Gazzetta n. 124 del 15 maggio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. (Omissis)
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016. "
 
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)


importi in milioni di euro) +===================================================================+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +===================================================================+ | - COMPETENZA - | +===================================================================+ | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge | -104.500 | -56.500 | -37.500 | + +---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente| | | | |legge (*) | 339.340 | 311.366 | 301.350 | +===================================================================+ | - CASSA - | +===================================================================+ | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge | -154.000 | -109.500 | -87.500 | + +---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 388.840 | 364.366 | 351.350 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ | (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di | | rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' | | preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+


 
TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Potenziamento delle risorse umane
del Ministero della salute

1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi
1. - 4. (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate."
 
Art. 2 bis

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni (Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse):
"Art. 1. Ordini delle professioni sanitarie.
1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti
alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono
costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi,
dei fisici, dei chimici, delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti
nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al
numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per
competenza territoriale due o piu' circoscrizioni
geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare
rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre il ricorso a forme di
avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono
quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro."
La legge 17 aprile 1956, n. 561 recante "Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 giugno 1956, n. 156.
La legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive
modificazioni recante "Ordinamento della professione di
psicologo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989,
n. 46, S.O.
Si riporta il testo dei commi 547 e 548-bis
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
"547. A partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata."
"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il
personale previsti dalla disciplina vigente, possono
procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione medica
specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore
alla durata residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo
24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta
fino al conseguimento del titolo di formazione medica
specialistica e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di
formazione specialistica comporta la risoluzione automatica
del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e
commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si
applicano le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono
attivita' assistenziali coerenti con il livello di
competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi,
per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,
restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e la formazione specialistica e' a tempo
parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22
della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le universita' interessate sono definite, sulla base
dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste
dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta
presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento,
purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto
periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro
che sono assunti ai sensi del presente comma sono
inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli
della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 548."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita'
e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle
universita'.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo
previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche),come modificato dalla presente
legge:
"Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. (Omissis)
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso. "
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
1. - 8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. "
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
"Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi
1. - 2. (Omissis)
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far
data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino
alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione
di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui."
 
Art. 2 ter
Misure urgenti per l'accesso
al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita')
1.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo
anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 15 del
presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito
presso le predette scuole e' rilasciato a firma del
direttore della scuola e del rettore dell'universita'
competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di
prestazioni rilevate dalla programmazione regionale,
analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture
siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257.
3. A norma dell'articolo 1, lettera o), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della
sanita' individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'articolo 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita'
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico universitario e'
affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati
con appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono
rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore
dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste
in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita
all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e'
assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi
alle figure professionali individuate ai sensi del presente
articolo e previsti dal precedente ordinamento che non
siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due
anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque,
il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di
intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni
dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le
funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio- sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria."
 
Art. 2 quater

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi


Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali."
 
Art. 2 quinquies
Misure urgenti per il reclutamento dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e' consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Riferimenti normativi


Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26 del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
"1. Il corso di formazione specifica in medicina
generale si articola in attivita' didattiche pratiche e
attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente
ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma
territorialmente competente, in relazione alla
disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito
di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso
accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o
provincia autonoma. La formazione prevede un totale di
almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa
di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie
di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle
attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della
formazione vengono definiti con decreto del Ministro della
salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri."
 
Art. 2 sexies
Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Riferimenti normativi


Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
 
Art. 2 septies
Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Riferimenti normativi


Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
"Art. 17. Volontario e attivita' di volontariato
1. - 4. (Omissis)
5. La qualita' di volontario e' incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite
il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
operatori che prestano attivita' di soccorso per le
organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di
Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma
di Trento."
 
Art. 3
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unita' operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonche' i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 gia' adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 8-ter e 8-quinquies
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
"Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie)
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di
attivita' sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad
autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla
costruzione di nuove strutture, all'adattamento di
strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione,
all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al
trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate,
con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente
decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati."
"Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis
2-ter
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all' articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell' articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all' articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso."
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 45
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
"Art. 45. Disposizioni in materia di salute
1. - 1-bis. (Omissis)
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa
indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno
2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del Servizio sanitario regionale."
 
Art. 4
Disciplina delle aree sanitarie temporanee

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella B allegata al presente decreto. Con uno o piu' decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui alla tabella B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 recante "Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
"Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 30 miliardi di euro (70). Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988."
Si riporta il testo del comma 555 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"555. Ai fini del programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro
dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e
l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in
base alle effettive disponibilita' di bilancio.
L'incremento di cui al presente comma e' destinato
prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a
valere sui citati 24 miliardi di euro"
 
Art. 4 bis
Unita' speciali di continuita' assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia' presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale, per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
 
Art. 4 ter
Assistenza ad alunni e a persone con disabilita'

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita' didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilita' che presentino condizioni di fragilita' o di comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilita'.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5
Incentivi per la produzione
e la fornitura di dispositivi medici

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 e' autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita' compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato):
"Art. 9. Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno
allegati al rendiconto generale dello Stato].
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo
devono essere resi anche se non previsti dalle leggi
speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione."
 
Art. 5 bis
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione
di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanita'.

Riferimenti normativi

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 630)" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8
febbraio 2020, n. 32.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
"Codice dei contratti pubblici" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
 
Art. 5 ter

Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonche' la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalita' con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale):
" Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria)
Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente piu' regioni."
Si riporta il testo dei commi 406 e 406-ter
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"406. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione
di cui al comma 403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di
euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019
e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662."
"406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e'
autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662."
 
Art. 5 quater
Misure di semplificazione per l'acquisto
di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonche' medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.
2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
"Art. 27. Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale
1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione
civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali,
le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di
quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi
stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque
dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali emessi a seguito delle controversie
relative all'esecuzione di interventi ed attivita'
derivanti dal presente decreto, il termine previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni."
 
Art. 5 quinquies
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi
di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 163 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono
alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente
che si reca prima sul luogo, puo' disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo'
essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o
dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi
di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all' articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono
procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell' articolo 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative."
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
"Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali
1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali».
 
Art. 5 sexies
Attuazione degli adempimenti previsti
per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Riferimenti normativi

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro e' pubblicata
nella GUUE L 299 del 18 novembre 2003.
 
Art. 6
Requisizioni in uso o in proprieta'

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.
3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprieta'.
4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma e' liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.
5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.
6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, secondo il valore corrente di mercato dell'immobile requisito o secondo quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.
9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 458 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 458 Effetti dell'ordine di requisizione
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o
dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione,
non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma,
dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
2. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con
analoga disposizione del Ministro della difesa.
2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede
giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine
di requisizione."
 
Art. 7
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa « www.difesa.it » e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata
e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio
di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento."
 
Art. 8

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e
la fisica presso le strutture sanitarie militari

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unita' di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 613 e 619 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai
bisogni di cui all' articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
"Art. 619 Fondi in conto capitale e di parte corrente
per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio
1. Per le finalita' di cui all' articolo 307, comma
5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte
corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di
stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in
conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l' articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'
articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all' articolo 49, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al
fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione
del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al citato articolo 307,
comma 2."
 
Art. 9
Potenziamento delle strutture della Sanita' militare

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 10
Potenziamento risorse umane dell'INAIL

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per i riferimenti dell' Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico
1. - 27. (Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
 
Art. 11

Disposizioni urgenti per assicurare continuita' alle attivita'
assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita'

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unita' di personale cosi' suddivise:
a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unita' di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
d) 5 unita' di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
(Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124):
"Art. 9 Fabbisogno, budget e spese di personale
1. (Omissis)
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
il personale di competenza dell'anno di riferimento alla
media delle entrate complessive dell'Ente come risultante
dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti
tale rapporto non puo' superare l'80 per cento."
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 12
Misure straordinarie per la permanenza in servizio
del personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita' di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
 
Art. 13

Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e
successive modificazioni (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
"Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni)
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed
elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese
non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni
corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto
d'ingresso per studio, per il periodo necessario
all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea."
"Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti
le professioni sanitarie)
1. Presso il Ministero della sanita' sono istituiti
elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie
sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte
previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5.
6.
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 49, il Ministero della sanita' provvede
altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non
appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio."
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania" e' pubblicato nella GU
Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n.
228.
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni
del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in
materia di conoscenza della lingua italiana e di quella
tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella
provincia autonoma di Bolzano."
 
Art. 14
Sorveglianza sanitaria

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in
aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio
italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena perche' risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli
assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di
carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e
religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di
riunione o evento sociale e di ogni altra attivita'
convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di
svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi
all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita' di disporre o di affidare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di
trasporto di persone e di merci, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche
non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i
corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di
personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con
possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve
l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure
per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei
candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti
per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con
modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con
obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni
per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e
mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS);
cc) limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari
ed istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate."
 
Art. 15

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio.
 
Art. 16
Ulteriori misure di protezione a favore
dei lavoratori e della collettivita'

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74 del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
"Art. 74. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per
dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo
di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n.
2016/425."
 
Art. 17

(Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
 
Art. 17 bis
Disposizioni sul trattamento dei dati personali
nel contesto emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE L 119
del 4 giugno 2016.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2-sexies
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE):
"Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante)
1. (Omissis)
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo,
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
(18)
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva."
Si riporta il testo degli articoli 4 e 13 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
"Art. 4. Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del
Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle
attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi
ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono
stipulare convenzioni con le strutture operative e i
soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con
altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono
o gestiscono informazioni utili per le finalita' del
presente decreto, sono tenute ad assicurarne la
circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non
coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti
all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla
prevenzione e repressione di reati."
"Art. 13. Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile
1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale
della protezione civile, sono strutture operative
nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale;
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo appositamente organizzate per la gestione delle
attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da
calamita' naturali.
2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi
Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di
collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree
omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali
che svolgono funzioni in materia di protezione civile e
aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le finalita' di
protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i
commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita'
connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento
dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e
private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome
di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali
di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante
accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al
comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle
forme associative o di collaborazione o di cooperazione di
cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti
territoriali, e nei limiti delle competenze loro
attribuite, possono individuare proprie strutture operative
regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi
diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al
comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali
svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le
attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive
di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare
specifiche forme di partecipazione, integrazione e
collaborazione delle strutture operative nel Servizio
nazionale della protezione civile.
5. Le modalita' e le procedure relative al concorso
delle Forze armate alle attivita' previste dal presente
decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in
materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto
con il Ministro della difesa, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione
delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui,
su richiesta delle autorita' di protezione civile, in
occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), limitatamente alla durata delle relative esigenze
emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e
realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle
deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni
ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le
ordinanze di cui all'articolo 25."
Per i riferimenti dell' ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:
"Art. 2. Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i
profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza
e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora
vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel
limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto."
Si riporta il testo degli articoli 2-quaterdecies e 82
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e
compiti a soggetti designati)
1. Il titolare o il responsabile del trattamento
possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e
nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di
dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro
autorita'.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento
individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al
trattamento dei dati personali le persone che operano sotto
la propria autorita' diretta."
"Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumita' fisica)
1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento possono essere rese senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Tali informazioni possono altresi' essere rese
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato,
quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi
previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza,
ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un
convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai
sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219
o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la
salute o l'incolumita' fisica dell'interessato.
3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere
rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche
in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata
dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o
efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' le
informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui
non siano state fornite in precedenza."
 
Art. 17 ter

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita' stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre
1998, n. 419):
"Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie.
1. (Omissis)
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia,
anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con
l'universita'."
 
Art. 17 quater
Proroga di validita' della tessera sanitaria

1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la validita' come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 50 del
citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie)
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa
pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la
realizzazione di misure di appropriatezza delle
prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del
budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto adottato di concerto con il ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i
parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio
2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del
codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito
d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del
titolare, anche in codice a barre nonche' in banda
magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso
alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN)."
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 11 Controllo della spesa sanitaria
1. - 14. (Omissis)
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011."
 
Art. 18
Rifinanziamento fondi

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco « COV 20 », garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e' differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti
la regione interessata e' tenuta ad inviare una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto del predetto vincolo."
Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5-quinquies.
 
Art. 18 bis
Finanziamento delle case rifugio

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e' concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 14. Informazione e consultazione sindacale
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita'
produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti,
nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile,
il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una
delle parti, un esame congiunto della situazione avente a
oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in
relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni
dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili
che rendano non differibile la sospensione o la riduzione
dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della
sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori
interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si
procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al
comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La
procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato
edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di
concessione di integrazione salariale deve essere data
comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al
presente articolo."
Si riporta il testo degli articoli 15, comma 2, e 30,
comma 2, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148:
"Art. 15. Procedimento
1. (Omissis)
2. La domanda deve essere presentata entro il termine
di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il
termine della fine del mese successivo a quello in cui si
e' verificato l'evento."
"Art. 30. Assegno ordinario
1. (Omissis)
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario
erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere
presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa."
Si riporta il testo degli articoli 4 e 11 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 4. Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale
non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile."
"Art. 11. Causali
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo
10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni
di lavoro a orario ridotto e' corrisposta l'integrazione
salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori
e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le
intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato."
Si riporta il testo degli articoli 12, 29, 30 e 39 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 12. Durata
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono
corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane
continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo
complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale."
"Art. 29. Fondo di integrazione salariale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale
di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. (38)
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque
unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per
i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro
che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita
una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro
connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3,
pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016."
"Art. 30. Assegno ordinario
1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la
prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata
massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e
22, e comunque nel rispetto della durata massima
complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno
ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa
in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario
erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere
presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa."
"Art. 39. Disposizioni generali
1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26,
27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di
cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli
4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica
inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3."
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 5, 27,
33, e 40, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148:
"Art. 1. Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti
con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli
apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il
trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione. Tale condizione non e' necessaria
per le domande relative a trattamenti ordinari di
integrazione salariale per eventi oggettivamente non
evitabili.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2,
l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa
alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si
computa tenendo conto del periodo durante il quale il
lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata."
"Art. 5. Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale e' stabilito un contributo
addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."
"Art. 27. Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall'articolo
26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della
somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione
dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e
delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla
data di entrata in vigore del presente decreto le fonti
normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali,
ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118
della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo
31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il
caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della
retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9,
lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei
fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei."
"Art. 33. Contributi di finanziamento
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e
28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione
ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo
29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo
26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi."
"Art. 40. Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo
2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta'
territoriale intersettoriale cui, salvo diverse
disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi
di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26. Al
predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo
35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1
e' adottato d'intesa con i Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di
consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita'
produttive ubicate nel territorio delle province di Trento
e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori
di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale
fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente
gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo
periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al
comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica
di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e'
riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel
caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato
d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dal presente decreto con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale."
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1º marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale -serie generale- n. 52 del 1 marzo
2020.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2 (Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita'
della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
 
Art. 19 bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli
ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 20, 21, comma 2, e
32 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 20. Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223
del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a
tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato."
"Art. 21. Proroghe e rinnovi
01. - 1. (Omissis)
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525."
"Art. 32. Divieti
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n.
223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia
concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori."
 
Art. 20

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria

1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita' conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. Soppresso.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 4, 5 e 12 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 19.
Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 24. Consultazione sindacale
1. L'impresa che intende richiedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale per le causali di
cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a
comunicare, direttamente o tramite l'associazione
imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza
sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali
delle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il
programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della
durata e del numero dei lavoratori interessati alla
sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che
rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di
orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle
eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei
lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le
ragioni per le quali e' richiesto l'intervento, e le
modalita' della rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento
presentate da imprese edili e affini, le parti devono
espressamente dichiarare la non percorribilita' della
causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata
dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3."
"Art. 25. Procedimento
1. La domanda di concessione di trattamento
straordinario di integrazione salariale e' presentata entro
sette giorni dalla data di conclusione della procedura di
consultazione sindacale o dalla data di stipula
dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso
all'intervento e deve essere corredata dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi'
come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti
per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 19.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.
 
Art. 21

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno
trattamenti di assegni di solidarieta' in corso

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 4, commi 1 e 2, e 29, commi 3 e
8, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.
 
Art. 22
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita' di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Soppresso
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e' riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 40 e 44, commi
6-bis, 6-ter e 11-bis del citato decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148:
"Art. 40. Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo
2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta'
territoriale intersettoriale cui, salvo diverse
disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi
di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26. Al
predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo
35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1
e' adottato d'intesa con i Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di
consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita'
produttive ubicate nel territorio delle province di Trento
e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori
di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale
fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente
gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo
periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al
comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica
di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e'
riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel
caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato
d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dal presente decreto con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale."
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. - 6. (Omissis)
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. - 11. (Omissis)
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.
 
Art. 22 bis

Iniziative di solidarieta' in favore dei famigliari di medici,
personale infermieristico e operatori socio-sanitari

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 23

Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato,
i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, e' prevista la possibilita' di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10. Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 marzo 2020, n. 55.
Si riporta il testo degli articoli 23, 32 e 33 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
"Art. 23. Calcolo dell'indennita'
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennita', per retribuzione s'intende la retribuzione
media globale giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso."
"Art. 32. Congedo parentale
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi
dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva."
"Art. 33. Prolungamento del congedo
1. Per ogni minore con handicap in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al
prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura
continuativa o frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non
superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32."
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. (Omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap)
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacita' complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie
locali."
Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo):
"ART. 54-bis Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al
presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire
prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno
civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro (246).
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo
possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al
comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro
mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al
comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti , purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
e delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo,
salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda
alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte
orario complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso
pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36
euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco
temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni
successivi al giorno programmato di svolgimento della
prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di
durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria
individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo
che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
8. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo."
 
Art. 24
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanita'.
2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non puo' essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33 della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 33 (Agevolazioni)
1. - 2. (Omissis)
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti."
 
Art. 25

Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting
per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, per emergenza COVID-19

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gia' fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione delle modalita' di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalita' tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 23.
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 79 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 79 Permessi e licenze
1. - 3. (Omissis)
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti."
 
Art. 26

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

L'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 (Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19), e' tato abrogato dal decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19.
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto)
1. E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."
 
Art. 27

Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 23.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
 
Art. 28

Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali
dell'Ago

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 23.
Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 27.
 
Art. 29

Indennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1995, n. 335 si veda nei riferimenti normativi all'art. 27.
 
Art. 30
Indennita' lavoratori del settore agricolo

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1995, n. 335 si veda nei riferimenti normativi all'art. 27.
 
Art. 31
Incumulabilita' tra indennita'

1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio
2019, n. 23.
 
Art. 32
Proroga del termine di presentazione delle domande
di disoccupazione agricola nell'anno 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' prorogato, solo per le domande non gia' presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori
agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e
per l'accertamento dei contributi unificati in
agricoltura):
"Art. 8. I compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle
prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli
elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attivita' di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui
fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo
previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , per
l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono
integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei
giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51
giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione
di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del
lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949 .
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente
secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare
domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati):
"Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi
contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del
piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la
presentazione delle domande per il sussidio di
disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi
per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno
dell'eutrofizzazione.
1. - 3. (Omissis)
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
deve considerarsi il 31 marzo."
 
Art. 33
Proroga dei termini in materia di domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 15, commi
8, 9 e 12, 8, comma 3, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, del
decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 6. Domanda e decorrenza della prestazione
1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto
giorni (12) dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda."
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL
1. - 7. (Omissis)
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni (33) dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10.- 11. (Omissis)
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale."
"Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialita'
1. - 2. (Omissis)
3. Il lavoratore che intende avvalersi della
liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve
presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di
anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla
data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una
quota di capitale sociale della cooperativa."
"Art. 9. Compatibilita' con il rapporto di lavoro
subordinato
1. (Omissis)
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro
subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla
prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni (20)
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che
il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato
con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano
diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e'
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto
alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e'
utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di
lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei
detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per
giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha
diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni (20)
dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto."
"Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la
data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui
al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS
un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla
data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale."
 
