Gazzetta n. 124 del 15 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2020
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Considerato che, a seguito delle indicazioni dei servizi comunitari, le modifiche al PSRN 2014-2020 approvate dal Comitato di sorveglianza tramite procedura scritta conclusasi in data 18 settembre 2019 sono state oggetto di due distinte proposte di modifica, delle quali la prima presentata in data 30 settembre 2019 e approvata con decisione C (2019)7685 del 22 ottobre 2019 mentre la seconda presentata in data 24 ottobre 2019 in corso di approvazione;
Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici», previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del reg. (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 1104 del 31 gennaio 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 7 febbraio 2019, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020, n. 55;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, Confederazione generale dell'agricoltura Italiana - Confagricoltura, dall'alleanza delle cooperative, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici -ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

DEFINIZIONI
1 - Definizioni generali.
Polizze assicurative: all'interno del piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.
Fondi di mutualizzazione: all'interno del piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni;
Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.
Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10». 2 - Definizioni di eventi e garanzie.
I - Eventi avversi.
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamita' naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il settimo grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorche' causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento piu' o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura e' superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. II - Garanzie.
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversita' atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.
La mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata. III - Garanzie zootecnia.
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.
Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo di tempo superiore a settantadue ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).
Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
precipitazioni piovose: superamento della soglia del quaranta per cento del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la meta' del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
siccita': oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.
Gli effetti negativi di tali avversita' atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o allevamenti limitrofi.
Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente piano.
 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Metodologia per applicazione sperimentale valore unitario
della produzione (SV).

1. Con riferimento alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto 1.10, in via sperimentale gli schemi di polizza agevolata possono prevedere l'indicazione del valore unitario (valore per ettaro) della produzione (di seguito definito standard value o SV).
2. Gli Standard value (SV = P x R) sono il risultato del prodotto tra il prezzo medio triennale o quinquennale (P), escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, di ciascuno dei prodotti dell'allegato 1, punto 1.10, ponderato per le varieta' prevalenti, e la resa potenziale (R) calcolata come media triennale o quinquennale, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. Gli SV sono approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Tutte le polizze con valore unitario della produzione assicurata inferiore o uguale allo SV sono ritenute ammissibili per quanto attiene alle componenti rese e prezzo. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno si effettua pertanto solo la verifica di rispondenza tra i dati di superficie delle polizze e quelle dei fascicoli aziendali/PAI.
4. Per le polizze con valori assicurati superiori allo SV, ai fini dell'ammissibilita' al sostegno i valori assicurati saranno ricondotti al limite massimo fissato dallo SV.
5. Il valore assicurabile per prodotto/comune e' quello ottenuto moltiplicando il valore unitario atteso dall' imprenditore agricolo nella campagna in corso per gli ettari coltivati desunti dal fascicolo aziendale/PAI. La polizza deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 6 comma 1 del presente piano.
6. Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al venti per cento del valore unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato come media del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato.
7. Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, il contratto assicurativo, per ciascuna combinazione prodotto/comune, deve indicare il valore medio unitario della produzione dell' imprenditore agricolo calcolato sulla base dei valori del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, e riportare la seguente dicitura: «Polizza agevolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.». Nel caso si verifichi la c.d. «riduzione» di produzione, il contratto assicurativo deve riportare, in aggiunta, la dicitura «Riduzione» e il riferimento agli estremi della polizza originaria; quest'ultima deve essere allegata a quella di nuova emissione.
8. In caso di «riduzione» del valore unitario assicurato, il valore di cui al punto 7 del presente Allegato e' riproporzionato al valore unitario assicurato ridotto.
9. In caso di danno il perito accerta in campo l'entita' della perdita quali-quantitativa ai fini della determinazione del corrispettivo valore.
10. Il danno, ai fini della verifica del superamento della soglia, dovra' essere valutato, in prossimita' della raccolta, come differenza tra il valore unitario assicurato e il valore unitario effettivo, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
 
Allegato 6.1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6.2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Metodologia di calcolo dei parametri contributivi
Colture.
Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno tre compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di tre compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e d), sia inferiore al novanta per cento del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al novanta per cento del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia inferiore all'ottantacinque per cento del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino all'ottantacinque per cento del premio assicurativo;
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sia inferiore al settantacinque per cento del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al settantacinque per cento del premio assicurativo. Produzioni zootecniche.
Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al novanta per cento del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al novanta per cento del premio assicurativo. Strutture.
Il parametro contributivo delle strutture aziendali e' pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al novanta per cento del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al novanta per cento del premio assicurativo. Nuovi assicurati.
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. Limiti massimi.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e f), il parametro contributivo massimo e': venti per la frutta, quindici per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, otto per i cereali, dieci per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) il parametro massimo e' venticinque per tutti i prodotti.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche e' pari a quindici.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali e' pari a due.
 
Allegato 8

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 9

Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), il PSRN 2014-2020 stabilisce che per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Lo stesso PSRN dispone inoltre che l'Autorita' di gestione, ovvero la Direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.
A tal fine, l'autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, con il supporto tecnico dell'ISMEA, monitora gli andamenti del mercato e rileva il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al quindici per cento del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo piu' volatili e piu' rappresentative per la produzione di riferimento.
A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.
La rilevazione sara' resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MIPAAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del venti per cento, potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'autorita' di gestione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.
In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi puo' essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.
A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, e' tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del venti per cento) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».
 
Allegato 10
Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello
strumento di stabilizzazione del reddito (IST).
Premessa.
Considerato che ai sensi dell'articolo 14 del presente piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessita' di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attivita' produttive esercitate dall'azienda agricola.
Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del fondo settoriale IST, stornando dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.
Allo stesso modo, per la determinazione della componente negativa di reddito devono essere imputati i soli costi specifici di settore. Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in piu' processi produttivi, non strettamente riconducibili ad un specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalita'.
1. Il risultato di reddito e i suoi margini.
Poiche' l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito dell'IST si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato), particolare e fondamentale attenzione e' attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.
La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione, come indicato nel PSRN, e' approssimabile al «valore aggiunto agricolo». Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i premi in conto produzione e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come input variable costs, le imposte e tasse.
Gli input variable costs comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contribuito alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del «valore aggiunto agricolo» i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.
Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorche' direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.
Il valore cosi' ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).
Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del valore aggiunto agricolo e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attivita' agricola.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli il costo agricolo della produzione venduta.
Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attivita' agricola.
Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini IST tutti i ricavi e costi relativi alle attivita' connesse all'attivita' agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).
Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravi amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.
Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini dell'Income Stabilisation Tool articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalita' previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilita' di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.

Metodo di calcolo del reddito per le imprese con bilancio

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli.
La prima voce di reddito e' costituita dai ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per l'IST i ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attivita' dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attivita' connesse ovvero le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attivita' agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.).
Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi cosi' determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento IST e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo e' da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:
i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;
il valore dei premi c/produzione che trovano correlazione con la produzione dell'anno, con esclusione di quelli relativi ai prodotti o attivita' che non rientrano nel campo di applicazione della misura IST.
Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Le rettifiche in aumento consistono in:
conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
premi ed altri aiuti pubblici che trovano correlazione con la produzione dell'anno;
altri ricavi. (1)
Le rettifiche in diminuzione sono:
fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti;
fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti;
ricavi da attivita' connesse o attivita' non propriamente agricole;
altre variazioni in diminuzione per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.
I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.
Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva (2) o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.
Inoltre, al fine di verificare la compatibilita' dei dati con la struttura aziendale potra' essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:
dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantita' di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantita' realizzata, destinazione d'uso della produzione)
quantita' vendute o conferite presso terzi;
quantita' in magazzino a fine anno. 1.2 Costo agricolo della produzione venduta.
Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come costo agricolo della produzione venduta.
A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del costo agricolo della produzione venduta:

