Gazzetta n. 131 del 22 maggio 2020 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DECRETO 18 maggio 2020 |
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti. |
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IL PRESIDENTE
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico degli enti locali (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» ed in particolare l'art. 7, comma 8 in materia di attivita' consultiva; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visti l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e l'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; Visto il «regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229 e dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2011; Viste le «Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139; Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle adunanze e dei giudizi di parificazione dinanzi alla Corte, l'organizzazione delle camere di consiglio, nonche' l'adozione e il deposito dei provvedimenti del magistrato in forma digitale, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' di controllo;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, anche al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto previsto dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio, delle adunanze e dei giudizi di parificazione dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto, nonche' la redazione e la pubblicazione delle deliberazioni, delle decisioni e degli altri atti dei magistrati nell'esercizio delle funzioni di controllo in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
| Art. 3
Adunanza e giudizio di parificazione in videoconferenza
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le adunanze pubbliche, i giudizi di parificazione, nonche' le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilita' della Corte dei conti, con le modalita' indicate dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformita' delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge. 2. Prima dell'adunanza o del giudizio di parificazione la segreteria della sezione di controllo avvisa i rappresentanti delle amministrazioni e il pubblico ministero, nei casi in cui e' necessaria la sua presenza, dello svolgimento dell'adunanza o del giudizio mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalita'. L'avviso e' dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione in modalita' telematica e' comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria. 3. In adunanza o nel giudizio di parificazione il Presidente, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalita' del collegamento nonche' le presenze; delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti viene dato atto nel verbale. 4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualita' non sia ritenuta idonea dal Presidente, ovvero nei casi di indisponibilita' o impossibilita' giustificata dei rappresentanti delle amministrazioni convocate ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilita' o incompletezza del fascicolo informatico, l'adunanza o il giudizio sono rinviati e del rinvio e' data comunicazione dalla segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta e' aggiornata. 5. Il verbale delle sedute in videoconferenza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal segretario. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale e' redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente puo' inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario la propria firma digitale. |
| Art. 4
Provvedimenti digitali
1. Gli atti, anche istruttori, dei magistrati possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalita' stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente ed eventualmente anche ad un magistrato designato. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, e' sottoscritto digitalmente dal Presidente stesso e dall'estensore e inviato alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. Resta ferma la possibilita' di utilizzare il formato CAdES, ove compatibile con i singoli applicativi e sistemi informativi utilizzati. 3. La segreteria della sezione provvede all'acquisizione del provvedimento e, nei casi in cui cio' sia necessario, alla pubblicazione dello stesso, all'inserimento nel sistema documentale ovvero nelle pertinenti banche dati mediante i sistemi informativi a cio' deputati; vi appone i relativi dati ricavati dai registri di segreteria o forniti automaticamente dal sistema di repertorio o da altro sistema informativo, oltre alle eventuali altre annotazioni di legge. In sede di deposito, il dirigente o il funzionario preposto ne da' attestazione sottoscrivendo il provvedimento con la propria firma digitale. 4. I provvedimenti pubblicati mediante deposito e i verbali di adunanza o dei giudizi di parificazione sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale. 5. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee. 6. Sono fatte salve le diverse procedure specificamente previste dai sistemi informativi in uso e gestite nell'ambito di essi. |
| Art. 5
Decorrenza
1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso dispone per le adunanze pubbliche, per i giudizi di parificazione e per le camere di consiglio da svolgere nonche' per i provvedimenti ancora da sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore. 2. L'invio al sistema di conservazione documentale digitale e' reso disponibile entro sei mesi dall'efficacia del presente decreto. Roma, 18 maggio 2020
Il Presidente: Buscema |
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