Art. 34
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale
e assistenziale

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL e' sospeso di diritto.
2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
 
Art. 35
Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole « entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ».
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole « entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ».
3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attivita' correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi' prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonche' agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: « almeno triennale ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 101. Norme transitorie e di attuazione
1. (Omissis)
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Norme di coordinamento e transitorie
1. - 2. (Omissis)
3. Le imprese sociali gia' costituite al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni del presente decreto entro il 31 ottobre
2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i
propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di
adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di
introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove
disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
"Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria."
La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge-quadro
sul volontariato" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto
1991, n. 196.
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale):
"Art. 7. Registri.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un
registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (Disciplina
dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1,
lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106):
"Art. 8. Trasparenza della destinazione delle somme
derivanti dal cinque per mille
1. I beneficiari del riparto del contributo hanno
l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno
dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo
all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta
giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal
quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato
la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite."
Il capo II (Delle associazioni e delle fondazioni),
titolo II (Delle persone giuridiche), del libro I (Delle
persone e della famiglia) del codice civile comprende gli
articoli da 14 a 35, mentre il capo III (Delle associazioni
non riconosciute e dei comitati), comprende gli articoli da
36 a 42-bis.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 73 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 26 della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Organizzazioni della societa' civile ed
altri soggetti senza finalita' di lucro
1. - 2. (Omissis)
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21
fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno triennale."
 
Art. 35 bis
Disposizioni in materia di volontari
della protezione civile

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
"Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva
partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione
civile
1. (Omissis)
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo
nazionale e per tutta la durata dello stesso, su
autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e
per i casi di effettiva necessita' singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei
volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno."
 
Art. 36
Disposizioni in materia di patronati

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del decreto
ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il
finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.
152):
"Art. 4.
1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato,
agli effetti della tutela in sede amministrativa, e'
trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione
competente alla definizione della prestazione richiesta. Il
mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato
dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere:
a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di
patronato delegata a trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Copia del mandato o idonea documentazione
attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata
all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il
colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie
dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime
modalita'.
3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di
istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve
essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la
provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli
atti una copia del mandato in formato bilingue.
4. Qualora nel procedimento di liquidazione della
prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni,
l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di
trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive
fasi di trattazione della pratica.
5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause
previste dalle apposite norme di legge, con la definizione
dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con
l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo.
L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della
richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di
patronato mandatario.
6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di
patronato subentrante deve darne comunicazione
all'amministrazione destinataria dell'intervento ed
all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento.
7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta,
puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro
istituto di patronato, per il conseguimento della stessa
prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia'
stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto
solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso
di definizione e per quelle successive.
8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia'
svolto, se definito positivamente."
"Art. 7.
1. La struttura organizzativa degli istituti di
patronato e' articolata in sede centrale, sedi provinciali
ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi
operative all'estero.
2. La sede centrale ha il compito di programmare,
coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura
organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la
qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla
sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove
hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali
delle amministrazioni competenti all'erogazione delle
prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con
le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le
amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale
devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici
operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito
di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i
rapporti con le amministrazioni erogatrici delle
prestazioni e con gli organi delle amministrazioni
pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale
deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno,
responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da
meno di quattro province la responsabilita' della sede
regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle
sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al
responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di
provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a
tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui
l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia
motivata effettivamente da particolare interesse per
l'utenza dell'istituto di patronato.
5. La sede provinciale deve:
a) possedere le caratteristiche di unita' operativa
strutturalmente e funzionalmente organizzata;
b) essere chiaramente identificabile, attraverso
apposita segnaletica riportante la denominazione
dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni
controllo;
c) avvalersi di almeno due operatori, individuati
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno
a tempo pieno responsabile della sede stessa;
d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni
con medici-legali e legali;
e) osservare un orario di apertura al pubblico non
inferiore a 30 ore settimanali.
6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia
nelle province in cui e' gia' presente un ufficio
provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi
zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la
presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua
assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere
addetto almeno un operatore anche a tempo parziale.
L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere
inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno
di 10 di apertura al pubblico.
7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere
funzionalmente autonome l'una dall'altra e
dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi
dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla
stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.
8. I responsabili di sedi provinciali non possono
essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale.
Soddisfatto il requisito della consistenza minima di
organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali
operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali
della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore
assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi
zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali
e zonali, possono occupare locali concessi
dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni;
le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso
organismi promossi dagli istituti stessi o
dall'organizzazione promotrice in osservanza della
legislazione locale. Copia della documentazione relativa
alla costituzione dei predetti organismi deve essere
depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
10. Qualora la sede centrale o una sede regionale,
provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino
locali in locazione, tali locali dovranno risultare con
destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative
all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del
Paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I
contratti di affitto dovranno essere conformi alla
legislazione italiana o del Paese estero.
11. Alla sede centrale e alle sedi regionali,
provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono
essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma
1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla
legge medesima.
12. Ai fini del riconoscimento del punteggio
organizzativo, per operatore part-time si intende il
dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice
che presti la sua opera in posizione di comando per un
numero non inferiore a 18 ore settimanali.
13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di
cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere
riconosciuta.
14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano
la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi
a decorrere dalla predetta data."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 dellaa
legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale" e
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97:
"Art. 14. Adempimenti degli istituti di patronato e
di assistenza sociale.
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i
proventi e di tutte le spese, corredata dalla
documentazione contabile attraverso l'adozione di uno
schema di bilancio analitico di competenza definito dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto
secondo le disposizioni del codice civile, comprendente
anche le attivita' svolte all'estero;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso
e i nominativi dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati
riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale
svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all'estero."
 
Art. 37

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 3 della
citata legge 8 agosto 1995, n. 335:
"Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale)
1. - 8. (Omissis)
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a
cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria."
 
Art. 38
Indennita' lavoratori dello spettacolo

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato
nelle Note all'art. 27.
 
Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
Si riporta il testo degli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato):
"Art. 18. Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di
incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile
quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali
aziendali e in parte all'esterno senza una postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della
sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le
direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente."
"Art. 19. Forma e recesso
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita'
amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione
della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i
tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e
organizzative necessarie per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine
o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso
puo' avvenire con un preavviso non inferiore a trenta
giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il
termine di preavviso del recesso da parte del datore di
lavoro non puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine
di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di
lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del
lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno
dei contraenti puo' recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza
preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato."
"Art. 20. Trattamento, diritto all'apprendimento
continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in
modalita' di lavoro agile ha diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato, in attuazione dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno
dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile
ai sensi del presente capo puo' essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze."
"Art. 21. Potere di controllo e disciplinare
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari."
"Art. 22. Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la
sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione all'esterno dei locali aziendali."
"Art. 23. Assicurazione obbligatoria per gli
infortuni e le malattie professionali
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza."
 
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalita'
per l'attribuzione di alcune prestazioni

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
1-bis. Fermo restando che le attivita' di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonche' le altre attivita' connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalita' citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.
1-ter. Tenuto conto della necessita' di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 marzo 2020, n. 59, Edizione
straordinaria.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.
Per il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 si veda
nei riferimenti normativi all'art. 31.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2015, n. 54.
Si riporta il testo degli articoli 8 e 24-bis del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 8. Condizionalita' e politiche attive del
lavoro
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
per i quali e' programmata una sospensione o riduzione
superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato
in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro
autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di
lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale
dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma
2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente comma."
"Art. 24-bis. Accordo di ricollocazione
1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento
all'esito dell'intervento straordinario di integrazione
salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi
aziendale per i quali non sia espressamente previsto il
completo recupero occupazionale, la procedura di
consultazione di cui all'articolo 24 puo' concludersi con
un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con
l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili
professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti
nei predetti ambiti o profili possono richiedere
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione
dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata
dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e
alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi
dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il
numero delle richieste non puo' in ogni caso eccedere i
limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o
profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi
aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e
3.
2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo,
del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno
e' spendibile in costanza di trattamento straordinario di
integrazione salariale al fine di ottenere un servizio
intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Il servizio ha una durata corrispondente a quella del
trattamento straordinario di integrazione salariale e
comunque non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di
ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato,
entro il termine del trattamento straordinario di
integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In
deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n.
150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di
ricollocazione ai sensi del presente articolo non si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro
congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi'
prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati
accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle
attivita' di mantenimento e sviluppo delle competenze, da
realizzare con l'eventuale concorso dei fondi
interprofessionali per la formazione continua, di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce
del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un
contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia
dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle
somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede sono soggette al regime fiscale
applicabile ai sensi della disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha
diritto altresi' alla corresponsione di un contributo
mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario
di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti
corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di
cui al comma 4 e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati. L'esonero e' riconosciuto per una durata non
superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con
contratto a tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto
a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo
spetta per ulteriori sei mesi."
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
"Art. 7. (Modalita' delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta
nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La
richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla richiesta
agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita'
concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le
modalita' di cui al comma 1 entro il termine di cui
all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i
lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica
richiesta o altra specificamente concordata con il datore
di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli
uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti
delle previsioni di cui al comma 1 in termini di
occupazione delle persone con disabilita' e miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema
creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale."
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro):
"Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli
enti pubblici
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire
la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'
le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi
civili militarmente ordinati.
9. "
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 20. Patto di servizio personalizzato
1. - 2. (Omissis)
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'):
"Art. 7. Interventi e servizi sociali per il
contrasto alla poverta'
1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato
afferenti al sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o
territoriale, incluso il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e
servizi di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
Poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici
rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo
Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni
regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un
atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le
autonomie locali, sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i
criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con
riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione,
nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione
delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
fini della successiva attribuzione delle risorse da parte
del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di
rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalita' di
cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la
quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le
regioni possono richiedere il versamento della quota
medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto,
integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali
di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito
territoriale, concorrono con risorse proprie alla
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di
finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1
sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai
sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo
periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, concorrono altresi' le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e
regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
regioni e le province autonome individuano le modalita'
attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i
servizi di cui al presente decreto, includendo, ove
opportuno e compatibile, i beneficiari del Rdc tra i
destinatari degli interventi, anche con riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualita'.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per
l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva
operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali
territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a
valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di
euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime
modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n.
328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui
al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni
di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e
servizi in favore di persone in condizione di poverta'
estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al
comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota
di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo
alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si
concentra il maggior numero degli stessi. In sede di
riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta'
estrema, nonche' si indentificano le priorita' di
intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza
con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali
successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.
Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono
oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di
cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne
da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."
Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'."
 
Art. 41

Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici
dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione

1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Riferimenti normativi

Il citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221,
S.O.
 
Art. 42
Disposizioni INAIL

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
"Art. 83
La misura della rendita di inabilita' puo' essere
riveduta, su domanda del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche
del titolare della rendita, purche', quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata
all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si e' verificato
un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al
lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni
dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai
fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione
della rendita la prima revisione puo' essere richiesta o
disposta solo dopo trascorso un anno dalla data
dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita; ciascuna delle successive
revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza
inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione
della rendita, la revisione puo' essere richiesta o
disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio
e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o
quindici anni se trattasi di malattia professionale,
qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito
senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che
non raggiungano il minimo per l'indennizzabilita' in
rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da
raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo'
chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della
rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione della rendita in caso di
aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di
aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e'
quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della
revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento."
 
Art. 43

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi
sanitari

1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
"Art. 11. Attivita' promozionali
1. - 4. (Omissis)
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
 
Art. 44

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato « Fondo per il reddito di ultima istanza » volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 44 bis

Indennita' per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attivita' lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, e' riconosciuta un'indennita' mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita' di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata
legge 8 agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 23.
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 19.
Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 27.
Per il comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si veda
nei riferimenti normativi all'art. 19.
 
Art. 45

Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Art. 46

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per
giustificato motivo oggettivo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 5 Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti
criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4.
5.
6.
Nel medesimo caso non trova applicazione quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1972, n. 464."
"Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2
a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si
applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
"Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con
preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da
ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa."
 
Art. 47

Strutture per le persone con disabilita' e misure compensative di
sostegno anche domiciliare

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attivita' dei centri di cui al presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle attivita' dei Centri di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 62 del 9 marzo
2020.
Si riporta il testo dell'articolo 2119 del codice
civile:
"Art. 2119. Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
coatta amministrativa dell'azienda.
 
Art. 48
Prestazioni individuali domiciliari

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita' di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 2. Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia
costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema
integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come
modificato dall'articolo 91 della presente legge:
"Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento
1. -6.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti."
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
 
Art. 49
Fondo centrale di garanzia PMI

Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
 
Art. 49 bis

Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Riferimenti normativi

Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 19.
Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
 
Art. 50
Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18 giugno 2020 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
"496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di
cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo
di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite
massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del
completamento dell'esame istruttorio.
497. La misura dell'indennizzo per gli
obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e'
commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi
gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di
100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del
95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata
qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel
limite massimo del 40 per cento dell'importo
dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a
seguito del completamento dell'esame istruttorio."
Si riporta il testo del comma 237 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il
18 giugno 2020."
 
Art. 51

Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei
confidi di cui all'art.112 del TUB

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 112-bis e 113 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 112-bis Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione
dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per
la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi
a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per
mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le
altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per
l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per
un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al
precedente comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti
il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la
riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni
legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di
professionalita' e onorabilita', dei componenti degli
organi di gestione e controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza."
"Art. 113 Controlli sull'elenco previsto
dall'articolo 111
1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto
dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli
iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini, nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per
l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per
un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la
Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e'
sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo
decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge
ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco;
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme
dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto
da parte degli iscritti della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per
l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio
della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
essere disposta dall'Organismo anche per il mancato
pagamento del contributo e delle altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e
8-bis."
Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi)
1. - 21. (Omissis)
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato."
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 20
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi):
"Art. 20 Contenuto dell'autonomia finanziaria
dell'Organismo
1. - 3. (Omissis)
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle
altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto
privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego."
 
Art. 52

Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilita' II)

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
« 9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 36-septies del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36-septies. Aggiustamento per la volatilita'
della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
interesse privi di rischio
1. L'impresa puo' applicare un aggiustamento per la
volatilita' (volatility adjustment) alla pertinente
struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui
all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate,
l'aggiustamento per la volatilita' della pertinente
struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il
tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un
portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i
tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
interesse privi di rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta e'
rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in
questione che l'impresa pone a copertura della migliore
stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione
denominati nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di
interesse privi di rischio e' pari al 65 per cento dello
spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di
cui al comma 4, e' calcolato come differenza tra lo spread
di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a
una valutazione realistica delle perdite attese, del
rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi
agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilita' si applica ai
soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura
per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui
all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per
scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa
sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per
la volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio di
cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese
prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, e'
aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country
spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread
valutario corretto per il rischio.
9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1,
l'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la
differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo
spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85
punti base.
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la
volatilita' maggiorata al calcolo della migliore stima
degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati
a contratti commercializzati nel mercato nazionale in
questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio e'
calcolato come quello valutario corretto per il rischio in
relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un
portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli
attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della
copertura della migliore stima degli impegni di
assicurazione e di riassicurazione legati a contratti
commercializzati nel mercato nazionale in questione e
denominati nella sua valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la
volatilita' in relazione agli impegni di assicurazione la
cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni
stessi comprende un aggiustamento di congruita' ai sensi
dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito
patrimoniale di solvibilita' non comprende il rischio di
perdita di fondi propri di base derivante da modifiche
dell'aggiustamento per la volatilita'."
 
Art. 53
Misure per il credito all'esportazione

Abrogato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
 
Art. 54

Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd. « Fondo
Gasparrini »

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus;
b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
« 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.».
2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito ».
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi da 475 a 480
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come
modificato della presente legge:
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto
di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, questi puo' chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un
periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la
durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per
esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo
diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.
476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi.
477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di
cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della
facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli
interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.
479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento;
c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione
dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta
giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti
di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
480. Con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale, sono stabilite le norme di
attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479."
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale."
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n.
132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di
solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24
dicembre 2007, n. 244):
"Art. 8 Risorse finanziarie del Fondo
1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali
disponibilita' rivenienti per effetto della disposizione di
cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito
conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato
per le finalita' di cui al presente regolamento, secondo le
modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5,
comma 4.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui
al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli
articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato."
 
Art. 54 bis
Fondo Simest

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n.394 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane):
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore."
 
Art. 54 ter
Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 555 del Codice di
procedura civile:
"Art. 555. Forma del pignoramento.
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dal Codice civile per l'individuazione
dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che
si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale
giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note
di trascrizione al competente conservatore dei registri
immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una
delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono
essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale
l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli
atti di cui sopra."
 
Art. 54 quater
Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresi' sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
"Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,
l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita
anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito,
previo provvedimento favorevole del giudice delegato al
fallimento, a condizione che il medesimo non abbia
riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo
VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della
giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria
e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e'
ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi
del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare
ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso
delle indagini preliminari, previo parere favorevole del
pubblico ministero, sulla base di concreti elementi
acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di
usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento
di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge."
 
Art. 55
Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto».
 
Art. 56

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
colpite dall'epidemia di COVID-19

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (25
marzo 1957) e' pubblicato nella GUUE n. C 326 del
26/10/2012.

Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico."
Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 54.
La Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata
nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della citata
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 49-bis.
 
Art. 57

Supporto alla liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo puo' essere affidata a societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che la Cassa depositi e prestiti paga per l'accesso alla garanzia, puo' essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della citata
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 49-bis.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 19. Societa' pubbliche
1. - 4. (Omissis)
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi."
 
Art. 58
Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n.394 e' riportato nei riferimenti all'art.
54-bis.
 
Art. 59

Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni
necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operativita' di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa e' autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' di quelle connesse o strumentali. Le modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1998, n. 109.
 
Art. 60
Rimessione in termini per i versamenti

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
 
Art. 61

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis) ;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5."
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente)
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23,
che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte
imponibile di detti redditi, determinata a norma
dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in
cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si
applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma
1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2."
La legge 24 ottobre 2000, n. 323 recante "Riordino del
settore termale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre
2000, n. 261.
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e' riportato nei
riferimenti all'art. 35.
La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge-quadro
sul volontariato" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto
1991, n. 196.
Il testo dell'articolo 7 della citata legge 7 dicembre
2000, n. 383 e' riportato nei riferimenti all'art. 35.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
"Art. 5. Attivita' di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via
esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
di attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
febbraio 2020 (Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 1.
1. - 2. (Omissis)
3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la
sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1,
non operano le ritenute alla fonte per il periodo di
sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si
applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni."
 
Art. 61 bis

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei
redditi precompilata 2020

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021 ».
2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 5 maggio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Ampliamento delle categorie di
contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e
riordino dei termini dell'assistenza fiscale
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I possessori dei redditi indicati
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del
due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un
CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo";
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal
mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un
CAF-dipendenti purche' siano conosciuti i dati del
sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio";
3) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) conservare le schede relative alle scelte per
la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione";
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti
abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14, concludono le attivita' di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre";
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le
parole: "entro il 7 marzo" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 16 marzo";
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "e comunque entro
il 7 luglio" sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi
prospetti di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede
relative alle scelte per la destinazione del due, del
cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre";
3) alla lettera c-bis), le parole: "il termine
previsto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini
previsti";
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di
liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile
e comunque sulla retribuzione di competenza del mese
successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il
predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel
termine previsto per il versamento delle ritenute di
acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione
sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente
per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a
debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni
corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi
dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi
stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte
sui redditi";
2) al comma 2, le parole: "retribuzione di
competenza del mese di luglio" sono sostituite dalle
seguenti: "prima retribuzione utile e comunque sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a quello in
cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione";
3) al comma 4, le parole: "a partire dal mese di
agosto o di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "a
partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento
dei dati del prospetto di liquidazione";
4) al comma 6, le parole: "entro il mese di
settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10
ottobre".
2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: "entro il 31
marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo";
b) al comma 6-quinquies, le parole: "entro il 7
marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo";
c) dopo il comma 6-quinquies e' aggiunto il
seguente:
"6-sexies. L'Agenzia delle entrate,
esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito
internet, rende disponibili agli interessati i dati delle
certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.
Gli interessati possono delegare all'accesso anche un
soggetto di cui all'articolo 3, comma 3".
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro il 15
aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
aprile";
b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: "entro
il 23 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
settembre".
4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a
oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno
precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui
all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza
al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 16
marzo.
5. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad eccezione di
quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia
dall'anno 2021."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata):
"Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale,
l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni
disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle
certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile
di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50,
comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione
delle indennita' percepite dai membri del Parlamento
europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata
relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'
essere accettata o modificata."
 
Art. 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 23 e 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e'
riportato nei riferimenti all'art. 61.
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 febbraio 2020 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
febbraio 2020, n. 48.
 
Art. 62 bis

Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio
pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in
servizio privato

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi », sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorita' di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Riferimenti normativi

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 recante "Regolamento
recante norme regolamentari in materia di revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati
con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al
trasporto di persone" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
dicembre 2015, n. 296.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 18 maggio 2016, n. 144 recante "Impianti aerei e
terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi" e'
pubblicato nel sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 49. Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro."
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e'
riportato nei riferimenti all'art. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle
con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i
valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto
del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti .
La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono
effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore
all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio
del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo
23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori
di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse."
Si riporta il testo dell'all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."
 
