Gazzetta n. 124 del 15 maggio 2020 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 20 aprile 2020
Linee guida per le relazioni dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2020/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 20 aprile 2020;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 221 del 15 aprile 2020 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;
Udito il relatore, consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2019 cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 20 aprile 2020.
Il Presidente: Buscema
Il relatore: Grasselli
Depositata in segreteria il 27 aprile 2020
Il dirigente: Prozzo
 
Allegato
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 (ai
sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. L'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) dispone che gli organi di revisione degli enti dei sistemi sanitari regionali sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto sulla base di linee guida predisposte dalla Corte dei conti. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel ribadire questo sistema di controllo (art. 1, comma 3), ne ha rafforzato l'incisivita' prevedendo l'eventuale blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari (cfr. art. 1, comma 7) qualora ne venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria (sull'interpretazione e la portata di questa disposizione v. del. n. 13/SEZAUT/2014/INPR).
Le verifiche effettuate sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-questionario redatte dai rispettivi collegi sindacali, costituiscono, dunque, un rilevante momento delle attivita' delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trattandosi di un modello di controllo collaudato e basato sulla sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (cfr. Corte cost., sentenza n. 198/2012).
2. Le presenti linee guida, relative al bilancio d'esercizio 2019, si pongono, sostanzialmente, nel segno della continuita' con i criteri seguiti nelle precedenti edizioni.
La relazione-questionario, redatta secondo i principi e i criteri sottesi alle linee guida (cfr., in particolare, le linee guida approvate con del. Sez. Aut. n. 18/2010), consente alle Sezioni regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti sanitari di disporre di uno strumento che permette di monitorare a livello nazionale, in modo uniforme, aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti sanitari, in considerazione dell'elevata complessita' e grande incidenza sulla finanza pubblica del «sistema salute».
La finalita' del questionario e' quella di rilevare il complessivo rispetto da parte degli enti sanitari degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari, della sostenibilita' dell'indebitamento, nonche' dei limiti di spesa posti dalla legislazione vigente, rispetto che costituisce elemento imprescindibile della gestione degli enti stessi e rappresenta altresi' un profilo particolarmente qualificante della valutazione del collegio sindacale.
Il mantenimento degli equilibri di bilancio, infatti, costituisce una garanzia per la continuita' dell'erogazione di un servizio costituzionalmente tutelato come quello della salute.
Le rilevazioni del questionario sulla spesa per le risorse umane, che ha rilievo determinante nella composizione complessiva della spesa sanitaria, tengono conto delle modifiche apportate ad opera del decreto-legge n. 35/2019, art. 11. Si tratta di innovazioni che sono nel segno di un alleggerimento dei vincoli che gravano su tale componente e costituiscono un primo segnale di una riconsiderazione della politica per il reclutamento del personale del Servizio sanitario, tenuto conto delle carenze che si sono evidenziate gia' prima dell'attuale situazione emergenziale.
2.1. Gli aggiornamenti per il bilancio 2019 hanno recepito le novita' introdotte dal legislatore, mantenendo l'impegno, gia' avviato negli anni precedenti, di ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo.
In questa prospettiva, come gia' avvenuto per le precedenti linee guida, si e' avuto cura di evitare di chiedere notizie gia' contenute in specifiche banche dati pubbliche: i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale possono essere acquisiti tramite OpenBDAP (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini); le informazioni di dettaglio delle eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi sono disponibili nella banca dati Partecipazioni gestita dal MEF - Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti; nel questionario, invece, vengono richieste solo alcune notizie essenziali.
Peraltro, come gia' rappresentato nella del. n. 10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome - esercizio 2017), si ribadisce il rilievo non meramente statistico della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche: infatti, si tratta di strumenti (per la realizzazione e la manutenzione dei quali si impiegano ingenti risorse) di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Tali banche dati costituiscono, inoltre, un punto di riferimento per le verifiche della Corte dei conti: quanto piu' i canali informativi saranno attendibili, tanto piu' l'attivita' istruttoria sara' ridotta, anche con minor onere per gli enti controllati.
Pertanto, si sottolinea la necessita' che gli organi di revisione contabile verifichino la coerenza dei dati presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro e in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno a livello dei principali aggregati.
Al fine di fornire alla Sezioni regionali un quadro informativo completo, si chiede ai collegi sindacali di allegare alla e-mail di trasmissione del questionario anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale reso sul bilancio d'esercizio.
3. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la sua compilazione e invio;
indice;
dati generali identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e tipologia di ente);
parte prima (domande preliminari), recante quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle Sezioni regionali;
parte seconda, contenente domande e prospetti riguardanti la situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative del bilancio, con approfondimenti su temi particolari.
Tra le componenti negative, l'oggetto dei quesiti riguarda specificatamente: A) acquisti di beni e servizi; B) acquisti di prestazioni da operatori privati; C) assistenza farmaceutica; D) personale; E) sistemi di controllo dei costi.
Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E. (Conto economico), quinta comunicazione, inviato tramite il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute e del modello C.E. allegato alla nota integrativa;
parte terza, contenente domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari.
Relativamente allo stato patrimoniale, distinto in attivo e passivo, l'oggetto dei quesiti riguarda: A) immobilizzazioni; B) rimanenze; C) crediti; D) utile o perdita; E) fondi rischi ed oneri; F) debiti.
Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello S.P. allegato alla nota integrativa e di quello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (parte terza - stato patrimoniale attivo - immobilizzazioni, pag. 17, punto 10 del questionario), si chiede di riportare l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF -Dipartimento del Tesoro;
annotazioni per consentire ai compilatori, ove lo ritengano necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi' come predisposto;
attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d, decreto legislativo n. 118/2011).
4. Si elencano di seguito gli enti sanitari da sottoporre a verifica, ferma restando la possibilita' per la Sezione regionale della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla specificita' territoriale:
aziende sanitarie locali;
aziende socio-sanitarie territoriali;
aziende sanitarie provinciali;
aziende di tutela della salute;
aziende ospedaliere;
policlinici universitari;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;
gestioni sanitarie accentrate;
aziende zero;
ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;
altri enti sanitari istituiti in ambito sanitario in aderenza alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente.
5. Per le Sezioni regionali, nell'ambito delle proprie attivita', resta ferma la facolta' di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori ove ritenuti necessari per il compiuto esercizio della funzione di controllo ad esse attribuita.
Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
6. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare il file del questionario pubblicato sul «Portale dei servizi online» al seguente indirizzo https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index raggiungibile anche dal sito internet istituzionale della Corte dei conti https://www.corteconti.it/ sezione «Servizi», mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 19_regione_nome azienda (esempio: 19_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario e gli allegati richiesti (nota integrativa, relazione sulla gestione e parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio) unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.

Parte di provvedimento in formato grafico