Gazzetta n. 127 del 18 maggio 2020 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 12 maggio 2020
Modifiche apportate al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'. (Delibera n. 128/CP/2020).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nell'adunanza del 5 maggio 2020;
Vista la delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, con la quale e' stato adottato il regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti da ultimo modificato con la delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019;
Vista la deliberazione n. 1/DEL/2020 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale e' stato approvato lo schema di modifiche al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti;
Visto l'art. 29, comma 2 del regolamento del Consiglio di presidenza, adottato con delibera n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019, concernente le competenze della Commissione per il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: «La Commissione e' competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza;
Preso atto del deliberato assunto dal Consiglio nell'odierna adunanza;

Ha assunto
la seguente delibera:

Al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012, come da ultimo modificato con deliberazione del medesimo Consiglio n. 82 in data 8 aprile 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2-bis, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
«7. Ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la Corte puo' utilizzare un contingente di personale in comando fino a 200 unita'.»;
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Struttura del bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.
2. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da entrate eventuali. Sono altresi' iscritte quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, le quali confluiranno nell'avanzo di amministrazione.
3. Le entrate sono classificate in:
a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) entrate eventuali e diverse;
c) avanzo di amministrazione.
4. Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.
5. Ai fini del perseguimento della missione di "tutela delle finanze pubbliche", il bilancio di previsione della Corte dei conti e' articolato in programmi di spesa, capitoli e piani gestionali. In appositi piani gestionali del capitolo "Fondi di accantonamento" sono iscritti il Fondo di riserva di cui all'art. 8 e il Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti di cui all'art. 9.
6. Il bilancio e' accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni. La prima indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa. La seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie.»;
c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Variazioni di bilancio). - 1. Gli eventuali assestamenti del bilancio sono disposti con decreto motivato del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentiti il Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di presidenza. Nessuna variazione di bilancio puo' essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.
2. I decreti di assestamento del bilancio sono allegati al conto consuntivo dell'esercizio al quale si riferiscono.
3. Con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, possono essere disposte le variazioni compensative nell'ambito del bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 8 o dal fondo speciale di cui all'art. 9.»;
d) dopo l'art. 52 e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Benessere organizzativo per il personale in servizio presso la Corte dei conti). - 1. Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Corte dei conti possono gravare sul bilancio autonomo della Corte medesima nel limite massimo dell'uno per cento degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento in bilancio. Il Segretariato generale promuove ogni iniziativa protesa ad assicurare in tutti gli uffici centrali e territoriali della Corte il massimo grado possibile di benessere organizzativo.».

Roma, 12 maggio 2020

Il presidente: Buscema