Art. 64

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 65
Credito d'imposta per botteghe e negozi

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita' 2019.
2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degliallegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale):

"Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:
47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
(codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro
piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per
l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria,
prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti
per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori
automatici."

"Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse."
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti all'art. 63.
Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del citato testo decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. - 4. (Omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."
La citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
"Art. 11. (Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, e, tenendo conto
anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la
stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita' si
applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
per finita locazione. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome, ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al
Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a
4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
"Art. 6. Misure di sostegno all'accesso
all'abitazione e al settore immobiliare
1. - 4. (Omissis)
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto."
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015):
"Art. 1. Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n.
431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di
12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di
euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020."
Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
"21. In attuazione di quanto previsto dall'articolo
11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le
regioni possono destinare le somme non spese della
dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione."
 
Art. 66

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalita' in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 27. Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamita' pubbliche.
1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini
delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro
effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di
associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53,
comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti
gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2,
effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono
soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni
dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10."
 
Art. 67

Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli
enti impositori

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonche' il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica e' consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it.
3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attivita', non aventi carattere di indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
"Art. 11. (Diritto di interpello)
1. Il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1
ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi
giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si
estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di
contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche'
in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
11 marzo 2014, n. 23):
"Art. 6. Effetti
1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per
i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a
una comune valutazione delle situazioni suscettibili di
generare rischi fiscali prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione
costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del
presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo
tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta' e
comunque non possono essere applicate in misura superiore
al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso
sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia
delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il
contribuente abbia aderito al regime di adempimento
collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile
informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e
all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal
sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese):
"Art. 2. Interpello sui nuovi investimenti
1. Le imprese che intendono effettuare investimenti
nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a
venti milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali
significative in relazione all'attivita' in cui avviene
l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia
delle entrate un'istanza di interpello in merito al
trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle
eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la
valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
formare oggetto dell'istanza anche la valutazione
preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto
fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso
ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza
dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad
inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di
competenza che rendono autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle
entrate e' resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel
caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di
ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di
acquisizione di dette informazioni ed e' basata sul piano
di investimento e su tutti gli ulteriori elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta
dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle
entrate puo' accedere, previa intesa con il contribuente,
presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa,
in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini
istruttori. Qualora la risposta non pervenga al
contribuente entro i predetti termini, si intende che
l'Amministrazione finanziaria concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai
sensi del terzo periodo del comma 2, vincola
l'Amministrazione finanziaria e resta valido finche'
restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi genere,
anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato
dall'Amministrazione finanziaria in difformita' a detto
contenuto. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto
dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri
requisiti previsti.
4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza
di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta
applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante
l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo
l'esercizio degli ordinari poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la
sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del
presente articolo che possano avere generale interesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio
competente al rilascio della risposta ed alla verifica
della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la
revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,
comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11
marzo 2014, n. 23):
"Art. 3. Contenuto delle istanze
1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle
disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e
deve contenere:
a) i dati identificativi dell'istante ed
eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il
codice fiscale;
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di
cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2,
dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
c) la circostanziata e specifica descrizione della
fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della
soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche
telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario
presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale
rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale
incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce
o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo
stesso.
2. All'istanza di interpello e' allegata copia della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione
procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in
cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica,
non di competenza dell'amministrazione procedente, alle
istanze devono essere allegati altresi' i pareri resi
dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei
requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma
1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro
regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini
per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la
regolarizzazione e' stata effettuata."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128:
"Art. 7. Competenze e procedure
1. (Omissis)
2. I contribuenti che nel rispetto del presente
decreto adottano un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono
aderire al regime di adempimento collaborativo, inoltrano
domanda in via telematica utilizzando il modello reso
disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle
entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 4, nonche' al comma 4, comunica ai
contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi
centoventi giorni. Il regime si applica al periodo
d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e'
trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente
rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime di
adempimento collaborativo."
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
"Art.. 1-bis Procedura di cooperazione e
collaborazione rafforzata
1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi
multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1
miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un
ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi
del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili
organizzazioni in Italia di societa' di cui alla citata
lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario,
possono avvalersi della procedura di cooperazione e
collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per
la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile
organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la
possibilita' che l'attivita' esercitata nel territorio
dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono
chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della
sussistenza dei requisiti che configurano la stabile
organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita
istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato
consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i
soggetti di cui al comma 1, si considera il valore piu'
elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi indicate nel bilancio consolidato relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al
comma 1, si considera il valore piu' elevato delle medesime
cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel
bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in
corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due
esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si
trovino, nei confronti delle societa' e degli enti di cui
al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia
delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di
presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in
contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari
della stabile organizzazione.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che
estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione,
relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i
termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le
somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'.
7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non e' punibile se i
debiti tributari della stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i
quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e
interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del
presente articolo.
8. In caso di mancata sottoscrizione
dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale
versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti
di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai
tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione
dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta
le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni
nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate
comunica all'autorita' giudiziaria competente l'avvenuta
definizione dei debiti tributari della stabile
organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e'
stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti
tributari della stessa con le modalita' di cui al comma 6,
a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei
ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al
regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128.
11. Non possono avvalersi delle previsioni del
presente articolo le societa' e gli enti di cui al comma 1
che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni
e verifiche, dell'inizio di qualunque attivita' di
controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti
penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di
cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle
ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di
cui al primo periodo e' stata acquisita dai soggetti che
svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma
1.
12. Resta ferma la facolta' di richiedere
all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva
della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero
capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 15.
15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al
comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro
annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione
della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo degli articoli 31-ter e 31-quater
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600:
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e
166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
procedura di cui al periodo precedente anche al fine della
preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti
per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo
mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli
stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi
conclusi con le autorita' competenti di Stati esteri a
seguito delle procedure amichevoli previste dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni,
gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo
quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da
periodi di imposta precedenti purche' non anteriori al
periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
relativa istanza da parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a
base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o
piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non
anteriori a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta e'
concessa la facolta' al contribuente di far valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si
renda a tal fine necessario rettificare il comportamento
adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata
al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo."
"Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
per operazioni tra imprese associate con attivita'
internazionale)
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui
all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo'
essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o
dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22
marzo 1993, n. 99;
b) a conclusione dei controlli effettuati
nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i
cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente
da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme
al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato
con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le
doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la
facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione
delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne
ricorrano i presupposti."
Si riporta il testo dei commi da 37 a 43 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi
sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di
cui al comma 37 del presente articolo a condizione di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo
scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright,
da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il
reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento
del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo
congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da
vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo
o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi
unicamente quelli indicati nel primo periodo. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
di tali beni alla produzione del reddito complessivo
beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a
condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di
ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate,
dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi
riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa,
gli stessi possono essere determinati sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo
in quanto escluse dalla formazione del reddito le
plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al
comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni
sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo
di imposta successivo a quello nel quale si e' verificata
la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri
beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le
disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata
sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo,
rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui
al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali,
sostenuti per produrre tale bene.
42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma
42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi
sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati
con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza
del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla
predetta lettera a).
42-ter.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37
rileva anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446."
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 recante "Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97.
Si riporta il testo dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile:
"Art. 492-bis. Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare.
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale
del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la
ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia
di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui
al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo
546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al
terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia
cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore."
Si riporta il testo degli articoli 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies del regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368 (Disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie):
"Art. 155-quater. Modalita' di accesso alle banche
dati.
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche
dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di
cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione
degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.
Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi
informatici per la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione
finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Il
Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi
telematici l'elenco delle banche dati per le quali e'
operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al
trattamento dei dati acquisiti senza provvedere
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato
«Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il
decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle
banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a
quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e'
gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo
155-quinquies di queste disposizioni."
"Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite
i gestori.
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a
consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis
del codice e a quelle individuate con il decreto di cui
all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
delle banche dati previste dal predetto articolo e
dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le
informazioni nelle stesse contenute.
La disposizione di cui al primo comma si applica,
limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese
nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei
rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti
previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma."
"Art. 155-sexies. Ulteriori casi di applicazione
delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche
dei beni da pignorare.
Le disposizioni in materia di ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per
l'esecuzione del sequestro conservativo e per la
ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di
procedure concorsuali di procedimenti in materia di
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti,
il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale
possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per
accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la
procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di
titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali
disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure
concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,
l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento."
Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le
sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso
di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a
quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere
i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 5 Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non
e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di
accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza
puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ed e' presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni
o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di
riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al
difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge
27 luglio 2000, n. 212:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per la
semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia
di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
"Art. 12. Sospensione dei termini per eventi
eccezionali
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio
fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
sospensione di cui al comma 1."
 
Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
3. Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122:
"Art. 29 Concentrazione della riscossione
nell'accertamento
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti
indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate
mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo."
"Art. 30 Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di
riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti
degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti."
Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e' riportato nei
riferimenti all'art. 67.
Si riporta il testo dei commi da 3-bis a 3-sexies
dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
"Art. 9 Potenziamento dell'accertamento in materia
doganale
1. - 3. (Omissis)
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia
delle dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione,
diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,
oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono
anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le
modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato. L'agente della riscossione, con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il
debitore di aver preso in carico le somme per la
riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede
all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al
comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione
con le modalita' determinate con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis,
tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica
degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi
di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione
contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di
pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al
comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da
3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa
solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione."
Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
227.
Si riporta il testo del comma 792 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e 23, e
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria):
"Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione
1. (Omissis)
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. - 22. (Omissis)
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021."
"Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a
titolo di risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e
nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31
luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo
114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del
2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco
dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di
adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di
mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al
medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse
modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre
2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le
restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c),
relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine
di poter correttamente valutare lo stato dei crediti
inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE,
trasmette, anche in via telematica, alle scadenze
determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014,
specifica richiesta all'agente della riscossione, che,
entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in
caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i
quali e' stato effettuato il versamento."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
"Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti
agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione
1. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019."
Si riporta il testo del comma 190 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,
lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il
31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo
2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio
2021."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 19. Discarico per inesigibilita'
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a
ruolo, il concessionario trasmette, anche in via
telematica, all'ente creditore, una comunicazione di
inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e
trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo
alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente
previsto da specifiche disposizioni di legge. La
comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale
termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o
cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in
corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora
aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre
dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota
non sia integralmente riscossa."
 
Art. 69
Proroga versamenti nel settore dei giochi

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020.
2. A seguito della sospensione dell'attivita' delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attivita'.
3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 40.
Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30
settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni
mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della
somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i
soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi
la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di
euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite."
Si riporta il testo del comma 727 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"727. In vista della scadenza delle vigenti
concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6,
lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con
vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a
distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel
rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali,
attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020,
mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da
ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione
telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui
alle lettere c) e d) del presente comma, nonche' nelle sale
scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad
euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di
10.000 diritti;
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione
telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui
alla lettera d) del presente comma, nonche' nelle sale
scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad
euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di
2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita
presso bar e tabacchi, in cui e' possibile collocare gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il
gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a
euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta
minima di 100 diritti;
d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui e'
possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta
non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con
un'offerta minima di 100 diritti;
e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza;
base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni
diritto."
Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 27 del
citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
"Art. 24. Proroga gare scommesse e Bingo
1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le
piu' ampie misure preventive e di contrasto
dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione
alla composizione azionaria delle societa' concorrenti e al
rafforzamento della responsabilita' in vigilando e in
eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di
riferimento, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30
settembre 2018" sono sostituite dalle parole "da indire
entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro
6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le
parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro
4.500".
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole "anni dal 2013 al 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2020" e le
parole "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2020".
"Art. 25. Termine per la sostituzione degli
apparecchi da gioco
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come modificato dal citato comma 1098, le parole "dopo
il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145" e le parole "entro il 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi
dodici mesi".
"Art. 27. Registro unico degli operatori del gioco
pubblico
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della
criminalita' organizzata nel settore dei giochi e la
diffusione del gioco illegale, nonche' di perseguire un
razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco
pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro
unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo
abilitativo per i soggetti che svolgono attivita' in
materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria anche per i
soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del
presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti
categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
per i quali la predetta Amministrazione rilascia,
rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice
identificativo univoco di cui al decreto del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento
che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e
c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' i
possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti
apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici,
sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano
scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su
eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonche' i
titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono
regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei
punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota
fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie
istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di
gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a
distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le societa' di corse che gestiscono gli
ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di
cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti
contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma
medesimo, qualsiasi altra attivita' funzionale o collegata
alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che
determina altresi' per tali soggetti la somma da versare
annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i
criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di
soggetti di cui al presente comma.
4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso,
da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica
sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni
necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e
della certificazione antimafia prevista dalla disciplina
vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei
medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3,
lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3,
lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3,
lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3,
lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al
comma 3, lettere b), d), g) ed i).
4-bis. I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco
sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I
soggetti che svolgono piu' ruoli nell'ambito della filiera
del gioco sono tenuti al versamento della somma piu' alta
fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata
annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4
puo' essere regolarizzato, prima che la violazione sia
accertata, con il versamento di un importo pari alla somma
dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per
ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative,
eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla
cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma
4.
8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla
raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di
cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilita' di
iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono
intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio
delle attivita' di gioco con soggetti diversi da quelli
iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto e'
dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di diritto.
La terza reiterazione, anche non consecutiva, della
medesima violazione nell'arco di un biennio determina la
revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del
Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui
al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' abrogato."
 
Art. 70
Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
 
Art. 71
Menzione per la rinuncia alle sospensioni

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che puo' essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicita'.
 
Art. 71 bis
Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
« d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 19
agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione
e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a
fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli
sprechi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni fiscali per le cessioni
gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri
prodotti a fini di solidarieta' sociale
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le
seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si
realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi
dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della
presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le
farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura
della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della
casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei
presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per
l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei
materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche'
dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi
per la lettura in formato elettronico, non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi
similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non
si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un
documento di trasporto avente le caratteristiche
determinate con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero
un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia
di finanza competenti, per via telematica, una
comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in
ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse,
dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o
nel documento equipollente nonche' del valore dei beni
ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
La comunicazione e' trasmessa entro il giorno 5 del mese
successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e'
esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla
presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari
facilmente deperibili, nonche' per le cessioni che,
singolarmente considerate, siano di valore non superiore a
15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la
fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita
dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei
documenti di trasporto o dei documenti equipollenti
relativi alle cessioni ricevute, nonche' l'impegno ad
utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un
utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente
donatario si considerano effettuate, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale.
3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono
incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma
restando la responsabilita' del donatore o dell'ente
donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del
comma 3.
4.
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche'
altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che per ogni singola cessione sia predisposto un documento
di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento
equipollente, contenente l'indicazione della data, degli
estremi identificativi del cedente, del cessionario e
dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della
qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano
a condizione che il soggetto beneficiario effettui
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni
ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con
l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e
in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
i beni ricevuti in conformita' alle finalita'
istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici
fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi
l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
senza scopo di lucro».
6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono
inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di
conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»;
b) dopo le parole: « decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le
seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita',».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo
8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai
sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo."
 
Art. 72

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di
difficolta'

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato « Fondo per la promozione integrata », con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Il testo del primo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e'
riportato nei riferimenti all'art. 54-bis.
Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
"270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
"Art. 30 Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in
particolare piccole e medie, che operano nel mercato
globale, espandere le quote italiane del commercio
internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy
nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo
economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano
per la promozione straordinaria del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui
al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2,
lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la
realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al piano
di cui al presente comma sono adottate con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese
agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare
le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza,
in particolare agricole e agroalimentari, e tutela
all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e
di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani
nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con
le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per
le iniziative di promozione all'estero e durante
l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e
agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e
del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione
strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad
aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian
sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di
e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali
innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della
domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up
nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la
partecipazione ai bandi europei ed internazionali.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede
all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio
delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere
c), d), e), ed f).
3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle
azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno
della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli
investimenti all'estero.
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2,
sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione al
fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e
gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane per favorire l'attrazione degli
investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da
assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge
di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
cui al presente articolo."
Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 63
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
1. (Omissis)
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. - 5. (Omissis)
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione."
Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 14
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. - 18. (Omissis)
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane
sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana."
Si riporta il testo degli articoli da 24 a 27 del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e
funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246):
"Art. 24 Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di
cittadini
1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai
cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti
delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero
degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi',
essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata
urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale
grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso
l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di
restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di
procedura civile. L'autorita' consolare trasmette al
Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli
interessati spedita in forma esecutiva a norma
dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni
concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini
europei non rappresentati e' redatta secondo i moduli
comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.
2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorita'
dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di
cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto
dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso e' chiesto
anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non
rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.
2-quater. Se la tutela consolare fornita a un
cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o
detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di
viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate
ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il
rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza
del cittadino non rappresentato.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato membro
di cittadinanza del cittadino non rappresentato di
rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di
crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo
totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei
cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di
cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio
consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure
di assistenza da parte del meccanismo unionale di
protezione civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con
l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma
2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la
forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per
l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui
all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita'
all'articolo 363, terzo comma, del codice della
navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per
il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il
rimpatrio in favore della gente di mare."
"Art. 25 Rimpatrio su navi ed aeromobili militari
nazionali
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio
consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di
cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari
nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire
alla richiesta, e' tenuto ad indicare per iscritto
all'ufficio consolare i motivi del rifiuto."
"Art. 26 Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in
circostanze eccezionali
1. Quando circostanze eccezionali impongono di
provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al
loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo
197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle
necessita', il capo dell'ufficio consolare puo' disporre,
su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per
impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili
civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario
provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio
consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni
in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso
assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base
delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si
avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le
iniziative adottate dalle autorita' diplomatiche o
consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei
Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere
i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri
ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle
requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano,
per quanto concerne le indennita', i criteri di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni."
"Art. 27 Assistenza a persone prive di cittadinanza
italiana
1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini
dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle
vigenti disposizioni."
 
Art. 72 bis
Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalita' per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Riferimenti normativi

Per il Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
degli abbonamenti alle radioaudizioni) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78.
 
Art. 72 ter
Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.
3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Riferimenti normativi

Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
 
Art. 72 quater

Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito
dell'emergenza da COVID-19

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, e' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonche' le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attivita' piu' esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.
 
Art. 73
Semplificazioni in materia di organi collegiali

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le societa', comprese le societa' cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 97 Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo
98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo
108, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e
di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e
ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in
relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei
quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale
nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 40 Regolamenti tipo
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal
presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di
regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica
istruzione."
Si riporta il testo dei commi 8 e 55 dell'articolo 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
"8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente,
convoca e presiede il consiglio metropolitano e la
conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il
consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e
controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue
modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva
o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco
metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere
espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.
9. - 54. (Omissis)
55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente,
convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta
ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della
provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere
espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha
poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci
adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le
sue successive modificazioni con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente."
 
Art. 73 bis

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 6 e 14 della citata
legge 23 dicembre 1978, n. 833:
"Art. 6 (Competenze dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi
contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite
alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio
dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle
modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti
permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e
nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico;
la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie
dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standards dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione
dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione,
il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della
produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di
mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le
norme di cui alla legge 7 agosto 1973 , n. 519, ed alla
presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla
presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sanitari; le disposizioni generali per la durata e la
conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione alle scuole, nonche' dei
requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e
sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche
delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se
del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e alla commercializzazione di questi ultimi
prodotti;
v)
z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente:"
"Art. 14 (Unita' sanitarie locali)
L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita'
sanitaria locale e' delimitato in base a gruppi di
popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000
abitanti, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la
coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono
consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu'
ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita'
sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b)
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle
malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile,
all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti
di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela
sanitaria delle attivita' sportive;
h) all'assistenza medico-generica e
infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le
malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie
fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza
sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla
ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni
altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai
servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6."
Si riporta il testo dell'articolo 181 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 181 Istituzione e funzioni del Servizio
sanitario militare
1. Il Servizio sanitario militare, di seguito
denominato: «Sanita' militare» provvede:
a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al
servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al
servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali
tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni
in tempo di pace, di guerra o di grave crisi
internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente
codice, dal regolamento o dalla legge."
 