Parte di provvedimento in formato grafico

La prima voce di rettifica da considerare e' rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo.
Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:
ratei passivi per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili. Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si e' concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni colturali rinvenienti dall'anno precedente).
Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:
costi esclusi (3) ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
acquisto di beni ammortizzabili (4) , comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;
costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno. Questa voce puo' riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverra' negli anni successivi (ad es. Anticipazioni colturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
materiale per lavori in economia da capitalizzare. Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.
Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate alla data di fine esercizio, tuttavia ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purche' disponibili entro la data di rilevazione del reddito.
Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta e' necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andra' sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo Rimanenze prodotti finiti e semilavorati).
Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal Costo agricolo della produzione venduta:
Costi ammessi:
Le tipologie di costi ammessi sono:
A) Materie prime:
sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
mangimi.
B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:
acquisto di semilavorati o componenti;
materiale di consumo per le operazioni in campo;
materiale di confezionamento e imballaggio;
carburanti, energia;
servizi tecnici esterni.
spese veterinarie;
spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici.
C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti
D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali
Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attivita' non ammesse ai fini dello strumento e' necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).
Costi esclusi:
costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.)
manutenzione straordinaria;
costi amministrativi;
tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attivita' connesse ed altre attivita' non agricole.
L'indicazione dei costi deve avvenire:
al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione e' compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera. 1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo.
La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potra' infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.
A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantita' di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Piu' in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andra' sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andra' sottratto al valore degli acquisti.
Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiare e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.
La variazione del magazzino andra' valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione. 1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati.
L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati e' da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.
Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.
La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti piu' basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica puo' subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilita', la regola generale non risulta applicabile e puo' essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

Metodo di calcolo del reddito per le imprese senza bilancio
2.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli.
La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1. 2.2 Costo agricolo della produzione venduta.
Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso e' fatta salva la possibilita' di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria.
Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realta' territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata. Le ulteriori specifiche modalita' per la definizione degli indici di costo ed i requisiti minimi richiesti sono stabiliti con apposito decreto dall'autorita' di gestione.

(1) Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi.

(2) Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle
fatture di vendita.

(3) Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.

(4) Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917,
compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso
il prezzo di riscatto per i beni gia' acquisiti in leasing.
 
Art. 2
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2020, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.
3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell'allegato 3.
 
Art. 3
Combinazioni dei rischi assicurabili
per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);
c) polizze che coprono almeno tre delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali);
e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4;
f) polizze che coprono almeno due delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1;
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6.
3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi.
4. Il contratto assicurativo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che la copertura assicurativa agevolabile deve essere riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all'anno solare.
5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.
6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al venti per cento della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il trenta per cento della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.
7. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura, e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.
8. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune.
9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell'allegato 5.
10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.
 
Art. 4
Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.
 
Art. 5
Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al venti per cento della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, il quale verifica i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura, e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i. La quantificazione di quest'ultimo dovra' essere valutata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4.
7. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all'anno solare ovvero il contratto assicurativo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare i singoli cicli annuali.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.
 
Art. 6
Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.
5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
 
Art. 7
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno
e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantita' assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al venti per cento della produzione media annua, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al settanta per cento della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al settanta per cento della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al settanta per cento della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al settanta per cento della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al sessantacinque per cento della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al trenta per cento della produzione media annua);
6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino sessantacinque per cento della spesa ammessa.
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al cinquanta per cento della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al cinquanta per cento della spesa ammessa.
5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.
 
Art. 8
Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.
 
Art. 9

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a
copertura mutualistica.

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonche' le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2020, si considerano assoggettabili:
a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2;
b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.
 
Art. 10
Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al trenta per cento della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2.
4. La copertura mutualistica e' riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;
b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.
 
Art. 11
Contenuti della domanda di adesione
alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed integrazioni deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.
2. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', indicare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata.
 
Art. 12
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno
e delle aliquote massime concedibili

1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, le quantita' assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, nonche' sulle spese amministrative di costituzione dei fondi, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al settanta per cento della spesa ammessa.
 
Art. 13
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.
 
Art. 14
Settori ammissibili per l'attivazione
dei Fondi di stabilizzazione del reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'autorita' competente, nonche' le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2020, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.
4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto.
 
Art. 15
Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10.
 
Art. 16
Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura
del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare.
2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al venti per cento del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15.
4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.
5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al settanta per cento, e comunque non al di sotto del venti per cento, la perdita di reddito subita dall'agricoltore.
 
Art. 17
Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per
la stabilizzazione del reddito e altre informazioni.

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.
2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', indicare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato.
 
Art. 18
Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e
delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito nonche' sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al settanta per cento della spesa ammessa.
 
Art. 19
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.
 
Art. 20
Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del direttore generale dello sviluppo rurale.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 257