |delle seguenti | | | | |specie: arance, | | | | |pesche, pere, mele,| | | | |albicocche, o | | | | |miscele di queste | | |---------|---------------|-------------------| | |Omoge- | |proveniente da | | |neizzato | 2.000.000,00 |agnelli nati, | | |di | |allevati e macella-| | |agnello | |ti in Italia | | |---------|---------------|-------------------| | |Prosciut-| 9.000.000,00 | | | |to DOP | | | | |---------|---------------|-------------------| | |Salumi | |proveniente da sui-| | |IGP e/o | 4.000.000,00 |ni nati, allevati e| | |DOP | |macellati in Italia| | |---------|---------------|-------------------| | |Carne |10.000.000,00 |proveniente da | | |bovina in| |bovini nati, alle- | | |scatola | |vati e macellati in| | | | |Italia | | |---------|---------------|-------------------|---------------------| | TOTALE |50.000.000,00 | | | |---------|---------------|-------------------|---------------------|


 
Art. 2
Controlli, relazione annuale
e disposizioni integrative

1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.
3. Eventuali modifiche o integrazioni, che dovessero rendersi necessarie all'esito della conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, saranno recepite con successivo decreto interministeriale.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 308