Art. 74

Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera
prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno

01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario ed euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami », numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attivita' didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei partecipanti al corso di formazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui al presente comma. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonche' di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n. 181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalita' a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le finalita' di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di
personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica
destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Il testo del comma 12 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si veda
nei riferimenti all'art. 2-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 1
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 3. Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile
ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,
istituti e reparti in cui la stessa si articola;
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da
esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica
sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali
di pubblica sicurezza."
Il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45,
Edizione straordinaria.
Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio
1999, n. 266):
"Art. 5. Formazione iniziale.
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento
del corso di formazione iniziale della durata di due anni,
articolato in periodi alternati di formazione
teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione
dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai
fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione
del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i
criteri di determinazione della posizione in ruolo del
funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il
funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della
copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla
scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine
di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
puo' essere inferiore a due anni."
"Art. 7. Progressione in carriera.
1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto
avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
valutazione comparativa alla quale sono ammessi i
viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo
svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso
le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno
nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'articolo 5, hanno prestato servizio presso gli uffici
territoriali del governo per un periodo complessivamente
non inferiore a tre anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del
comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione
si conclude con un esame finale a seguito del quale al
funzionario e' attribuito un punteggio espresso in
centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media
tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione
comparativa per l'ammissione al corso di formazione e
nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella
qualifica di viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione sono stabilite dal comitato direttivo della
scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto
decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8,
comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'articolo 17."
Il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n.
196 recante "Regolamento recante le modalita' di
svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del
personale della carriera prefettizia" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213.
Si riporta il testo degli articoli 12, 13 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28,
comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165):
"Art. 12. Modalita' di svolgimento dei corsi.
1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono
stabilite le modalita' di svolgimento della fase di
formazione generale del corso-concorso della durata di otto
mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione specialistica e dell'esame
finale."
"Art. 13. Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale.
1. Gli allievi che conseguono nella valutazione
continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su
cento accedono all'esame conclusivo della fase di
formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si
collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente
in concorso."
"Art. 15. Graduatoria finale del corso-concorso.
1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene
pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di
cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione."
Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 3
della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo):
"Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione
1. - 3. (Omissis)
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di
vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di
assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)"
 
Art. 74 bis

Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
e soccorso

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per un massimo di due volte » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
"Art. 9-ter. Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile.
1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di
coordinamento in materia di protezione civile sono
istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali
tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del
personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei
ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme
anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto
personale risulti in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4, della medesima legge".

Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 19
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 19. Misure urgenti per assicurare la
continuita' operativa del Dipartimento della protezione
civile
1. - 2. (Omissis)
2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di
cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso
di esito non favorevole delle procedure di interpello
svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato
a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai
sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni
dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di
ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi
del presente comma, in deroga alla previsione del citato
articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili fino al 31
dicembre 2021 e, comunque, cessano alla data dell'entrata
in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le
risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi
del presente comma non costituiscono titolo ne' requisito
valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al
comma 1."
 
Art. 74 ter
Ulteriori misure per la funzionalita' delle Forze armate

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita' di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
2. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere impiegato, oltre che per le attivita' previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.
3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilita' speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 132 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 si veda nei riferimenti
all'art. 74.
 
Art. 75

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e
imprese

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del l'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettivita' hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facolta' di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facolta' di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e' possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81 s veda nei riferimenti all'art. 39.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina
di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle
parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti
privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice;
h) « joint venture», l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle
committenze», le attivita' svolte su base permanente
riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi
destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione
di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in
nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di
committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che
partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti»,
un organismo pubblico o privato che offre servizi di
supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento
delle attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui
conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti
esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici
il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni
appaltanti e uno o piu' operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e
la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole
o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la
categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma
11;
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita';
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche
incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti
tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure
intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato»,
il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i
soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi
documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la
stazione appaltante fa riferimento per descrivere o
determinare gli elementi della concessione o della
procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti
tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la
concessione, i formati per la presentazione di documenti da
parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli
obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono
a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard
di protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di
affidamento in cui ogni operatore economico interessato
puo' presentare un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata
a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri
di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale
di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali
di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di
committenza che comunque consentono lo svolgimento delle
procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e
«strumenti telematici di negoziazione», strumenti di
acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema
telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti
pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti;
uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina
i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere
e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che,
destinati al movimento di persone e beni materiali e
immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento,
nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle
alternative progettuali», il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti
di beni e servizi», il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori
pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori»,
l'elenco degli interventi ricompresi nel programma
triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare
nel corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento
che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il
documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi,
infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera
costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare
nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore."
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 settembre 2019, n. 222.
Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 recante
"Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo
2012, n. 63.
Il Regolamento (CE) n. 2018/1807 del 14 novembre 2018
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro
applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
nell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. L303 del
28 novembre 2018.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 63 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei
riferimenti all'art. 72.
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 25 Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'
1. - 7. (Omissis)
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti):
"Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. (Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera."
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto."
Si riporta il testo degli articoli 5, 62, 64 e 64-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente."
"Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche
in modalita' telematica. I comuni inoltre possono
consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti
nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010."
"Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line."
"Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono
fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle
Linee guida (526), tramite il punto di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
1, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida."
 
Art. 76

Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza
COVID-19.

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 9. Personale della Presidenza.
1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza
sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come
di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma
restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione
di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto
1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione
collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in
servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo'
richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti sui decreti di cui all'articolo 8."
Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre2018, n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n.12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Piattaforme digitali
1. - 1-ter. (Omissis)
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili."
Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei
processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione
di competenza del Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e' incrementata di 6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."
 
Art. 77
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, e' autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio."
 
Art. 78
Misure in favore del settore agricolo e della pesca

1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e 1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidita' alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonche' per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle imprese agricole »;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle imprese agricole ».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attivita' anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e' tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi europei » sono inserite le seguenti: « o statali ».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonche' le modalita' di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita' delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorita' sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonche' l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli di erogazione, ».
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e' autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identita'. In alternativa e' consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10-ter. Sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune
1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta'
finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse
condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie
fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in
misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i
pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione
di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei
beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo
si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale
vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito
della PAC.
4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione."
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
si veda nei riferimenti all'art. 56.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. - 6. (Omissis)
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 maggio 2014, n. 78 (Disposizioni urgenti per
favorire il rilancio dell'occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese):
"Art. 4. Semplificazioni in materia di documento
unico di regolarita' contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse,
compresa la medesima impresa, verifica con modalita'
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita'
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le
imprese tenute ad applicare i contratti del settore
dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La
risultanza dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni
dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il
Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque
previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la
Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di
regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti
criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale
riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine
di presentazione delle relative denunce retributive, e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica
interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e
delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa,
operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e'
eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi
e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse
irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative
alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1,
assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere
aggiornato sulla base delle modifiche normative o della
evoluzione dei sistemi telematici di verifica della
regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in quanto
compatibile,» sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle
disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Si riporta il testo degli articoli 87 e 92, comma 3,
del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"Art. 87 Competenza al rilascio della comunicazione
antimafia
1. La comunicazione antimafia e' acquisita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2,
3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e
3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al successivo capo V."
"Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni
1. - 2-bis. (Omissis)
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite."
Il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21
febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.
1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli
aiuti "de minimis" nel settore agricolo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019 in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2019, n. L 111.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge del 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato):
"Art. 17 (Norme di applicazione necessaria)
1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni
che seguono delle norme italiane che, in considerazione del
loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera."
La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al
sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con
addizione della garanzia dello Stato
1. (Omissis)
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono
estesi alle imprese artigiane e alle imprese agricole.
L'organo competente a deliberare in materia di concessione
delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle imprese artigiane e delle imprese agricole."
Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
"Art. 41. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase
preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'
articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti
minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso."
Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis dell'articolo
83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione
antimafia
1. - 2. (Omissis)
3. La documentazione di cui al comma 1 non e'
comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al
comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui
alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui
organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di
amministrazione e di controllo sono sottoposti, per
disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di
particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza
o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o
licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali
e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti
e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
attivita' agricole o professionali, non organizzate in
forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita
attivita' artigiana in forma di impresa individuale e
attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma
individuale;
e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei o statali per un importo
superiore a 5.000 euro."
Si riporta il testo degli articoli 2786 e seguenti del
codice civile:
"Art. 2786. Costituzione.
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore
della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva
disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche
consegnati a un terzo designato dalle parti o possono
essere posti in custodia di entrambe, in modo che il
costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la
cooperazione del creditore."
"Art. 2787. Prelazione del creditore pignoratizio.
Il creditore ha diritto di farsi pagare con
prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
La prelazione non si puo' far valere se la cosa data
in pegno non e' rimasta in possesso del creditore o presso
il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di euro
2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da
scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente
indicazione del credito e della cosa.
Se pero' il pegno risulta da polizza o da altra
scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono
professionalmente operazioni di credito su pegno, la data
della scrittura puo' essere accertata con ogni mezzo di
prova."
"Art. 2788. Prelazione per il credito degli
interessi.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi
dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in
mancanza di questo, alla data della notificazione del
precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale,
fino alla data della vendita."
"Art. 2789. Rivendicazione della cosa da parte del
creditore pignoratizio.
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa
ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso,
puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa
spetta al costituente."
"Art. 2790. Conservazione della cosa e spese
relative.
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta
in pegno e risponde, secondo le regole generali, della
perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al
rimborso delle spese occorse per la conservazione della
cosa."
"Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera.
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il
creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare
suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli
interessi e poi al capitale."
"Art. 2792. Divieto di uso e disposizione della cosa.
Il creditore non puo', senza il consenso del
costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia
necessario per la conservazione di essa. Egli non puo'
darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima
alle spese e agli interessi e poi al capitale."
"Art. 2793. Sequestro della cosa.
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il
costituente puo' domandarne il sequestro."
"Art. 2794. Restituzione della cosa.
Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la
restituzione, se non sono stati interamente pagati il
capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le
spese relative al debito e al pegno.
Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi
ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la
costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il
debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di
ritenzione a garanzia del nuovo credito."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49
(Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina):
"Art. 3. Disposizioni in materia di controlli e di
personale.
1. - 3. (Omissis)
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto «Sanita'»."
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
gennaio 2004, n. 25, S.O.
Il REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009, n.
1069 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
"Art. 2135. Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge-"
Il REGOLAMENTO (UE) n. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
Il REGOLAMENTO (CE) n. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione,
all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio e' pubblicato
nella G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente la
definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84.
Il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti all'art. 54.
Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
e' pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
Si riporta il testo del comma 954 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di
incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno
2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80
per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da
loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere
agli incentivi secondo le procedure, le modalita' e le
tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli
incentivi di cui ai commi dal presente a 957 e'
condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica
prodotta, a servizio dei processi aziendali."
Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del decreto
legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
"Art. 40-ter. Proroga degli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145
1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le
modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a
956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un
ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro."
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19.
Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi):
"Art. 8 Certificato di abilitazione alla vendita e
certificato di abilitazione all'attivita' di consulente
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda
svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o
di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei
coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico
certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi
dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene
rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle
persone in possesso di diplomi o lauree in discipline
agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche,
mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato
appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione
positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attivita' di
consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri
ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree
in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano
un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e
sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla
frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi
cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta
del titolare, previa verifica della partecipazione a
specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con
possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano,
le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, e successive modificazioni."
"Art. 9 Certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore
professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o
per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve
essere in possesso di specifico certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi
dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono
essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di
apposito certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri
ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione
ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate
nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla
scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa
verifica della partecipazione a specifici corsi o
iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le
abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
successive modificazioni."
Si riporta il testo del comma 354 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311:
"354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361."
 
Art. 79
Misure urgenti per il trasporto aereo

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
3. In considerazione della situazione determinata sulle attivita' di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia, nonche' e' definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due societa' in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova societa', anche in piu' fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
5. Alla societa' di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.
6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle societa' in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 2 dell'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea si veda nei
riferimenti normativi all'art. 56.
Per il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
citato Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea si
veda nei riferimenti normativi all'art. 56.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2 (Misure
urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria):
"Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione
straordinaria.
1. - 2-bis. (Omissis)
3. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria delle societa' di cui al comma 1 e' integrato
con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli
interventi di riorganizzazione ed efficientamento della
struttura e delle attivita' aziendali delle medesime
societa' funzionali alla tempestiva definizione delle
procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli
occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi
aziendali. L'integrazione del programma e' approvata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 5 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza):
"Art. 5. Operazioni necessarie per la salvaguardia
del gruppo.
1. - 2-bis. (Omissis)
2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della
concessione degli ammortizzatori sociali di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i
termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.
Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63,
comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario
e il cessionario possono concordare il trasferimento solo
parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in
precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu'
rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione
di quei lavoratori che passano alle dipendenze del
cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori
alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati
anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni
straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere
e assunzione da parte del cessionario."
 
Art. 80
Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce,
con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la
gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009."
Si riporta il testo del comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"Art. 1
Commi 1. - 230. (Omissis)
231. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle
risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente
comma, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire,
con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al
raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse
annualmente destinate agli interventi di cui al presente
comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a
decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi
alle domande di agevolazione presentate, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, nel rispetto delle regole contabili, al
finanziamento di iniziative a carattere innovativo di
rilevante impatto economico, sociale e ambientale con
riferimento al sistema produttivo dei territori
interessati."
 
Art. 81

Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria
nell'anno 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale e' indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
"15. Il referendum e' indetto con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
La data del referendum e' fissata in una domenica
compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo
all'emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma
dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione
della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il
Presidente della Repubblica puo' ritardare, fino a sei mesi
oltre il termine previsto dal primo comma del presente
articolo, la indizione del referendum, in modo che i due
referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente
con unica convocazione degli elettori per il medesimo
giorno."
 
Art. 82

Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi.
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita' di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita' di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 recante
"Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo
2012, n. 63.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4-bis del
citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
"Art. 4-bis. Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica
1. - 2. (Omissis)
3. Fino alla data di entrata in vigore del primo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera
c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e'
soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a
qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno
all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del citato
decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente
articolo."

Il Capo II (Autorizzazioni) del Titolo II ( RETI E
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA) del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche) comprende gli articoli da 25 a
39 ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n.
214, S.O.
 
Art. 83

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,
penale, tributaria e militare

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre.
20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
22. Soppresso

