Gazzetta n. 125 del 16 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 aprile 2020
Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonche' acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19. (Ordinanza n. 97).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, avv. Giovanni Legnini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 1, il comma 990, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a mente del quale «allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli entri ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede, anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, tra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;
l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre, d'intesa con i vice commissari, un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge gia' danneggiati da precedenti eventi sismici;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi, ed in particolare l'art. 7 (Erogazione del contributo);
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono state previste le misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 16 (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili), 17 (Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali), 18 (Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione);
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche, con la quale sono state previste misure per il ripristino con miglioramento di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ed in particolare l'art. 14 (Erogazione del contributo);
Vista l'ordinanza n. 58, registrata il 5 luglio 2018 al n. 1466, con la quale e' stato approvato il nuovo elenco prezzi che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;
Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018, e successive modifiche, con la quale sono state previste misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita';
Richiamate tutte le disposizioni normative emanate dal Governo per fronteggiare il nuovo fenomeno epidemiologico denominato coronavirus (2019-nCoV) e in particolare:
l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 «Misure profilattiche contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV)»;
la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro, Ministro dello sviluppo economico e Ministro della salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali;
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri adottato in data 19 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con Anas S.p.a., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale il Governo ha emanato disposizioni normative rivolte a mitigare gli effetti negativi sul sistema economico a seguito delle misure restrittive adottate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19;
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con Anas S.p.a., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;
Richiamata altresi' la direttiva emanata dal Commissario straordinario in data 20 marzo 2020, con la quale, oltre a richiamare le misure da adottare per garantire la sicurezza sui cantieri, veniva evidenziata la necessita' di garantire la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e di provvedere a disporre tutti i pagamenti previsti dalla norma, ivi compresi i SAL a professionisti e imprese, comunque impegnati nelle attivita' di ricostruzione;
Ritenuto necessario assicurare liquidita' a professionisti e imprese impegnati nella ricostruzione, anche al fine di consentire agli stessi il tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;
Richiamato altresi' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, nonche' quello 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 marzo 2020 recante «Modifica all'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020»;
Tenuto conto di quanto riportato nella «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo» COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020, ed in particolare al paragrafo 6 ove si sollecita, per le finalita' di cui sopra, anche il ricorso a misure di sostegno quali le «anticipazioni di pagamenti» da parte delle pubbliche amministrazioni;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1º aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza, in ragione degli effetti economici dell'emergenza COVID-19, come richiamata in premessa, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 8 del 2016, dagli articoli 16, 17 e 18 dell'ordinanza n. 13 del 2017, dall'art. 14 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 68 del 2018, disciplina la facolta' e le modalita' di richiesta del pagamento dei SAL relativi agli interventi di ricostruzione privata in corso, delle spese tecniche nonche' delle spese sostenute per gli interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.
2. Le disposizioni della presente ordinanza sono attuate dalla struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le medesime disposizioni possono essere attuate anche dagli altri soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in quanto applicabili.
3. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione sino alla data del 30 giugno.
 
Art. 2

Modalita' di erogazione

1. Puo' essere richiesto il pagamento esclusivamente delle opere eseguite, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL puo' determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo.
2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori redatto con riferimento al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», utilizzando il prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.
4. La richiesta di erogazione puo' essere presentata, entro il termine di cui all'art. 1, e secondo le modalita' fissate nel presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti ordinanze di riferimento.
5. Ai fini della verifica della regolarita' contributiva, alla data di emissione delle fatture, delle imprese affidatarie e fornitrici nonche' dei tecnici e professionisti, trova applicazione quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020.
6. Il pagamento, nei limiti di cui al comma 1, puo' essere richiesto anche in relazione ai contributi per i beni mobili strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal caso, la richiesta di pagamento, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal tecnico che certifica l'entita' della spesa sostenuta tramite la piattaforma informatica in uso presso la struttura commissariale. Qualora la relativa spesa sia stata sostenuta in tutto o in parte dal beneficiario, puo' procedersi all'erogazione del pagamento direttamente in suo favore.
7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, rispettando l'ordine cronologico delle richieste, predispone la determinazione con la quale autorizza al pagamento l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La compensazione degli importi concessi in applicazione della presente ordinanza e' effettuata in occasione del pagamento del primo SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalita' disciplinate dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, in occasione della determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, detrae la quota del pagamento gia' erogato e autorizza l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario al pagamento della differenza.
 
Art. 4

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente nella individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall'emergenza sanitaria in corso, la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 2 aprile 2020

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 595