IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2010, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19»; Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'articolo 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020, recante misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella cosiddetta fase 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 126 del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»; Considerato che l'art. 122 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature mediche ed altri dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale Covid-19, operando anche in deroga alle disposizioni di legge in vigore; Vista la propria ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie»; Vista la propria ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendita al consumo di mascherine facciali - Standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'all. 1 della medesima ordinanza, pari a € 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA; Viste le proprie ordinanze 9 maggio 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 120 dell'11 maggio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12/2020)» e 9 maggio 2020, n. 13, recante «Integrazioni della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13/2020)», cosi' come modificata dalla successiva ordinanza n. 14 del 14 maggio 2020; Ritenuta la necessita' di garantire ai cittadini la massima disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda degli stessi in relazione al recente avvio della cosiddetta «Fase 2»; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)».
Dispone:
Art. 1 Estensione alle tabaccherie di talune attivita' connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19
1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali con le caratteristiche indicate nell'ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1; 2. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi e all'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo di vendita al pubblico delle medesime mascherine sono integralmente estese alle rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai di cui al protocollo meglio sopra identificato. 3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 13, cosi' come modificato dall'ordinanza 14 maggio 2020, n. 14, dopo le parole «ANCD Conad» e prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' del protocollo d'intesa sottoscritto dal medesimo Commissario straordinario il 15 maggio 2020 con la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)». La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2020
Il Commissario straordinario Arcuri |