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413):
"Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. - 1-bis. (Omissis)
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza
del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro
il quale deve essere conclusa la procedura di cui al
presente articolo. Si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale."
Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata legge
23 dicembre 1978, n. 833:
"Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48
ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune
diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonche'
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo e' adottato nei confronti dei
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione
al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico della unita' sanitaria locale e'
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da'
comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del
presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi e' sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre
al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti
nonche' al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
a registrazione."
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternita' e sull'interruzione volontaria della
gravidanza):
"Art. 12. La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge e'
fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni,
per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso
di chi esercita sulla donna stessa la responsabilita'
genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e
tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per
ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale o la tutela."
Si riporta il testo degli articoli 283, 351 e 373 del
codice di procedura civile:
"Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello.
Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione.
Se l'istanza prevista dal comma che precede e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro
250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio."
"Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che
la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al
collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
all'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione
sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la
decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire."
"Art. 373. Sospensione dell'esecuzione.
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione
della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace,
al tribunale in composizione monocratica o al presidente
del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso,
ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi
a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del
ricorso e del decreto sono notificate al procuratore
dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia
stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia
costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo'
essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione."
Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
"Art. 22 Delle azioni popolari e delle controversie
in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita'
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate
dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
tribunale della circoscrizione territoriale in cui e'
compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le
impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono
di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e
al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in
materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di
pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della
notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e'
di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e'
immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo'
essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore
dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal
prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata
dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre,
per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato,
dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo
dell'ordinanza nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza
di discussione. Tutti i termini del procedimento sono
ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge
il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che
subito ne cura la notificazione, senza spese, agli
interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per
le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
"Art. 23 Delle azioni in materia di eleggibilita' e
incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha
proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia
stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente
trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza
di discussione. Tutti i termini del procedimento sono
ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente
pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale
nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
"Art. 24 Dell'impugnazione delle decisioni della
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato
attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione elettorale
circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando
il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima
cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso
e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione della lista rettificata. I termini sono
raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini
interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione
tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'
fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti
all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente
della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli
interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
La legge 22 aprile 2005, n. 69 recante "Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile
2005, n. 98.
Il Capo I (Estradizione per l'estero) del titolo II
(estradizione) del libro XI (Rapporti giurisdizionali con
autorita' straniere) del codice di procedura penale
comprende gli articoli da 697 a 719.
Si riporta il testo dell'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
"Art. 51-ter Sospensione cautelativa delle misure
alternative
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone
in essere comportamenti suscettibili di determinarne la
revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui
giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da' immediata
comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche' decida
in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della
misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la
provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare
l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il
provvedimento di sospensione perde efficacia se la
decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti."
Si riporta il testo degli articoli 303, 308 e 392 del
codice di procedura penale:
"Art. 303. Termini di durata massima della custodia
cautelare.
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni.
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni."
"Art. 308. Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare.
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia
cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio
dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata
superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e'
decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In
ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei
limiti temporali previsti dal primo periodo del presente
comma.
2-bis.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice
penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene
accessorie o di altre misure interdittive."
"Art. 392. Casi.
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere al giudice che si proceda con incidente
probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis."
Si riporta il testo dell'articolo 162 della legge 23
ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi):
"Art. 162. Orario di ufficio.
Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte
al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario
stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi
delle cancellerie e segreterie interessate. Le cancellerie
delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte
al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo
l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i
capi delle cancellerie interessate.
L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei
ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale
possono stabilire che tale orario sia diviso in due
periodi.
Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il
funzionario o l'impiegato e' tenuto a prestare servizio,
con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario,
anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale,
salvo che sia esonerato per giustificati motivi."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 472 del
codice di procedura penale:
"Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse.
1.- 2. (Omissis)
3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e'
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati."
Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice di
procedura civile:
"Art. 128. Udienza pubblica.
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a
pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre
che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di
sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon
costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni."
Si riporta il testo degli articoli 309, comma 9, 311,
commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura
penale :
"Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva
1. - 8-bis. (Omissis)
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale
puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in
senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da
quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa."
"Art. 311. Ricorso per cassazione.
1. - 4. (Omissis)
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 127.
5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso
dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il
deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini
prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura
coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia
sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve
eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
puo' essere rinnovata."
"Art. 324. Procedimento di riesame.
1. - 6. (Omissis)
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di
sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta
nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale."
Si riporta il testo degli articoli 24, comma 2, e 27,
comma 6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159:
"Art. 24 Confisca
1. - 1-bis. (Omissis)
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se
il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione
in possesso dei beni da parte dell'amministratore
giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale
per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si
tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta
sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia
necessario procedere all'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente. Il termine resta altresi'
sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva
sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per
il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta
durante il procedimento, fino all'identificazione e alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2,
nonche' durante la pendenza dei termini previsti dai commi
10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7."
"Art. 27 Comunicazioni e impugnazioni
1. - 5. (Omissis)
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca
perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia
entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si
applica l'articolo 24, comma 2."
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile):
"Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)
1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione
proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi
preventivi all'irragionevole durata del processo di cui
all'articolo 1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito
in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri
processuali che abbia determinato una ingiustificata
dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del
reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o
inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307
del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli
81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione
nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di
giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con
altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della
causa, valutata anche in relazione alle condizioni
personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il
danno quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
3.
Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis, commi 1
e 1-bis, del citato decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono
soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono
inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
«Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole: «Esse contengono»
sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle
parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti
ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale. La relazione di notificazione
e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in
dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i
quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto
ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del
comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo
comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano
gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano
efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e
alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia'
stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari
diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli
uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti
d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e
dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse
disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014
l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui
ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato
dal Ministero della giustizia e' consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato
di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o
notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione
o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile
per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi
hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche'
per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri
connessi alla formazione del personale amministrativo e'
autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e
di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge
12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente
iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8,
12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo."
"Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,
contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai
tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle
corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico
di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei
documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le
modalita' previste dalla normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'."
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
"Art. 14 (Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
"Art. 30 (Anticipazioni forfettarie dai privati
all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo
stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore."
Per il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 75.
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo
146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale):
"Art. 146-bis. Partecipazione al dibattimento a
distanza.
1. - 2. (Omissis)
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,
e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di
udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati
che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione
in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con
il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4-bis. (Omissis)
5. Il luogo dove l'imputato si collega in
audiovisione e' equiparato all'aula di udienza."
Si riporta il testo degli articoli 284, 137 e 483 del
codice di procedura penale:
"Art. 284. Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia
protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari
non puo' essere eseguita presso un immobile occupato
abusivamente.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera
in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie."
"Art. 137. Sottoscrizione del verbale.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1,
il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di
ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal
giudice e dalle persone intervenute, anche quando le
operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro
momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in
grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con
l'indicazione del motivo."
"Art. 483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale.
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la
chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], il verbale,
sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente
per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri
impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti
in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al
fascicolo per il dibattimento."
Si riporta il testo degli articoli 127, 614 e 615 del
codice di procedura penale:
"Art. 127. Procedimento in camera di consiglio.
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio,
il giudice o il presidente del collegio fissa la data
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre
persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato
o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2."
"Art. 614. Dibattimento.
1. Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e
la disciplina delle udienze e la direzione della
discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si
osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano
applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei
loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla
verifica della costituzione delle parti e della regolarita'
degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente
o un consigliere da lui delegato fa la relazione della
causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i
difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non
sono ammesse repliche."
"Art. 615. Deliberazione e pubblicazione.
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in
camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica
udienza salvo che, per la molteplicita' o per l'importanza
delle questioni da decidere, il presidente ritenga
indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza
prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e
623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo
la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta
dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo e'
sottoscritto dal presidente."
Si riporta il testo dell'articolo 613 del codice di
procedura penale:
"Art. 613. Difensori.
1. L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi
devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita', da
difensori iscritti nell'albo speciale della corte di
cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono
rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel
procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti
e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal
comma 4. Il difensore e' nominato per la proposizione del
ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il
difensore e' quello che ha assistito la parte nell'ultimo
giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia,
il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo
97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore
sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da
difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili,
il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un
difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:
"Art. 10. Misure urgenti in materia di sospensione
dei termini e rinvio delle udienze processuali
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo
2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo
2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli
uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui
appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad
eccezione delle udienze nelle cause di competenza del
tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad
alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei
procedimenti di convalida del trattamento sanitario
obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di
convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento
di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura
civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in
calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con
provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo
2020:
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le
eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e
notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui
appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni
di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento
di qualsiasi atto processuale, comunicazione e
notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020.
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in tutti i
procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui
risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o
hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla
medesima data.
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o
esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o
funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il
decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e'
sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del
medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso
periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle
procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione
dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i
termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che
va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a
vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di
credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo
stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori
ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso
gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte
di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali
perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si
presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non
imputabile alla parte incorsa in decadenze.
7. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei
procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei
circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020.
8. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo
2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi
atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei medesimi distretti;
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i
termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione
e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020.
9. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti
penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle
parti o uno dei loro difensori e' residente nei comuni di
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice
di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla
data del 31 marzo 2020.
10. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti
penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro
difensori non presente all'udienza risulta residente o lo
studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio
dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non
si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare, nei
procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei
processi a carico di imputati minorenni.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3,
del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione
alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi
del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi
7, 8, 9 e 10 e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4
e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis
dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il
tempo in cui il processo e' rinviato o i termini
procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si
trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo
2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui
hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a
norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile,
apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata
oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto
legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni
diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano
le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano
persone residenti o che esercitano la propria attivita'
lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020.
15. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo
2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti, nonche' presso le relative procure, sono rinviate
d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese
le connesse attivita' istruttorie preprocessuali,
concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o
sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei
conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i
medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al
presente comma, il cui mandato risulti conferito
anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla
residenza e alla sede dello studio legale. Presso i
medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai
processi e alle attivita' di cui al presente comma, tutti i
termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che
scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a
decorrere dal 1° aprile 2020.
16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati
d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto
del periodo compreso dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e la data del 31
marzo 2020.
17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della
giustizia amministrativa:
a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al
31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto
processuale, comunicazione e notificazione che chiunque
debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
b) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei
processi in cui risulta che i difensori costituiti in
giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono
residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
c) il giudice amministrativo concede la remissione
in termini se e' provato o appare verosimile che il mancato
rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva
al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica.
18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni
di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di
individuazione di ulteriori comuni con diverso
provvedimento, le disposizioni del presente articolo si
applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
relativo provvedimento."
Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere
colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre
persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104
del codice di procedura penale, sin dall'inizio
dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi'
diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti
dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e
sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con
i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione
dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari
e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza
telefonica con le modalita' e le cautele previste dal
regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e
di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli
strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal
regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal
regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto. "
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta'):
"Art. 37. Colloqui.
1. I colloqui dei condannati, degli internati e
quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I
colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti
debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate
e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita'
previste dal regolamento interno, al fine di garantire che
non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o
altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi
divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si
applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di
colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi
del permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile."
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103):
"Art. 19. Colloqui e tutela dell'affettivita'
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili,
di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o
prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui
sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio
ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non
superiore a novanta. La durata massima di ciascuna
conversazione telefonica mediante dispositivi, anche
mobili, in dotazione dell'istituto, e' di venti minuti.
Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto puo'
usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non
inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di
idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione
delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di
detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti
socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari
autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni
ed e' assicurato un costante supporto psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il
detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non
superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita'
abitative appositamente attrezzate all'interno degli
istituti, organizzate per consentire la preparazione e la
consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile,
un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi
precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame
affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite
l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei
servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti
che non usufruiscono di permessi premio."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230:
"Art. 39. Corrispondenza telefonica.
1. (Omissis)
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla
settimana. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
con le persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese."
Si riporta il testo degli articoli 30-ter e 48 della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 30-ter Permessi premio
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta
ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano
socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza,
sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi
premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni
per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali
o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di
espiazione.
1-bis.
2. Per i condannati minori di eta' la durata dei
permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta
giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento
giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio e' parte
integrante del programma di trattamento e deve essere
seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari
in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della
pena e, comunque, di non oltre dieci anni (99) ; (103)
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante
l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso
commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di
una misura restrittiva della liberta' personale, la
concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla
commissione del fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste
per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si
applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e'
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
procedure di cui all'art. 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli
istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o
culturali."
"Art. 48 Regime di semiliberta'
Il regime di semiliberta' consiste nella concessione
al condannato e all'internato di trascorrere parte del
giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita'
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento
sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di
semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite
sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili."
Il citato decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 10
aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):
"Art. 7. Sessioni della Corte di assise e della Corte
di assise di appello.
1. La Corte di assise e la Corte di assise di appello
tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi.
I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche
dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono
stati iniziati.
2. Il presidente della Corte di appello per
particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore
generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano
tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione
della Corte di assise e della Corte di assise di appello,
nell'ambito del rispettivo territorio."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (Coordinamento
delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge
30 luglio 2007, n. 111):
"Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina
dei componenti avvocato e professore universitario
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel
lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati
ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori
onorari in servizio negli uffici compresi nella
circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e
presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei
componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione."
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante
"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
12 settembre 2014, n. 212.
Si riporta il testo degli articoli 3 e 12 del citato
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
"Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita'
telematiche previste dal regolamento dell'organismo."
"Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve
essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere
di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale e' omologato dal Presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale."
Si riporta il testo dell'articolo 83 del codice di
procedura civile:
"Art. 83. Procura alle liti.
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un
difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale,
e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione
della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata
su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente
all'atto cui si riferisce, o su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti e' stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa."
 
Art. 84

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e' depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della meta', limitatamente al rito ordinario.
6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole « deve essere depositata », sono inserite le seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.
11. Soppresso

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 54, 55, comma 5, e
56 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
"Art. 54 Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti
puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di
parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto
del diritto delle controparti al contraddittorio su tali
atti, qualora la produzione nel termine di legge sia
risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto
al 31 agosto di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2
non si applica al procedimento cautelare."
"Art. 55 Misure cautelari collegiali
1. - 4. (Omissis)
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia
nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo
giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario,
dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal
deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio."
"Art. 56 Misure cautelari monocratiche
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da
parte del collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della camera di consiglio, il ricorrente puo', con la
domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La
domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito,
salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il
presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la
competenza del tribunale amministrativo regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti
di cui all' articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato
verifica che la notificazione del ricorso si sia
perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della
parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede
con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo'
avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si
applica l' articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza
cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento
delle notificazioni, per cause non imputabili al
ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto
salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il
presidente, fuori udienza e senza formalita', sente, anche
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima
dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili, il presidente puo'
subordinare la concessione o il diniego della misura
cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli
effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i
terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque
indicata la camera di consiglio di cui all' articolo 55,
comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino a detta
camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il
collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera
di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o
modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima
si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al
secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono
efficacia se il ricorso non viene notificato per via
ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure
cautelari provvisorie."
Per il testo (modificato dall'art. 91 della presente
legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Si riporta il testo degli articoli 60 e 73, comma 1,
del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
"Art. 60 Definizione del giudizio in esito
all'udienza cautelare
1. In sede di decisione della domanda cautelare,
purche' siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima
notificazione del ricorso, il collegio, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite
sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata,
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la
parte dichiara che intende proporre regolamento di
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un
termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del
contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione
di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di
competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la
data per il prosieguo della trattazione."
"Art. 73 Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a
quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a
trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi
documenti e alle nuove memorie depositate in vista
dell'udienza, fino a venti giorni liberi."
Per il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89 si veda nei riferimenti normativi all'art. 83.
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 (Misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari,
nonche' per la giustizia amministrativa), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Disposizioni sul processo amministrativo
telematico
1. - 3. (Omissis)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere depositata,
anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia
cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito
telematico."
 
Art. 85

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
8. Soppresso
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita' tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Riferimenti normativi

Per il testo (modificato dall'art. 91 della presente
legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante
"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209, S.O.

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 167 del
citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni:
"Allegato 1 - Art. 167 Pronuncia della sentenza
1. - 3. (Omissis)
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice
decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione
della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero,
se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio."
La parte IV (Giudizi pensionistici), titolo I (Giudizi
pensionistici), del citato decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, e successive modificazioni comprende gli
articoli da 151 a 171 ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7
settembre 2016, n. 209, S.O.
Per il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89 si veda nei riferimenti normativi all'art. 83.
Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 20-bis. Informatizzazione delle attivita' di
controllo e giurisdizionali della Corte dei conti
1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti
sono stabilite le regole tecniche ed operative per
l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono
disciplinate, in particolare, le modalita' per la tenuta
informatica dei registri previsti nell'ambito delle
attivita' giurisdizionali e di controllo preventivo di
legittimita', nonche' le regole e le modalita' di
effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante
posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con
il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono
effettuate nei modi e nelle forme previste dalle
disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174:
"Allegato 1 - Art. 6 Digitalizzazione degli atti e
informatizzazione delle attivita'
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti
mediante le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti
del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici
giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono
previsti quali documenti informatici e sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia
garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei
contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni
tecniche, operative e temporali, disciplinano, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei
registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e
notificazioni mediante posta elettronica certificata o
altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita'
di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo
processuale informatico, nonche' le specifiche per la
sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei
provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito,
lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali
digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva,
integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono
effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le
notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di
posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi
o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le
disposizioni di legge e le regole tecniche relative al
processo civile telematico."
 
Art. 86

Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli Istituti
penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonche' per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 24 e 32 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 24 Pignorabilita' e sequestrabilita' della
remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono
prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del
danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla
remunerazione spettante ai condannati ed agli internati
sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi del
secondo e del terzo comma dell'art. 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei
condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non e'
soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per
obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il
risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli
imputati non e' soggetta a pignoramento o a sequestro,
salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a
prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose
mobili o immobili dell'amministrazione."
"Art. 32 Norme di condotta dei detenuti e degli
internati Obbligo di risarcimento del danno
I detenuti e gli internati, all'atto del loro
ingresso negli istituti e, quando sia necessario,
successivamente, sono informati delle disposizioni generali
e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla
disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che
regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi
dell'istituto, mansioni che importino un potere
disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione
di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli
oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi
danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle
cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria
sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale
procedimento penale e disciplinare."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020:
"Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting
e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e'
altresi' differita a data successiva al termine di
efficacia del presente decreto ogni altra attivita'
convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche
e locali assimilati, con sanzione della sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e
bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di
violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi
commerciali diversi da quelli della lettera precedente,
all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca
l'adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresi' gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli
atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e
le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico,
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in
genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre,
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all'allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la
frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, anche regionali, master, universita' per
anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni
caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative
a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l'esercizio di professioni
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri
dell'interno e della difesa e dell'economia e delle
finanze, a condizione che sia garantita la distanza di
sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h),
la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni,
avviene dietro presentazione di certificato medico, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle
scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la
durata della sospensione, le attivita' didattiche o
curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le
Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino
dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica,
anche intermedia, che risultino funzionali al completamento
del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e'
consentita, per le esigenze connesse all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione
alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove
possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le
Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto
necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'
di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate
dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami
finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei
pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS),
salve specifiche diverse indicazioni del personale
sanitario preposto;
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, e'
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di
cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di
cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono
assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori
di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo
ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e'
disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto
sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal
Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli
interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus,
le articolazioni territoriali del Servizio sanitario
nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo
supporto per il contenimento della diffusione del contagio
del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla
Direzione generale della prevenzione sanitaria del
Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi
sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di
isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare
la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita'
telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali
puo' essere autorizzato il colloquio personale, a
condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza
pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la
semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da
evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la
possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare;
v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d).
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese
quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus."
Per il testo dell'articolo 163 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5-quinquies.
 
Art. 86 bis
Disposizioni in materia di immigrazione

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attivita' sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attivita' e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore eta', per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato):
"Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati.
1. Gli enti locali che prestano servizi di
accoglienza per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano
del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono
accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19,
comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
soggetti di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi
realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo
e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali,
anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1-septies."
Per il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si
veda si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si
veda si veda nei riferimenti normativi all'art. 75.
Il decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019
recante "Modalita' di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per
i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2019, n. 284.
Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato):
"Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo.
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e'
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 19, comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale):
"Art. 9. Misure di prima accoglienza
1. Per le esigenze di prima accoglienza e per
l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione
della posizione giuridica, lo straniero e' accolto nei
centri governativi di prima accoglienza istituiti con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri
individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai
Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo
16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui
al comma 1. Il richiedente e' accolto per il tempo
necessario, all'espletamento delle operazioni di
identificazione, ove non completate precedentemente, alla
verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura
di esame della medesima domanda, nonche' all'accertamento
delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin
dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza,
la sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di
cui all'articolo 17, comma 3.
5.
"Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nei centri di cui all'articolo 9.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza."
"Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati
1. - 3. (Omissis)
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e
ravvicinati di minori non accompagnati, qualora
l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai
sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi
dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive
temporanee esclusivamente dedicate ai minori non
accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti
per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i
servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente
articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive
temporanee non puo' essere disposta nei confronti del
minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato
nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del
presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa,
per il coordinamento con i servizi del territorio."
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
dioperazioni di salvataggio in mare)
1. Lo straniero rintracciato in occasione
dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o
esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di
operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le
esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi
punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui
al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti
di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini
di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione
in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla
possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2."
Si riporta il testo del comma 767 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"Art. 1
Commi 1. - 766. (Omissis)
767. Il Ministero dell'interno pone in essere
processi di revisione e razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza
della contrazione del fenomeno migratorio, nonche'
interventi per la riduzione del costo giornaliero per
l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione
dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel
programma « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza » della missione « Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche »
del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di
funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
 
Art. 87

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 72.
Per il testo degli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 39.
Per il testo (modificato dall'art. 91 della presente
legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
"Art. 37. Congedo straordinario.
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono
essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando
l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per
servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato
di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha
diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo'
superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario e' concesso, in base a
motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo
competente secondo gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 71 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 71. Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al
ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario
nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a
ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le
assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa."
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante
"Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2017, n. 112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169):
"Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola
secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli
apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe,
formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da
suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della
classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente
agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia
affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti
di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento
dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati
delle attivita' alternative all'insegnamento della
religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del
comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e'
riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La
valutazione del comportamento concorre alla determinazione
dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare
delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione
cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa
senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali
modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo
addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione,
la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai
sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo
le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che
in sede di scrutinio finale conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione
finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno
e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe
sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito
la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione
dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e'
comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi
didattici programmati per il recupero delle carenze
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione
dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero
delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del
medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo,
procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno
e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della
classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico."
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
"Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. - 14. (Omissis)
15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per
cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di
posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
all'area superiore."
 
Art. 87 bis

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita' completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.
5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: « per la sperimentazione » sono soppresse.

Riferimenti normativi

La citata legge 22 maggio 2017, n. 81 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 giugno 2017, n. 135.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 72.
Per il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 75.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 63 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 72.
Si riporta il testo degli articoli 55, comma 14, e 57,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 55 Sistemi dinamici di acquisizione
1. - 13. (Omissis)
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla
realizzazione e gestione di un sistema dinamico di
acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo gli strumenti organizzativi ed
amministrativi, elettronici e telematici e curando
l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e
di consulenza necessari."
"Art. 57 Cataloghi elettronici
1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di
comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono
chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di
catalogo elettronico o che includano un catalogo
elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo
elettronico possono essere corredate di altri documenti, a
completamento dell'offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai
candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una
determinata procedura di appalto in conformita' alle
specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni
appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i
requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione
elettronica nonche' gli eventuali requisiti supplementari
stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente
all'articolo 52.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma
di cataloghi elettronici e' accettata o richiesta, le
stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di
gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo
di indizione di gara e' un avviso di preinformazione; nei
settori speciali, lo indicano nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di
indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema
di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le
informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8
e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico
utilizzato nonche' alle modalita' e alle specifiche
tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con piu'
operatori economici dopo la presentazione delle offerte
sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni
appaltanti possono prevedere che la riapertura del
confronto competitivo per i contratti specifici avvenga
sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro
cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto
in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono
avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi
elettronici gia' presentati per costituire offerte adeguate
ai requisiti del contratto in questione, a condizione che
il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto nei
documenti di gara relativi all'accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del
confronto competitivo per i contratti specifici in
conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti
la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta
delle informazioni necessarie per costituire offerte
adattate, ai requisiti del contratto specifico e danno agli
offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di
informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato
periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di
informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte
all'offerente interessato, in modo da offrire la
possibilita' di contestare o confermare che l'offerta cosi'
costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti
basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo
che le offerte per un appalto specifico siano presentate
sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti
possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema
dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera
b), e al comma 5, a condizione che la domanda di
partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia
accompagnata da un catalogo elettronico in conformita' con
le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla
stazione appaltante. Tale catalogo e' completato dai
candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della
stazione appaltante di costituire offerte attraverso la
procedura di cui al comma 4, lettera b)."
Per il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 75.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e , anche al fine
di tutelare le cure parentali, di nuove modalita'
spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma
costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative."
 
Art. 88
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

Riferimenti normativi

Per il testo (modificato dall'art. 91 della presente
legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 48.
Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si
veda nei riferimenti normativi all'art. 86.
Si riporta il testo dell'articolo 1463 del codice
civile:
"Art. 1463. Impossibilita' totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito."
Per il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo
2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 40.
Per il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 17-bis.
 
Art. 88 bis
Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno
e di pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 1463 del codice civile si
veda nei riferimenti normativi all'art. 88.
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come modificato
dall'articolo 91 della presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio):
"Art. 41 Diritto di recesso prima dell'inizio del
pacchetto
1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese
sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare
quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne
faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere
spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di
costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard
di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto e'
inferiore al minimo previsto dal contratto e
l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei
giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di
quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio
del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a
quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo
caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di
recesso."
Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 31
maggio 1995, n. 218 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 75.
Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I):
"Articolo 9
Norme di applicazione necessaria
1. Le norme di applicazione necessaria sono
disposizioni il cui rispetto e' ritenuto cruciale da un
paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici,
quali la sua organizzazione politica, sociale o economica,
al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni
che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia
la legge applicabile al contratto secondo il presente
regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non
ostano all'applicazione delle norme di applicazione
necessaria della legge del foro.
3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere o sono stati
eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione
necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto.
Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
tenere conto della loro natura e della loro finalita'
nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano
applicate, o meno."
 
