Gazzetta n. 132 del 23 maggio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni ((. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria ));
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, (( aree da gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che (( entrano nel territorio nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena ((, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, )) perche' risultate positive al virus;
(( f) (soppressa); ))
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di assembramento )) in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
(( h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; ))
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto ((,)) sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, (( centri termali, centri sportivi )), piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico ((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative ));
o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo (( o la sospensione )) di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio ));
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica ((,)) musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' (( dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti )) da altri enti pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,)) finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio (( o all'ingrosso )), a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi ));
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) (( limitazione o sospensione )) di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei (( dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso )) (DEA/PS);
(( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; ))
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,)) assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

Riferimenti normativi

- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 1° febbraio
2020, n. 26.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'art. 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e
favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato
di educazione e di istruzione operando in continuita' con i
servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di
istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale
vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia
scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle
vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le
bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei
anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n.137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;
«Art. 101. (Istituti e luoghi della cultura). - 1.Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
 
(( Art. 1 bis
Deroghe straordinarie in materia di ripresa
di attivita' di raccolta

1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attivita' di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte individualmente. ))

 
Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. (( Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo )). Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il (( Comitato tecnico-scientifico )) di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020 )).
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 ((, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come )) ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Riferimenti normativi

- L'ordinanza del Capo del dipartimento della
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020, n. 32, reca: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili».
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale):
«Art. 32. (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - 1. Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
2. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
4. abrogato.
5. Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi
dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.».
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, reca
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2020, reca: «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.»
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, recante (Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
«Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81
della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1.Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art 21-ter. (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
- Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art 21-quater. (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies.».
 
Art. 3
Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive (( rispetto a quelle attualmente vigenti )), tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali (( e regionali )), ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
 
Art. 4
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000 )) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata )) fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della stHYPERLINK «http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0 000102693ART206"rHYPERLINK «http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0 000102693ART206"ada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 )). Le sanzioni per le violazioni delle misure (( di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, )) sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 )).
4. All'atto dell'accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2 )), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, (( l'organo accertatore )) puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
(( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. ))
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. (( Al primo comma )) dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza )) e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:
«Art. 650. (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita'). - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
206.».
- Le sezioni I e II del capo I (Le sanzioni
amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante «Modifiche al sistema penale» recano,
rispettivamente, «Principi generali» e «Applicazione».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art.
202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
«Art. 202. (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le
violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari
al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e'
ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui
e' prevista la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente
postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico.
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento
mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura
ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente
trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 103. (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita',
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita'
dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad
oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i
termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per
un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma
2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il
committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino
alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5,
comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui
ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis.1 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche
alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi
quelli del personale di cui all'art. 3 del medesimo decreto
legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino
alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1°
settembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'art. 28
della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Si riporta il testo dell'art. 452 del codice penale:
«Art. 452. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
- Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti
dagli articoli 438 e 439 e' punito:
1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi
per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di
morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi
per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso
in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si
applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da
un terzo a un sesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 260.
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per
impedire l'invasione o la diffusione di una malattia
infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto da 3 mesi a 18
mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata».
- Si riporta il testo degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
«Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205»:
«Art. 101. (Procedimenti definiti con sentenza
irrevocabile). - 1. Se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
non e' previsto dalla legge come reato e adotta i
provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i
decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle
spese del procedimento, con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie,
nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle
violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
Art 102.(Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dispone la trasmissione
all'autorita' amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal
pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia'
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche
elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice,
ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano,
pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile
di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto
non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si
tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell'art. 202, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente art. la prescrizione
della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina
responsabilita' contabile.».
 
(( Art. 4 bis
Proroga dei piani terapeutici

1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilita', per il potenziamento delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni. ))

 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(( 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
legge 23 febbraio 23 febbraio 2020, n. 6, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3. (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. - 6.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui
al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.»
«Art. 4 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per far
fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento
previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20
milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che a tal fine e' corrispondentemente
incrementato.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20
milioni per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 524, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e'
stato abrogato dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2020,
n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi».