Gazzetta n. 125 del 16 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 20 marzo 2020
Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attivita' concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 94).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109 con particolare riferimento all'art. 38;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
l'art. 4, comma 3, 1° periodo, il quale prevede le anticipazioni ai professionisti di cui all'art. 34, comma 7-bis;
l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge gia' danneggiati da precedenti eventi sismici;
l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
l'art. 34, comma 7-bis, «Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;
Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato il protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono state previste le misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche recante «Misure per il ripristino con miglioramento di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», in particolare l'art. 7 «Disciplina delle spese tecniche» che al comma 2 prevede che le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0) nella misura massima dell'80% del contributo ammissibile per le stesse spese;
Vista l'ordinanza n. 58 registrata il 5 luglio 2018 al n. 1466, con la quale e' stato approvato il nuovo elenco prezzi che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;
Considerato che occorre dettare disposizioni per le modalita' di erogazione dell'anticipazione ai professionisti sulla base del decreto-legge n. 189/2016, come da ultimo modificato con decreto-legge n. 123/2019 convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019;
Tenuto conto che ai fini dell'erogazione delle anticipazioni trova applicazione l'interpello n. 956-40/2018 - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 rilasciato dall'Agenzia delle entrate su istanza presentata dalla Regione Marche in data 30 gennaio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Vista l'intesa acquisita, in ragione delle modifiche apportate, attraverso nota prot. n. 5694 del 20 marzo 2020 a firma del presidente della Regione Abruzzo, prot. n. 5711 del 20 marzo 2020 a firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, prot. n. 5731 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della Regione Umbria, prot. n. 5638 del 19 marzo 2020 a firma del vice segretario generale della Regione Marche;
Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, che dispone la possibilita' per l'organo emanante di dichiarare, con motivazione espressa, la provvisoria efficacia;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 34, comma 7-bis del decreto e legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019 (d'ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalita' e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge.
 
Art. 2

Modalita' di determinazione della anticipazione

1. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalita' dettate dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro venti giorni dal ricevimento della domanda:
a) verifica preliminarmente l'ammissibilita' della domanda ai sensi dell'art. 2 della O.C. n. 62/2018;
b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all'art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi del decreto-legge n. 189/2016.
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.
4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l'anticipazione dando priorita' alle domande gia' presentate, e trasmette lo stesso provvedimento al Commissario.
5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:
a) l'importo del contributo gia' erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilita' speciale intestata al presidente della regione - vice commissario straordinario;
b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione gia' erogata ed il saldo dovuto.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovra' indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi «conti correnti dedicati», e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e indagini specialistiche eseguite.
7. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali dovra' essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilita' speciale del presidente della regione - vice commissario straordinario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 6.
 
Art. 3

Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni

1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 59 del 31 luglio 2018, nonche' nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista e' superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.
2. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'ufficio speciale ne da' espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilita' speciali dei vice commissari.
3. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista e' superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio speciale ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.
 
Art. 4

Trasferimento risorse finanziarie

1. Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali e' stanziata una somma complessiva di 50 milioni di euro cosi' ripartita:
il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
il 14%, in favore della Regione Lazio;
il 62%, in favore della Regione Marche;
il 14%, in favore della Regione Umbria.
2. Il Commissario entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipazione delle spese la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, dispone il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regione - vicecommissari ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
3. L'Ufficio speciale ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza trimestrale al commissario per la ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini della presente ordinanza.
 
Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Il Commissario straordinario entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza definisce, con proprio decreto, gli schemi di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per la richiesta di anticipazione.
2. Le richieste di anticipazione possono essere presentate anche in relazione alle domande di contributo gia' caricate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario, per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione di cui al comma 2 il soggetto beneficiario e' tenuto a presentare istanza per l'erogazione del SAL0.
 
Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipo delle spese tecniche e delle spese per indagini specialistiche, per un importo massimo di 50 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 7

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare forte impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 20 marzo 2020

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 541