Art. 89
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"Art. 1
Commi 1. - 5. (Omissis)
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
La delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 recante
"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d'atto degli
esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a
piani operativi e interventi approvati con le delibere n.
10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al
quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di
interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio
2018" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 settembre 2018, n.
219, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo):
"Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo.
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori
delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere
in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
Fondo unico per lo spettacolo."
 
Art. 90
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e' destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonche' le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

Il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45,
Edizione straordinaria.

Il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.
Si riporta il testo degli articoli 71-septies,
dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, e dell'articolo 180
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):
"Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche'
i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i
loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per
gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una
quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e'
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio'
non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso e' costituito da una somma
commisurata alla capacita' di registrazione resa dai
medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da
remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal
soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla
remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio
stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo
190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto
gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il
distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa."
"Art. 71-octies
1. - 3. (Omissis)
3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani
autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai
sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle
ripartizioni effettuate dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base
di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, ad attivita' di
promozione culturale nazionale e internazionale."
"Art. 180
L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione
collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35.
Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la
utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli
aventi diritto.
L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la
facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalita' della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e'
conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o
aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre
anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla
Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per
scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori
e musicisti."
 
Art. 90 bis
Carta della famiglia

1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 391 dell'articolo 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"Art. 1
Commi 1. - 390. (Omissis)
391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta
della famiglia, destinata alle famiglie costituite da
cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri
dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio
italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non
superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata alle famiglie
che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. La carta
consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi
ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti
pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che
partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o
riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul
mercato, possono valorizzare la loro partecipazione
all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno
del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
"Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per
la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007."
 
Art. 91

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. ».
2. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: « L'erogazione dell'anticipazione » inserire le seguenti: « , consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ».

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come modificato dal
presente articolo, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 48.
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le
soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione."
 
Art. 92
Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci
e di persone, nonche' di circolazione di veicoli

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».
4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
(Regolamento concernente la revisione della disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo
1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
"Art. 1. Tassa di ancoraggio
1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle
nazionali in virtu' di trattati, nonche' le navi operate da
compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione
europea abbia stipulato accordi di navigazione e di
trasporto marittimo, ancorche' non battano la bandiera di
detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un
porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti
richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette
al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata
di stazza netta, nella seguente misura:
a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime
50, se hanno una stazza netta non superiore a 200
tonnellate;
b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a
200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza
superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i
porti dello Stato;
c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a
350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350
tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati
al di fuori dell'Unione europea, aventi merci in coperta
ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia
gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di
cui al comma 1 si applica altresi', in occasione
dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli
ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in
occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle
tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato
dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla
stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1,
lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste
per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio
1963, n. 82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma
1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al
comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei
casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla
tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando
rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata
di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla
tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche
relativamente alle merci ed ai contenitori pieni
trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della
nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda
della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro
1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le
norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente
allo spazio occupabile dalla quantita' massima di merce e
dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in
coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo
della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento
prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita'
della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno
dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi
regolari di linea in attivita' di transhipment di traffico
internazionale possono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le
ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9
febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano
altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui
al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18
marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio
relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta
o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2
ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa
di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e
quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli
stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a
ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione
territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento
uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al
pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non
hanno diritto all'abbonamento.
8. Al fine di consentire una puntuale identificazione
dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla
tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente
normativa, appositi codici tributi, differenziati per
modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure
di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione
del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la
tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1966, n. 1340.
10. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede
di autorita' portuale, ferma restando l'attribuzione alla
Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di
cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal
comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa,
nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296."
Si riporta il testo del comma 982 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"Art. 1
Commi 1. - 981. (Omissis)
982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle
autorita' portuali nazionali e promuovere
l'autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione
della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna
autorita' portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la
circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al
capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni."
Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e 18 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
"Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e
massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla
durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti
presenti il volume degli investimenti e le attivita' da
espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al
comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai
sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita'
marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti
degli utenti, nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta."
"Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi
giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi
2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196
del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si
applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle
attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'
gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa."
"Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, dove non
istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in
concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16,
comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali,
fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi'
sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le
modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione
degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del
titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di
sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato
al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di
un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'
per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede
una nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale."
Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice della
navigazione:
"Art. 36. Concessione di beni demaniali.
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del ministro per la marina mercantile.
Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo."
Si riporta il testo degli articoli 78 e 79 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
"Art. 78 (Pagamenti periodici di diritti doganali)
L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a
coloro che effettuano con carattere di continuita'
operazioni doganali di ottenere la libera disponibilita'
della merce senza il preventivo pagamento dei diritti
liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in
apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un
determinato intervallo di tempo fissato
dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque
eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana
riassume il debito relativo al gruppo di operazioni
effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore;
il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80,
deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni
lavorativi.
La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla
prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta
congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando
sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo
soddisfacimento del debito, revocare la concessione del
pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro
cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il
suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea
dall'amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per le poste e le
telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari
disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi
postali."
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali)
Il ricevitore della dogana consente, a richiesta
dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali
per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo'
autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per
il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita'
interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta.
La concessione del pagamento differito, sia per i
primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e'
accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e
dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi
dell'articolo 87.
Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento,
quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del
tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la
concessione del pagamento differito; in tal caso
l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore
garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
L'agevolazione del pagamento differito comporta
l'obbligo della corresponsione degli interessi, con
esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito
semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla
base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a
tre mesi."
Si riporta il testo degli articoli 75, 78 e 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti
o entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche
per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2 .
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio."
"Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono
essere sottoposti a visita e prova presso i competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando
siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano
state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad
euro 1.734.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI."
"Art. 80 Revisioni
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento
sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato
il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone
con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli
a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri (409) , il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche
dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16
persone compreso il conducente, o con massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se
destinati al trasporto di merci non pericolose o non
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), puo'
per singole province individuate con proprio decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e
con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 695. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 ad
euro 8.009. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad
euro 1.734. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI."
Per il paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea si veda nei riferimenti
normativi all'art. 56.
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. - 3. (Omissis)
4. Gli atti convenzionali di concessione sono
stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con i concessionari autostradali delle
infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del
CIPE, previo parere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con
riferimento all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2020. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione vigente."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. (Omissis)
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021."
 
Art. 93
Disposizioni in materia
di autoservizi pubblici non di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformita', omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entita' massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 94
Incremento dotazione del Fondo di solidarieta'
per il settore aereo

1. La dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali):
"Art. 1-ter.
1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato
da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative."
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 19.
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 22. Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini."
 
Art. 94 bis

Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli
eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 11-bis dell'articolo 44 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 si
veda nei riferimenti normativi all'art. 22.

Il titolo II (Fondi di solidarieta') del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 comprende gli
articoli da 26 a 40 ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
"Art. 4. Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali
1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti
prioritari, individuati con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari. Con uno o piu' decreti
successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare ulteriori
interventi prioritari per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con
la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla
sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e
trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche'
quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi
previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si
applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le
modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il
compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle
Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
" 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148
si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno
2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente."
Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"Art. 1
Commi 1. - 94. (Omissis)
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."
 
Art. 95
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le societa' e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
 
Art. 96
Indennita' collaboratori sportivi

1. L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti."
Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 27.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione):
"Art. 7. Disposizioni in materia di attivita'
sportiva dilettantistica.
1. (Omissis)
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate,
l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi."
 
Art. 97
Aumento anticipazioni FSC

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

Riferimenti normativi

La delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 recante
"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi
dell'art. 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n.
190/2014" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 in
data 15 Novembre 2016.
La delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 recante
"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 in data 15 Novembre 2016.
 
Art. 98
Misure straordinarie urgenti a sostegno
della filiera della stampa

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide».
2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole « 2.000 euro » sono sostituite con le seguenti « 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020 »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative, nel limite massimo complessivo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui
al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti
dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica
il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno
2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta
di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano, per i
profili non derogati dalla presente disposizione, per
quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto
decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il
30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui
al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro
per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del
2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al
credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento
del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Si riporta il testo del comma 806 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
"Art.1
Commi 1. - 805. (Omissis)
806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti
attivita' commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e
periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13
milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per
l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi
pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento
ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita
di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad
altre eventuali spese di locazione o ad altre spese
individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in
relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel
territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al
presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000
euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020.
L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita'
commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
a condizione che la predetta attivita' commerciale
rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali,
riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno
2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di
distribuzione della stampa che riforniscono giornali
quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con
un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato
agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a
Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio
delle copie di giornali."
 
Art. 99

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalita'.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5-quater.
Si riporta il testo dell'articolo 793 del codice
civile:
"Art. 793. Donazione modale.
La donazione puo' essere gravata da un onere.
Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere
entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il
donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del
donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se
preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal
donante o dai suoi eredi."
Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 91.
 
Art. 100

Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, il cui consiglio e' validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

La legge 29 luglio 1991, n. 243 recante "Universita'
non statali legalmente riconosciute" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati):
"Art. 1. Finalita' della legge.
1. La presente legge e' finalizzata alla riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati."

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218:
"Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti
Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito
denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica -
INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche "Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto
restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli
Enti."
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti
di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165):
"Art. 11 Comitati di selezione dei presidenti e dei
componenti dei consigli di amministrazione degli enti di
ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri
del consiglio di amministrazione di designazione
governativa, con decreto del Ministro e' nominato un
comitato di selezione, composto da un massimo di cinque
persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica
nazionale ed internazionale ed esperti in alta
amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del
Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di
nomina e, per gli adempimenti aventi carattere
amministrativo, e' supportato dalle competenti direzioni
generali del Ministero. Il personale del Ministero non
puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso
pubblico, le modalita' e i termini per la presentazione
delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove
possibile in ragione del numero dei candidati, propone al
Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2
possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
della proposta.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre
consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono
individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto
direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di
riferimento sulla base di una forma di consultazione
definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque
consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente,
sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti
sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o
disciplinare di riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto
specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e
dei consigli di amministrazione sono comunicati al
Parlamento."
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
"Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca.
1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
 
Art. 101

Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le attivita' formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita' di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attivita' di verifica dell'apprendimento, nonche' ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonche' quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020.
6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.
6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 26.
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come modificato
dall'articolo 91 della presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 14.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei
ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini
della rendicontazione dei progetti di ricerca, la
quantificazione figurativa delle attivita' annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo
definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore
in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al
comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la
verifica dell'effettivo svolgimento della attivita'
didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che
prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici
in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e
alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9."
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240):
"Art. 2 Revisione del trattamento economico dei
professori e ricercatori assunti secondo il regime
previgente
1. - 2. (Omissis)
3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive
e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo
della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre
dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo
diritto."
"Art. 3 Trattamento economico dei professori e dei
ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
1. - 2. (Omissis)
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e'
subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo
della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre
dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo
diritto."
Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, commi 3 e 5
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento)
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
alta qualificazione al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale. I predetti contratti sono stipulati dal
rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli
stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non
possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in
servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le
universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre
universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di
insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma
consente di computare le eventuali chiamate di coloro che
sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
vincolate di cui all'articolo 18, comma 4."
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. - 2. (Omissis)
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per
soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti
possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. (Omissis)
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo."
Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95
(Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240):
"Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione
alle funzioni di professore universitario di prima e di
seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui
all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal
competente direttore generale del Ministero pubblicato sul
sito del Ministero, e' avviato il procedimento preordinato
alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione
nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore
concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre
di durata della commissione in carica, e' avviato, con la
medesima modalita' di cui al periodo precedente, il
procedimento per la formazione della nuova commissione di
durata biennale.
2. I componenti delle commissioni sono individuati
mediante sorteggio all'interno di una lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle
commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le
modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1,
presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite
procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione
di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva
attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento
all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento
nella lista i professori ordinari in servizio nelle
universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare
criteri, parametri e indicatori di qualificazione
scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti,
ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i
candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli
aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun
settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori ordinari inseriti
nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si
provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere
il predetto numero, mediante sorteggio degli altri
aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda
ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a
fare parte di commissioni relative a settori concorsuali
diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai
sensi del periodo precedente non consente comunque di
raggiungere il numero di dieci unita' occorrente per la
formazione della lista, la stessa e' integrata fino a
raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei
professori ordinari appartenenti al settore concorsuale,
ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non
si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il
numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a
quello occorrente per formare la lista. I professori
ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo
periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti
agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il
medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai
sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi
effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. E' fatto divieto che della stessa commissione
faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la
medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano
delle convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6,
comma 11, della legge sono considerati in servizio presso
l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un
regime di impegno del 100 per cento presso tale
universita'. I professori ordinari che beneficiano delle
convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono
considerati in servizio presso l'universita' di
appartenenza. I commissari non possono fare parte
contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari
non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del
mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui i
commissari siano stati nominati per l'esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni
i professori ordinari gia' in quiescenza anche se titolari
dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge
4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle
commissioni i professori ordinari che sono collocati in
quiescenza durante il periodo di durata in carica della
commissione.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della
lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della
commissione la rappresentanza fin dove possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori
ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il
competente direttore generale del Ministero definisce,
anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei
soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel
rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e
8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo
di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita'
didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per
sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente
motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione
dell'eventuale decreto di accettazione da parte del
competente direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con
decreto del competente direttore generale del Ministero e
resta in carica due anni.
14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste
degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del
Ministero."
"Art. 8. Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso
l'universita' in cui si espletano le procedure di
abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri
componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa
riunione, la commissione, prima di accedere alle domande
dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli
per l'espletamento delle procedure di abilitazione,
distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali
determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di
due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la
pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle procedure
di abilitazione per tutta la durata dei lavori.
2. Le commissioni accedono per via telematica alle
domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, nonche' alla relativa documentazione,
presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire
la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici
di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno
dei commissari.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna
domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza
del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
candidatura.
4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun
quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto
contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei
parametri dell'attivita' scientifica di ciascuno dei
candidati che hanno presentato domanda nel corso del
quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati
telematicamente al singolo candidato. I candidati possono
ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.
5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo'
avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro
veritate da parte di esperti revisori ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La
facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu'
commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della
procedura non e' rappresentato nella commissione.
6. La commissione formula la valutazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e
indicatori differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche presentati da ciascun candidato, previa
sintetica descrizione del contributo individuale alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui
il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il
possesso di adeguati indicatori dell'attivita' scientifica
dei candidati costituisca condizione necessaria per il
conseguimento dell'abilitazione, la commissione puo'
motivare il diniego di abilitazione limitatamente
all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal
parere pro veritate di cui al comma 6 e' adeguatamente
motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a
maggioranza assoluta dei componenti.
7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni
entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il
competente direttore generale del Ministero avvia la
procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri
a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con
le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli
atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un
termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei
lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima
riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto
motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei
candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la propria
candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione
dei medesimi criteri.
8. La commissione si avvale di strumenti telematici
di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di
abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali
delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i
pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti,
e le eventuali espressioni di dissenso da essi
costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I
verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono
trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero
entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il
termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo
periodo, della legge.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di
sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati
abilitati per settore concorsuale e per fascia restano
pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata
dell'abilitazione."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16 della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"Art. 16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale)
1. - 2. (Omissis)
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla
lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla
lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce
la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel
settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti
della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario."
 
Art. 102

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e
ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresi', la possibilita' di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al comma 2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non e' svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il giudizio di idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalita' di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 maggio 2018, n. 58 (Regolamento recante gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo):
"Art. 3. Tirocinio pratico-valutativo
1. Il tirocinio pratico-valutativo e' volto ad
accertare le capacita' dello studente relative al «saper
fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare
le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica,
nel risolvere questioni di deontologia professionale e di
etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere
problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della
chirurgia e delle relative specialita', della diagnostica
di laboratorio e strumentale e della sanita' pubblica.
L'accertamento e' effettuato dai soggetti di cui al comma 7
secondo le metodologie piu' aggiornate ed
internazionalmente riconosciute.
2. Il tirocinio pratico-valutativo dura
complessivamente tre mesi, e' espletato durante i corsi di
studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto
anno di corso e purche' siano stati sostenuti positivamente
tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni
di corso previsti dall'ordinamento della sede
dell'universita', ed e' organizzato secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di
ciascun corso di studi.
3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia
all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di
seguito CFU, di attivita' formativa professionalizzante
previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento
delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva
2013/55/CE.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio
pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di
attivita' didattica di tipo professionalizzante e non oltre
5 ore di studio individuale.
5. Il tirocinio pratico-valutativo e' organizzato,
ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie,
sulla base di protocolli d'intesa tra universita' e
regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei
predetti protocolli d'intesa le universita' stipulano
accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale,
per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia
l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le universita'
forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si
articola in una parte descrittiva delle attivita' svolte e
di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un
numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna
mensilita' e si articola nei seguenti periodi, anche non
consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area
Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di
corso, nello specifico ambito della Medicina Generale.
Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di
un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate
tra l'universita' e l'Ordine professionale provinciale dei
Medici e Chirurghi competente per territorio.
7. La certificazione della frequenza e la valutazione
dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta
responsabilita' e a cura del docente universitario o del
dirigente medico, responsabile della struttura frequentata
dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui
al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza, formale attestazione della
frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati
relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso
positivo, un giudizio di idoneita'.
8. Il tirocinio pratico-valutativo e' superato solo
in caso di conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al
comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6."
Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. - 94. (Omissis)
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari):
"Art. 11. Autonomia didattica.
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui
all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato,
per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)."
Il decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445
(Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
Modifica al D.M. 9 settembre 1957, e successive
modificazioni ed integrazioni), abrogato dal decreto 9
maggio 2018, n. 58, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2001, n. 299.
Il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2018, n. 126.
Il citato decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299.
Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 2-ter.
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 recante "Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali" e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali):
"Art. 1. Definizione.
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto
2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della
sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un
titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione."
 
Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita' dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
"Art. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio."
Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
"Art. 28 Lottizzazione di aree
Prima dell'approvazione del piano regolatore generale
o del programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed
in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal comune previo nullaosta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente puo'
essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il
programma di fabbricazione o il piano regolatore generale,
se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei
lavori pubblici la competente Autorita' non ha adottato
alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di
lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero
al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relativa ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le
autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del
Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge,
aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di
urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito
in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine
diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966
e prima dell'entrata in vigore della presente legge e
relative a lottizzazioni per le quali non siano stati
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i
vincoli precisati al quinto comma del presente articolo,
restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in
quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si
e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato
di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
provvede alla compilazione d'ufficio.
Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree."
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 30
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 30 Semplificazioni in materia edilizia
1. - 3. (Omissis)
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni."
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno)
1. - 6. (Omissis)
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
di altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309."
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta):
"Art. 24. Documenti di viaggio.
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio
nazionale, la competente questura rilascia ai titolari
dello status di rifugiato un documento di viaggio di
validita' quinquennale rinnovabile secondo il modello
allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non
consentono al titolare dello status di protezione
sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita'
diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di
viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli
motivi per dubitare dell'identita' del titolare della
protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o
ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e'
rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e'
ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la
sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono
il rilascio."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 24 (Lavoro stagionale)
1. (Omissis)
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro."

Si riporta il testo degli articoli 28, 29, 29-bis del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
"Art. 28 (Diritto all'unita' familiare)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita'
familiare nei confronti dei familiari stranieri e'
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per
motivi familiari.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di
uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle
piu' favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorita' il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176."
"Art. 29 (Ricongiungimento familiare)
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per
i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), non possano essere documentati in modo certo
mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza
di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano
fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame
del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori
i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera'.
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di
durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall' articolo 4, comma 6,
e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il
quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui agli articoli 20 e 20-bis;
c)
"Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei
rifugiati)
1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo
status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento
familiare per le medesime categorie di familiari e con la
stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma
3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione
del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita'
riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto
ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti
da documenti rilasciati dagli organismi internazionali
ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente
dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e'
consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del
ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado."
Si riporta il testo degli articoli 27 e seguenti del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g)
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall' articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'
articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove
nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili."
"Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il
Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e'
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi
a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di
interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del
presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
ad un programma di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica
dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato ad una delle seguenti categorie
che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita'
sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro
unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni
della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero
e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma
delle attivita' di volontariato di interesse generale e di
utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento
delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore
in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto,
alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
direttamente dal volontario per tutta la durata del
soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte
dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita'
civile verso terzi e contro gli infortuni collegati
all'attivita' di volontariato;
d) assunzione della piena responsabilita' per la
copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
per l'intero periodo di durata del programma stesso di
volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del
decreto legislativo n. 117 del 2017, l'attivita' del
volontario impegnato nelle attivita' del programma di
volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
e responsabile del programma medesimo. Al volontario
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato
allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia
entro quarantacinque giorni il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica,
dallo sportello unico per l'immigrazione, alle
rappresentanze consolari all'estero, alle quali e'
richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta.
4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici
in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti
dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro
irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il volontario dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato
dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle
formalita' di cui al primo periodo, per la durata del
programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o
il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi della presente disposizione non e'
computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo
9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana."
"Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca)
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di
un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore,
che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea , per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie
minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa
in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello,
acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di
motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o
incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca
e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al
comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di
sanzioni a causa di lavoro irregolare;
e) l'istituto di ricerca e' in corso di
liquidazione o e' stato liquidato per insolvenza o non e'
svolta alcuna attivita' economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c)
e d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. La convenzione di accoglienza decade
automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla
osta. In presenza di cause che rendono impossibile
l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne
informa tempestivamente lo sportello unico per i
conseguenti adempimenti.
6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la
dicitura «ricercatore», e' rilasciato dal questore, ai
sensi del presente testo unico, entro trenta giorni
dall'espletamento delle formalita' di cui al comma 6, per
la durata del programma di ricerca e consente lo
svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di
proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno
e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
sulla base di specifici programmi dell'Unione o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il
permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le
finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale.
7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o
il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
8. Il ricongiungimento dei familiari di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al
ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,
lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al
seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla
osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di
cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la
dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di familiari,
nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del ricercatore.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la
procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
titolo. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di
visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui al comma 4.
9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
straniero munito di passaporto valido o altro documento
equipollente, che ha completato l'attivita' di ricerca,
alla scadenza del permesso di cui al comma 7 puo'
dichiarare la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi
per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca
completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei
familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del
completamento dell'attivita' di ricerca svolta, rilasciata
dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma
del completamento dell'attivita' di ricerca svolta non sia
gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta
giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma
9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e
9-ter e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata
o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e
9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal presente testo unico.
10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e
11-quinquies possono essere ammessi a parita' di condizioni
con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di
insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e
regolamentari dell'istituto di ricerca.
10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e'
riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si
oppone alla mobilita' di breve durata del ricercatore
ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla
mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini
del presente articolo, si intende per mobilita' di breve
durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
a centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
centottanta giorni.
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro
Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire
la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per un periodo
massimo di centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di
ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
in corso di validita' o documento equipollente del
ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia
dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
ricercatore e dei familiari e della convenzione di
accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato
membro nonche' della documentazione relativa alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul
sistema di assistenza sociale e di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove
tali elementi non risultino dalla convenzione di
accoglienza.
11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso
in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al
comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11
hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio
nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il
ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido o
documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari
nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere
della questura sulla sussistenza di eventuali motivi
ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica
all'istituto di ricerca, e all'autorita' competente
designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del
ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera
fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto
nell'elenco di cui al comma 1;
d) e' stata raggiunta la durata massima del
soggiorno di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
soggiorno previste dal presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il
ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano
immediatamente tutte le attivita' e lasciano il territorio
nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta
giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
europea e in corso di validita' e' autorizzato a fare
ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel
territorio nazionale per svolgere l'attivita' di ricerca
presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui
al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma
4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio
nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies
e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade
durante la procedura di rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma
11-quinquies e' rilasciato un permesso di soggiorno recante
la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e
dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al
presente comma sono informate le autorita' competenti del
primo Stato membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e
della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al
ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere
attivita' di ricerca a condizione che l'autorizzazione
rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
e che non sia superato un periodo di centottanta giorni
nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni
relative alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo sono fornite in lingua italiana."
"Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)
1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori
a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
attesti il completamento di un percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale e di una qualifica
professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di
provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale riconosciuta ai sensi della
direttiva 2004/83/CE (322) del Consiglio del 29 aprile 2004
cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio
del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di
tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione
definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio
del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni
previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta
di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di una qualifica professionale superiore, come
indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la qualifica
professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera
a), posseduti dallo straniero;
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del
livello minimo previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il
datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non
oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di
lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al
comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla
procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e'
subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le
revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri
familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai
primi due anni di occupazione legale sul territorio
nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative
conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1
e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel
corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro
o offerta vincolante, il parere della Direzione
territoriale competente si intende acquisito.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE.
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un
altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,
rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal
presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La
domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE
soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al
lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al
lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore il
permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste
dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato
lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE
in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e del documento di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 22, in quanto compatibili."
"Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito
di trasferimenti intra-societari)
1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere
prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di
trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano
fuori del territorio dell'Unione europea al momento della
domanda di ingresso o che sono stati gia' ammessi nel
territorio di un altro Stato membro e che chiedono di
essere ammessi nel territorio nazionale in qualita' di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in
possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il
settore di attivita', le tecniche o la gestione
dell'entita' ospitante, valutate, oltre che rispetto alle
conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche
alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata,
inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo
di lavoro o di attivita' che richiede conoscenza tecniche
specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo
professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori
titolari di un diploma universitario, trasferiti a
un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della carriera
o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e
retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del
comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero,
che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si
trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da
un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero
e' legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre
mesi, a un'entita' ospitante stabilita in Italia,
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa
appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento
intra-societario comprende i casi di mobilita' dei
lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in
diversi Stati membri.
3. Per entita' ospitante si intende la sede, filiale
o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il
lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri
che:
a) chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri,
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano
presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della
direttiva 2014/67/UE;
d) svolgono attivita' di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o
effettuano un tirocinio di breve durata e sotto
supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entita' ospitante presenta la richiesta
nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario
allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta, a
pena di rigetto, indica:
a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita
nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo
stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze
della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo
stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi
ininterrotti immediatamente precedenti la data del
trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da
una lettera di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione
dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprira' un posto di
dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in
formazione nell'entita' ospitante;
3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni
di lavoro e di occupazione durante il trasferimento
intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento
intra-societario, lo straniero fara' ritorno in un'entita'
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello
stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza
professionale e del titolo di studio di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei
requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione
regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento
equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano
formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi
formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi
previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa
italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza
sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento
intra-societario contiene altresi' l'impegno dell'entita'
ospitante a comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che
incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e' presentata,
dall'entita' ospitante, entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, allo sportello unico per
l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla
verifica della regolarita', della completezza e
dell'idoneita' della stessa. In caso di irregolarita'
sanabile o incompletezza della documentazione, l'entita'
ospitante e' invitata ad integrare la stessa ed il termine
di cui al comma 8 e' sospeso fino alla regolarizzazione
della documentazione.
8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla
presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di
competenza della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di
cui al comma 5 e della questura per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello
straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro
il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto
dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello
straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello
unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il
rilascio del visto. Il nulla osta ha validita' per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e'
rilasciato con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, ad
eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento
di attuazione, ove compatibili.
10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno.
11. La durata massima del trasferimento
intra-societario e' di tre anni per i dirigenti e i
lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in
formazione. Tra la fine della durata massima del
trasferimento intra-societario e la presentazione di
un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per
trasferimento intra-societario per lo stesso straniero
devono intercorrere almeno tre mesi.
12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di
trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni
di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi
beneficiano, altresi', di un trattamento uguale a quello
riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la
liberta' di associazione, adesione e partecipazione a
organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori
di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di
categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e
servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione
dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai
centri per l'impiego. In caso di mobilita' intra-unionale
si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.
13. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta e'
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita'
telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo
sportello unico per l'immigrazione al questore per la
verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del
questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la
comunicazione, con le medesime modalita' telematiche,
all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno.
14. L'entita' ospitante che ha sottoscritto un
protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica
tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni
modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto
protocollo.
15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario
e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni previste dal
comma 5;
b) non e' trascorso l'intervallo temporale di cui
al comma 11;
c) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o sono stati falsificati o
contraffatti;
d) l'entita' ospitante e' stata istituita
principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei
lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
e) l'entita' ospitante non ha rispettato i propri
obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale,
diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di
occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
f) l'entita' ospitante e' stata oggetto di sanzioni
per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
g) l'entita' ospitante e' in corso di liquidazione,
e' stata liquidata o non svolge alcuna attivita' economica.
16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g),
la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso.
17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento
intra-societario e' rilasciato dal questore, entro
quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di
cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per
trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT»
nella rubrica «tipo di permesso», con le modalita' di cui
all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura
competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne
ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma
8.
18. Il permesso di soggiorno ICT non e' rilasciato o
il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che il lavoratore intra-societario non
soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni per
l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico
o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha
ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) e' stata raggiunta la durata massima del
trasferimento intra-societario di cui al comma 11.
19. La revoca del permesso di soggiorno ICT e'
comunicata per iscritto al lavoratore e all'entita'
ospitante.
20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a
quella del trasferimento intra-societario e puo' essere
rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata
massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco
temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte
dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5,
dei presupposti della proroga.
21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT e'
consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma
11, anche quando lo straniero svolge attivita' lavorativa
in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso
il rinnovo e' richiesto al questore competente al primo
rilascio.
22. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente
dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai
sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a
quella del permesso di soggiorno ICT.
23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al
seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui
al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.
24. Lo straniero a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno ICT e' riammesso senza formalita' nel
territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro
dell'Unione europea, che si oppone alla mobilita' di breve
durata dello straniero, non autorizza o revoca
un'autorizzazione alla mobilita' di lunga durata, anche
quando il permesso di soggiorno ICT e' scaduto o revocato.
Ai fini del presente comma, si intende per mobilita' di
breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non
superiori a novanta giorni in un arco temporale di
centottanta giorni e per mobilita' di lunga durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta
giorni.
25. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
26. In caso di impiego di uno o piu' lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai
sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica
l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies."
"Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di
soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
da altro Stato membro)
1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di
validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una
sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da
cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di
soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo massimo di novanta giorni in un arco
temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di
validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una
sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da
cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di
soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio
del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma
5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 e'
presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita'
ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5,
lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo
periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente
nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta
di nulla osta e' presentata entro novanta giorni dal suo
ingresso.
5. La documentazione e le informazioni relative alle
condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua
italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del
nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel
territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta e'
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita'
telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo
sportello unico per l'immigrazione al questore per la
verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del
questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo
straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a
dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza
nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno.
8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato,
e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui
al comma 4, primo periodo, nonche' nei casi di cui
all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e
g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato
dal questore, entro quarantacinque giorni dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un
permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante
la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso»,
con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo straniero
dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si
impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia'
rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma
8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La
revoca del permesso di soggiorno mobile ICT e'
tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero
e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa richiesta
qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo
Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno
mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo
27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata
pari a quella del periodo di mobilita' richiesta e puo'
essere rinnovato dalla questura competente in caso di
proroga del periodo di mobilita', previa verifica da parte
dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4
dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della
validita' del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo
Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT
e' consentito il ricongiungimento familiare,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso
di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo
di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza
e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in
esenzione dal visto, ed e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita' di familiari del titolare del
permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori
stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da
altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non
sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in
Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica
l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies."
Si riporta il testo degli articoli 22, 24, 26, 30,
39-bis e 39-bis.1 del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286:
"Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei
limiti numerici stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si
rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo
sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6,
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
(Omissis)."
"Art. 24 (Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria
per conto dei loro associati, che intendono instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con
uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea
documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b),
se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un
titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel
quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e'
fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene
rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli
30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi,
il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di
cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi
5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo'
essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
puo' essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni
a causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata
liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita'
economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la
data della richiesta di assunzione dello straniero, il
datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di
crear e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro
cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu'
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12,
12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai
commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale."
"Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attivita' industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste
da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente
articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica."
"Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare e' convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di
soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della responsabilita' genitoriale secondo la legge
italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo
allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di
soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre
opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."
"Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di
alunni, tirocinio)
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi
di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento
di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di
studio negli istituti di istruzione secondaria superiore,
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di
formazione superiore;
b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini
extracurriculari nell'ambito del contingente triennale
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di
percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione
superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore,
istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni
scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di
pratica professionale nonche' tirocini previsti per
l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito di programmi
comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I
tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al
contingentamento triennale stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in
presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni
che partecipano a programmi di scambio o di iniziative
culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la
frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso
istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono
le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo
a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di
insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di
paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare
corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione
superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I
tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra
l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il
tirocinante che contiene la descrizione del programma di
tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di
apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le
condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio,
le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei
richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e
alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al
completamento di un percorso di formazione professionale
iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire
conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto
professionale, si applicano le linee guida di cui alla
legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e'
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per
studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la
dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno». Per gli
stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione
degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari
ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per
gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli
stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del
permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno
o alla durata del programma di scambio o del progetto
educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater."
"Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca
lavoro o imprenditorialita' degli studenti)
1. In presenza dei requisiti reddituali di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
straniero munito di passaporto valido o altro documento
equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il
master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea
specialistica, o il diploma accademico di primo livello o
di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla
scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39
e 39-bis, comma 1, lettera a), puo' dichiarare la propria
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di
soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a
dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare
un'impresa coerente con il percorso formativo completato.
In presenza dei requisiti previsti dal presente testo
unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di
soggiorno per lavoro.
2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di
cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione
relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la
documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli
di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al
conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia
gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta
giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al
comma 1.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e'
rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o
contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 1 e 2
nonche' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico."

Il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45,
Edizione straordinaria.

Il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 72.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."
Si riporta il testo degli articoli 14 e 28 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 14 (Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto."
"Art. 28 (Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa
la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile."
 
Art. 103 bis

Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei
motopescherecci

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 recante "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 328 e 329 del codice
della navigazione:
"Art. 328. Forma del contratto.
Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il
contratto di arruolamento deve, a pena di nullita', essere
fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica,
dall'autorita' marittima, e, all'estero, dall'autorita'
consolare.
Il contratto deve, parimenti a pena di nullita',
essere dalle autorita' predette annotato sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere
letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale
formalita' si deve far constare nel contratto stesso."
"Art. 329. Stipulazione del contratto in localita'
estera dove non sia autorita' consolare.
Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita'
che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve,
a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla
presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria
sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti
di bordo."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 357 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima):
"Art. 357. Annotazioni relative alle persone
arruolate.
Commi 1 - 2. (Omissis)
I contratti di arruolamento stipulati in localita'
estera dove non sia autorita' consolare sono annotati sul
ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati
dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui
abbia sede una di tali autorita'."
 
Art. 104
Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento

1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
"Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attivita' amministrativa. Le relative modalita'
di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione
III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed
ogni altro documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di
dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento
analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal
comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il
documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
il documento sottoscritto dall'interessato, concernente
stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal
presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE,
l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale
della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma
sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche'
dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da
parte di una pubblica amministrazione competente, che
un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE e' un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e,
nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi
che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri
archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita'
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle
reti di comunicazione e delle procedure informatiche
utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o
l'associazione, all'originale del documento, in forma
permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso;
t)
u)
v)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
ll)
mm)
nn)
oo) ".
 
Art. 105
Ulteriori misure per il settore agricolo

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole « quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
1-quater. L'attuazione delle misure e delle attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.
1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 74 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non
integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino
al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente
di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo
le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori."
Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali):
"Art. 18-bis. Misure di contrasto degli organismi
nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di
emergenza fitosanitaria.
1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il
territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le
misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante
contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti
di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni
disposizione vigente, comprese quelle di natura
vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In
presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono
la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere
consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante
monumentali o di interesse storico se non e' accertata la
presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle
ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a
qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante
infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di
omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di
piante infette, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli
agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati
dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva
delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione
coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al
primo periodo aumentata del doppio.
3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di
emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure
fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche
mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita'
e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente
per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui
al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti
fitosanitari e il personale di supporto muniti di
autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini
dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli
organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di
attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo
i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono
chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
4. All'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Assunzioni a tempo parziale.
1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed
operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul
collocamento della mano d'opera, possono assumere senza
oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti
residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU.
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1
conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e
manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto
previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9 , sempre che risiedano sul fondo
e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda
agricola.
3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga
alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a
miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di
tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro
autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale
nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di
lavoro che si avvalgono della loro opera.
3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le
disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti
che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate
nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono
considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."
 
Art. 106
Norme in materia di svolgimento
delle assemblee di societa' ed enti

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2364 e 2478-bis del
codice civile:
"Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle societa' prive
di consiglio di sorveglianza.
Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto
e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni
della dilazione."
"Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili
ai soci.
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza
delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del
presente libro. Esso e' presentato ai soci entro il termine
stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed
alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo
2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo
2435, copia del bilancio approvato.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili se i soci li
hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti."
Si riporta il testo degli articoli 2370, quarto comma,
2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice
civile:
"Art. 2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed
esercizio del voto.
1. - 3. (Omissis)
Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi
esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si
considera intervenuto all'assemblea."
"Art. 2479-bis. Assemblea dei soci.
1. - 3. (Omissis)
L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata
nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata
dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale."
"Art. 2538. Assemblea.
1. - 5. (Omissis)
L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga
espresso per corrispondenza [c.c. 2372], ovvero mediante
altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di
convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da
quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti
espressi per corrispondenza non si computano ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea."
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 2479
del codice civile:
"Art. 2479. Decisioni dei soci.
1. - 3. (Omissis)
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la
previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento
alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma
del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto
comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono
uno o piu' amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis."
Si riporta il testo degli articoli 135-novies,
135-undecies e 135-duodecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
"Art. 135-novies Rappresentanza nell'assemblea
1. Colui al quale spetta il diritto di voto puo'
indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea,
salva la facolta' di indicare uno o piu' sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il
diritto di voto puo' delegare un rappresentante diverso per
ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata
effettuata la comunicazione prevista dall'articolo
83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato
come titolare delle azioni nella comunicazione prevista
dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni
fiduciarie, per conto di propri clienti, questi puo'
indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o piu' terzi designati da tali
soggetti.
4. Se la delega prevede tale facolta', il delegato
puo' farsi sostituire da un soggetto di propria scelta,
fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e
ferma la facolta' del rappresentato di indicare uno o piu'
sostituti.
5. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto
informatico, della delega, attestando sotto la propria
responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
l'identita' del delegante. Il rappresentante conserva
l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere
dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega puo' essere conferita con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno una
modalita' di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di
trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del
codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma,
del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di
gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari
che svolgono attivita' di gestione collettiva del
risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu'
assemblee."
"Art. 135-undecies Rappresentante designato dalla
societa' con azioni quotate
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le
societa' con azioni quotate designano per ciascuna
assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea, anche in
convocazione successiva alla prima, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
di voto.
2. La delega e' conferita mediante la sottoscrizione
di un modulo di delega il cui contenuto e' disciplinato
dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega
non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni
di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato
nel comma 1.
3. Le azioni per le quali e' stata conferita la
delega, anche parziale, sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni
di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante e'
tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto
proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera
all'ordine del giorno. Mantiene altresi' la riservatezza
sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino
all'inizio dello scrutinio, salva la possibilita' di
comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e
ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di
riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non
possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del
presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob
puo' stabilire i casi in cui il rappresentante che non si
trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo
135-decies puo' esprimere un voto difforme da quello
indicato nelle istruzioni."
"Art. 135-duodecies Societa' cooperative
1. Le disposizioni della presente sezione non si
applicano alle societa' cooperative."
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo
150-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385:
"Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche
cooperative
1. - 2. (Omissis)
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle
banche popolari determinano il numero massimo di deleghe
che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso,
questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a
20."
Si riporta il testo dell'articolo 2539 del codice
civile:
"Art. 2539. Rappresentanza nell'assemblea.
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla
societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino
ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale puo' farsi
rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti
entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che
collaborano all'impresa."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 104 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
"Art. 104. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81,
82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma
1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383."
 
Art. 107
Differimento di termini amministrativo-contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle societa' destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020;
b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 e' differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e' fissato in centoventi giorni;
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e' fissato in novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e' fissato in centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato in novanta giorni.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il Titolo I (Principi contabili generali e applicati
per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) comprende gli articoli da 1 a 18-bis ed
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 151 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Articolo 151 Principi generali
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze."
Si riporta il testo degli articoli 31 e 32, comma 7,
del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
"Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio
1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal
direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui
alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
e' corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli
enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19
provvedono, altresi', a trasmettere al responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini
della predisposizione delle necessarie operazioni di
consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere
al Ministero della Salute il bilancio di esercizio
corredato dalla relazione del collegio dei revisori."
"Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale
1. - 6. (Omissis)
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
"Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. (Omissis)
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del
presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270."
Si riporta il testo dei commi 654, 683 e 683-bis
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147:
"Art. 1
1. - 653. (Omissis)
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente.
655. - 682. (Omissis)
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformita' al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e
della destinazione degli immobili.
683-bis. In considerazione della necessita' di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti gia' deliberati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 170 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la
nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."
Si riporta il testo degli articoli 246, comma 2, 251,
comma 1, 259, comma 1, 261, comma 4, 264, 243-bis, comma 5,
243-quater e 243-quinquies, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Articolo 246 Deliberazione di dissesto
1. (Omissis)
2. La deliberazione dello stato di dissesto e'
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al
Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la
Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla
relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione."
"Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione
di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di
esecutivita' della delibera, il consiglio dell'ente, o il
commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3,
e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di
spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i
limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni, che determinano gli importi massimi del
tributo dovuto."
"Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato."
"Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
1. - 3. (Omissis)
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte
della Commissione il Ministro dell'interno emana un
provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo
all'ente locale di presentare, previa deliberazione
consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio
idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il
parere favorevole. La mancata approvazione della nuova
ipotesi di bilancio ha carattere definitivo."
"Articolo 264 Deliberazione del bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale
dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni
alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui
l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3,
e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la
deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o
rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la
presentazione delle relative certificazioni."
"Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale
1. - 4. (Omissis)
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149."
"Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di
cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di
cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6."
"Articolo 243-quinquies Misure per garantire la
stabilita' finanziaria degli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali
sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono
squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la
gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento,
puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare
alle finalita' di cui al comma 2."
Si riporta il testo degli articoli 141, comma 7, e 143,
commi 3, 4 e 12, del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267:
"Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1. - 6. (Omissis)
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti
ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente."
"Articolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti
1. - 2. (Omissis)
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. - 11. (Omissis)
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione."
 
Art. 107 bis
Scaglionamento di avvisi di pagamento
e norme sulle entrate locali

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria
affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4. "
 
Art. 108
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita' di recapito.
1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
"Art. 3 (Servizio universale)
1. (Omissis)
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati."
La legge 20 novembre 1982, n. 890 recante
"Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1982,
n. 334.
Si riporta il testo degli articoli 201 e 202, comma 2,
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 201 Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo'
essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
nei seguenti casi la contestazione immediata non e'
necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della
violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo
e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
1-quinquies. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
presente codice. La documentazione fotografica prodotta
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora,
in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al
citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento
del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione
amministrativa ai sensi dell'articolo 193.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica
del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri
soggetti obbligati possono essere assunte anche
dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli
organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita',
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica."
"Art. 202 Pagamento in misura ridotta
1. (Omissis)
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente
postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico."
Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge
20 novembre 1982, n. 890:
"Art. 7.
1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente
al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purche' il consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al
periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al
portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da
rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti
la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma
deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario
medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a
carico del mittente.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo'
farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del
piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data
e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita
dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita'
fisica alla sottoscrizione."
 
Art. 109
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza
a fronte dell'emergenza COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 42 del
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
"Art. 42 Il risultato di amministrazione
1. - 5. (Omissis)
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1,
puo' essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalita' di seguito indicate in ordine di
priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla
legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 107-bis.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 187 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Articolo 187 Composizione del risultato di
amministrazione
1. (Omissis)
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota
del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce."
Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 239 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267:
"Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo
consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del
regolamento;
b) pareri, con le modalita' stabilite dal
regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica
degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile
finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei
revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai
principi contabili, fermo restando la necessita'
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame
del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte
di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente
in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile,
finanziaria ed economica della gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei
beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita';
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con
tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e
sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal
regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20
giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica
un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di
cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione
sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione;
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui
all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato,
entro il termine previsto dal regolamento di contabilita' e
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo;
e) referto all'organo consiliare su gravi
irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223."
Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 31
del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380:
"Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformita' o con variazioni
essenziali
1. - 4. (Omissis)
4-bis. L'autorita' competente, constatata
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata
nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente."
Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale
1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di
previsione puo' essere oggetto di variazioni autorizzate
con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio,
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle
relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di
cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di
cui all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo
di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48,
lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il
ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli
investimenti gia' stanziati in bilancio e finanziati da
debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e
del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali
variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno
precedente hanno registrato un valore dell'indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti, calcolato e
pubblicato secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41,
comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le
modalita' con cui la giunta regionale o il Segretario
generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non sono di
competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di
competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
in termini di competenza o di cassa, relative a
stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento
gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito
delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti. Il
responsabile finanziario della regione puo' altresi'
variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera
d), al solo fine di modificare la distribuzione delle
coperture finanziarie tra gli interventi gia' programmati
per spese di investimento.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere
approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio
stesso si riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi
non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero,
a seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' previste dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le
variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti
dal presente decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del bilancio
gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e
dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni
compensative degli stanziamenti di competenza da un
programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."
 
Art. 110
Rinvio questionari Sose

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, e' fissato in centottanta giorni.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province):
"Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del
presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,
predispone le metodologie occorrenti alla individuazione
dei fabbisogni standard e ne determina i valori con
tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica
tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto
della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in
forma associata, considerando una quota di spesa per
abitante e tenendo conto della produttivita' e della
diversita' della spesa in relazione all'ampiezza
demografica, alle caratteristiche territoriali, con
particolare riferimento al livello di infrastrutturazione
del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli
21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei predetti diversi enti, al personale
impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita'
dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase
applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le
informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. si
avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per
la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della
lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione
dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,
per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse
si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."
 
Art. 111
Sospensione quota capitale dei prestiti concessi
alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. (Omissis)
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato."
Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Art. 1
Commi 1. - 465. (Omissis)
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente."
Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono
definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle
somme, comprensive di interessi e in un periodo non
superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la
regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento
delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della
Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito
tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da
un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la
tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite
delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati
dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite
dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati
nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma
4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183
e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma
precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita'
dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma
460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare
anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma
10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei
debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per
cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi
servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti
di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP."
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 107-bis.
 
Art. 112
Sospensione quota capitale mutui enti locali

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 si veda
nei riferimenti normativi all'art. 111.
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
"Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. - 9. (Omissis)
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014."
 
Art. 113
Rinvio di scadenze adempimenti
relativi a comunicazioni sui rifiuti

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione
degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale):
"Art. 6. Disposizioni transitorie.
1. (Omissis).
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di
presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso
di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, fermi restando i
termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere
non periodico."
Si riporta il testo degli articoli 15, comma 3, e 17,
comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE):
"Art. 15. Gestione del registro e dei dati relativi
ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla
raccolta ed al riciclaggio
1. - 2. (Omissis)
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di
commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed
accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto
riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di
commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma."
"Art. 17. Compiti del Centro di coordinamento
1. (Omissis)
2. In particolare il Centro di coordinamento
provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme
sull'intero territorio nazionale le campagne di
informazione di cui all'articolo 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un
sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e
accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio
nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la
rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al
riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,
industriali e per veicoli, nonche' la loro trasmissione
all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o
individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2
dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e
controllo di cui all'articolo 19."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE):
"Art. 33. Centro di coordinamento
1. (Omissis)
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone
apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di
trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante
semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a
comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro
il 30 aprile di ogni anno."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 24 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento
per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali,
dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di
iscrizione e dei relativi diritti annuali):
"Art. 24. Risorse finanziarie
1. - 3. (Omissis)
4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e'
effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite
versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o
modalita' telematica. In sede di prima iscrizione o di
variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde
al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi
ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di
classe."
 
Art. 113 bis
Proroghe e sospensioni di termini
per adempimenti in materia ambientale

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 183 (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il
controllo di tali operazioni e gli interventi successivi
alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le
operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita
e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o
meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove
frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario,
presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno
depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalita' alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata
superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere
effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell' articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque
reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all' articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'
articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti."
 
Art. 114

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta'
metropolitane e Comuni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e citta' metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
 
Art. 115
Straordinario polizia locale

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Per il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge si veda nei riferimenti
normativi all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 116
Termini riorganizzazione Ministeri

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.
 
Art. 117

Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « , limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;
b) le parole: « fino a non oltre il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuita'
delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in
carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a
esercitare le proprie funzioni, fino all'insediamento del
nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i sessanta
giorni successivi alla data di cessazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."
 
Art. 118

Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « , limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;
b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107 (Misure
urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
1. Il Presidente e i componenti del Collegio del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive
sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le
proprie funzioni, fino all'insediamento del nuovo Collegio
e, comunque, entro i sessanta giorni successivi alla data
di cessazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."
 
Art. 119
Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e' cumulabile con altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del presente decreto.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 1 e 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57):
"Art. 1. Magistratura onoraria
1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato
onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al
giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le
funzioni di cui all'articolo 9.
2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato
onorario addetto all'ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica istituito ai sensi
dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.
3. L'incarico di magistrato onorario ha natura
inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da
assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorative o professionali e non determina in
nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di
assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato
onorario non puo' essere richiesto un impegno
complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai
magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e
attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in
misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto
dal presente comma.
4. Il magistrato onorario esercita le funzioni
giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione
dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita'
imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e
funzionalita' dell'ufficio."
"Art. 29. Durata dell'incarico dei magistrati onorari
in servizio
1. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere
confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui
all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo
18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi
quadrienni.
2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del
sessantottesimo anno di eta'."
Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 27.
 
Art. 120
Piattaforme per la didattica a distanza

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli gia' in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita';
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi' ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.
5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.
6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b), e' stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonche' a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 62 e 125 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"Art. 1
1. - 61. (Omissis)
62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
63. - 124. (Omissis)
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016."
Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"Art. 1
Commi 1. - 448. (Omissis)
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento."
Per il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
1. - 6. (Omissis)
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato."
 
Art. 121
Misure per favorire la continuita' occupazionale
per i docenti supplenti brevi e saltuari

1. Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti gia' titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita' didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 121 bis
Presa di servizio di collaboratori scolastici
nei territori colpiti dall'emergenza

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 58
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. - 5-bis. (Omissis)
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande."
 
Art. 121 ter
Conservazione della validita'
dell'anno scolastico 2019/2020

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 74 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 74 Calendario scolastico per le scuole di ogni
ordine e grado
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli
istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno
scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31
agosto.
2. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli
scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si
svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30
giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli
esami di maturita'.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati
almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini
della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su
deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per
tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina,
con propria ordinanza, il termine delle attivita'
didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni
periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami.
6.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la
regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la
data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al
loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti
commi.
7-bis. La determinazione delle date di inizio e di
conclusione delle lezioni ed il calendario delle festivita'
di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire,
oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive
lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di
giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli
interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1."
 
Art. 122

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID -19

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. 14
novembre 2002, n. L 311.

La citata ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2020, n. 32.
Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010
""Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 29 Controllo e collaborazione nelle procedure
di spesa
1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo interno
di regolarita' amministrativa e contabile, secondo quanto
previsto all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286. Nello svolgimento di tali funzioni, presta anche
collaborazione alle altre strutture della Presidenza in
materia di applicazione delle disposizioni
amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure
di spesa.
2. L'Ufficio verifica la legalita' degli atti di
impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento.
Procede, altresi', alla validazione degli stessi.
3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della
spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che:
a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo;
b) la spesa debba essere imputata a un capitolo
diverso da quello indicato;
c) la spesa non sia correttamente imputata in base
all'esercizio di provenienza e a quello di gestione.
4. All'infuori dei casi di cui al comma 3, l'Ufficio,
qualora ravvisi la non conformita' dell'atto alla vigente
normativa, invia osservazioni motivate al responsabile
della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione.
Qualora il responsabile dell'atto non condivida le
osservazioni, ne da' formale e motivata comunicazione
all'Ufficio che e' tenuto a dar corso al provvedimento,
salvo quanto previsto al comma 5.
5. L'Ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi
questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10
giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni
successivi alla ricezione della richiesta di dargli
comunque corso, puo' sottoporre la questione al Segretario
generale. Questi, ove trattasi di atto proveniente dalle
strutture del Segretario generale, puo' disporre che l'atto
sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non
abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle
strutture affidate a Ministri e Sottosegretari puo'
segnalare le osservazioni al responsabile della spesa, ai
fini dell'eventuale riesame.
6. L'Ufficio provvede, infine:
a) a verificare la regolarita' formale dei
provvedimenti che le vigenti disposizioni attribuiscono
alla competenza del Presidente ma che non investono
personale, strutture o bilancio della Presidenza;
b) all'esame dei rendiconti dei funzionari
delegati, di cui al Capo IV del presente decreto, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 1;
c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di
competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti e tra la
Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri."
Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5-quinquies.
Per il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5-quater.
 
Art. 123
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita' competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e' imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020.
9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi):
"Art. 1 Esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi
1. La pena detentiva non superiore a diciotto mesi,
anche se costituente parte residua di maggior pena, e'
eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di
seguito denominato «domicilio». Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia'
dispone delle informazioni occorrenti.
2. La detenzione presso il domicilio non e'
applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) quando vi e' la concreta possibilita' che il
condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il
condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del
codice di procedura penale, quando la pena detentiva da
eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico
ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del
codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi
previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita
presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei
luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656,
comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e'
consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il
pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
secondo il disposto di cui al comma 5 del presente
articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o
del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La relazione e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi
dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e'
ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione
della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale
dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di
sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione
penale esterna segnala ogni evento rilevante
sull'esecuzione della pena e trasmette relazione
trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o
alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o
che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1
puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria
pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il
magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e
le forme di controllo necessarie per accertare che il
tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna
regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base
degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario
nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4,
4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad
eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, nonche' le relative norme
di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei
casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e
51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il
provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza."
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni :
"Art. 4-bis Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino
con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della
presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo
comma, del codice penale: delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice
penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articolo 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza
attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui
al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i
permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, non possono essere concessi ai
detenuti ed internati per delitti dolosi quando il
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su
segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con
la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3."
Si riporta il testo degli articoli 572 e 612-bis del
codice penale:
"Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e
conviventi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a
lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione
o di un'arte, e' punito con la reclusione da tre a sette
anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato."
"Art. 612-bis. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio."
Si riporta il testo degli articoli 102, 105 e 108 del
codice penale:
"Art. 102. Abitualita' presunta dalla legge.
E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere
stato condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive."
"Art. 105. Professionalita' nel reato.
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la
dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro
reato, e' dichiarato delinquente o contravventore
professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei
reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e
alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo
133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in
parte soltanto, dei proventi del reato."
"Art. 108. Tendenza a delinquere.
E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene
non recidivo o delinquente abituale o professionale,
commette un delitto non colposo, contro la vita o
l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo
primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo
codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze
indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale
inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole
particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se
l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita'
preveduta dagli articoli 88 e 89."
Si riporta il testo degli articoli 14-bis e 14-ter
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 14-bis Regime di sorveglianza particolare
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni
volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la
sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le
attivita' degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello
stato di soggezione degli altri detenuti nei loro
confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
con provvedimento motivato dell'amministrazione
penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina,
integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell'art. 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di
sorveglianza particolare e' disposto sentita anche
l'autorita' giudiziaria che procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza
particolare prima dei pareri prescritti, che comunque
devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del
provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione,
acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva
entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio
decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di
precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti
comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell'imputazione, nello stato di liberta'. L'autorita'
giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione
dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al
presente articolo e' comunicato immediatamente al
magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo
potere di vigilanza."
"Art. 14-ter Reclamo
1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il
regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto
dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con
ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla
ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano
le disposizioni del capo II-bis del titolo II."
Si riporta il testo degli articoli 77, comma 1, e 81,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230:
"Art. 77. Infrazioni disciplinari e sanzioni.
1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti
e agli internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della
persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei
confronti della comunita';
5) giochi o altre attivita' non consentite dal
regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui e' consentito il
possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o
di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o
all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
comma dell'articolo 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei
confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti
dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o
dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni
dell'amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad
offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli
operatori penitenziari o di altre persone che accedono
nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o
ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti
dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi
in danno di compagni, di operatori penitenziari o di
visitatori."
"Art. 81. Procedimento disciplinare.
1. Allorche' un operatore penitenziario constata
direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e'
stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le
circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al
direttore per via gerarchica."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza):
"Art. 94 Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei
confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per
proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con un'azienda
unita' sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in
prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando
deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a
quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente
reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e'
allegata, a pena di inammissibilita', certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi
prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116
attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato
accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti,
psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai
fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento
sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la
struttura interessata deve essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato
decreto legislativo."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121:
"Art. 3. Prescrizioni e modalita' esecutive delle
misure penali di comunita'
1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una
misura penale di comunita', prescrive lo svolgimento di
attivita' di utilita' sociale, anche a titolo gratuito, o
di volontariato.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte
compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione
professionale, istruzione e formazione professionale, le
esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del
minorenne e non devono mai compromettere i percorsi
educativi in atto.
3. Con il provvedimento che applica una misura penale
di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il
nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di
intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto
puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448."
 
Art. 124
Licenze premio straordinarie per i detenuti
in regime di semiliberta'

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 52 Licenza al condannato ammesso al regime di
semiliberta'
Al condannato ammesso al regime di semiliberta'
possono essere concesse a titolo di premio una o piu'
licenze di durata non superiore nel complesso a giorni
quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato e' sottoposto al
regime della liberta' vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli
obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata
indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo
la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili
le disposizioni di cui al precedente articolo."
 
Art. 125

Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei
piccoli comuni

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.
2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le societa' assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non puo' in alcun caso circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta' finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le camere di commercio e le loro societa' in house sono, altresi', autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 30
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
"Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
1. - 14. (Omissis)
14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto
capitale ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al
presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 e'
autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per
la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire
dall'anno 2020, le effettive disponibilita' finanziarie
sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno,
tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti,
assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente
comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro
il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano
il citato termine decadono automaticamente
dall'assegnazione del contributo e le relative risorse
rientrano nella disponibilita' del fondo di cui al comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3,
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13."
Si riporta il testo degli articoli 170-bis, comma 1, e
148, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
"Art. 170-bis. Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su
richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non
puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo
1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa
di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della
scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta
giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia
prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza."
"Art. 148. Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta
di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi
diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno
di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo'
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato al periodo precedente,
entro il quale devono essere comunque completate le
operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle
medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'
le proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di
non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve
essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto
con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi
diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere
accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,
all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo
stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione."
Si riporta il testo dell'articolo 2054 del codice
civile:
"Art. 2054. Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e'
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose
dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non
prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
o da difetto di manutenzione del veicolo."
 
Art. 125 bis
Proroga dei termini in materia di concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.
2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1-ter, 1-quater e
1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica):
"Art. 12. Concessioni idroelettriche.
1. - 1-bis. (Omissis)
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure
di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al
comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e'
posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,
secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i
seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da
seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono
individuate le modalita' e le procedure di assegnazione
applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di
avvio, da parte della regione interessata, delle procedure
di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva,
sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo
89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale.
Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di
cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. (Omissis)
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni che non abbiano gia' provveduto
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la
quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli
eventuali altri oneri conseguenti, a carico del
concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni,
delle opere e degli impianti oltre la scadenza della
concessione e per il tempo necessario al completamento
delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2023."
 
Art. 125 ter
Clausola di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 126
Disposizioni finanziarie

1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.
2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 83.000 milioni di euro ».
4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.
5. In considerazione del venir meno della necessita' di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 221,3 milioni di euro
per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;
b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;
c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.
7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacita' di risposta alla crisi nei servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale
1. - 4. (Omissis)
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata
dalla presente legge:
"Art. 3. Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. (Omissis)
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2020, in 83.000 milioni di euro."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente):
"Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. - 2. (Omissis)
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 27 del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio):
"Art. 27. Disposizioni finanziarie
1. - 2. (Omissis)
3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere
b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a)
e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di
competenza e di cassa."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi.
1. - 4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Per il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 si veda
nei riferimenti normativi all'art. 94-bis.
Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 2 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"Art. 2.
Commi 1. - 179. (Omissis)
180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa
di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni
per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di
euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012."
Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
"Art. 1
Commi 1. - 364. (Omissis)
365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere
dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui,
posti a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro."
 
Art. 127
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.