Gazzetta n. 134 del 26 maggio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 14 maggio 2020 |
Rinnovo della gestione commissariale della «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto direttoriale n. 22/SGC/2019 in data 15 luglio 2019 con il quale la societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM) - c.f. n. 9700500058, e' stata nuovamente posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Giuseppe Leone quale commissario governativo, al fine di regolarizzare l'ente mediante la risoluzione delle irregolarita' riscontrate in sede ispettiva, in particolare dando corso alle procedure indicate da questa direzione generale con la nota ministeriale del 19 aprile 2017, prot. n. 151200, necessarie al fine di regolarizzare il mancato adempimento relativo alla devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici, avendo la cooperativa deliberato la perdita volontaria dei requisiti di mutualita' prevalente ed avendo soppresso dal proprio statuto le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile; Vista la relazione finale in data 30 dicembre 2019, acquisita agli atti di questa direzione generale il 31 dicembre 2019 con prot. n. 362437, nella quale il commissario governativo, nell'imminenza dello scadere del proprio mandato, da' atto di non aver potuto dare esecuzione all'incarico di cui al predetto decreto, con particolare riferimento all'adempimento relativo all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici; Tenuto conto che, come specificato nel decreto direttoriale sopra citato e nuovamente precisato nelle disposizioni fornite al commissario governativo in data 25 novembre 2019 con nota prot. n. 334004, la cooperativa avrebbe dovuto regolarizzare il proprio inadempimento nei confronti dei fondi mutualistici sulla base delle risultanze del bilancio straordinario approvato dall'assemblea in data 7 maggio 2014, mediante versamento dell'importo di euro 2.375.609,00 secondo le indicazioni procedurali fornite da questa direzione generale con la sopra citata nota prot. n. 151200/2017 - a seguito di parere acquisito dall'Avvocatura generale dello Stato - al fine di consentire la rateizzazione del pagamento in n. 48 rate mensili nell'ambito di una transazione che a tutt'oggi non risulta formalizzata da parte della cooperativa; Considerate le osservazioni formulate dal commissario governativo in merito all'opportunita' di prendere in considerazione una nuova ipotesi transattiva recentemente prospettata da una rappresentanza dei soci, interessati a definire la vicenda mediante il versamento ai fondi mutualistici del minore importo di euro 975.000,00 (determinato sulla base di una nuova valutazione di mercato del terreno di proprieta' della cooperativa, peraltro unica posta attiva risultante nel bilancio della cooperativa) che, secondo lo stesso commissario, potrebbe consentire un ristoro del creditore definito nel quantum, seppure in misura parziale rispetto al maggior debito della cooperativa, entro tempi certi e piu' contenuti di quelli ragionevolmente prevedibili nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire con il ricavato di una vendita liquidatoria del patrimonio societario, unica alternativa a suo avviso possibile stante la mancanza di liquidita' dell'ente; Tenuto conto che la gestione commissariale si e' conclusa in data 15 gennaio 2020 con permanenza delle medesime irregolarita' che ne avevano costituito il presupposto e senza che l'assemblea abbia provveduto al rinnovo delle cariche sociali, ancorche' regolarmente convocata, e che la cooperativa, in quanto priva della necessaria liquidita', potra' adempiere alla propria obbligazione nei confronti dei fondi mutualistici, cosi' come a tutte le obbligazioni correnti contratte, solo con apporto di risorse da parte dei soci; Tenuto conto altresi' dell'opportunita' di una prosecuzione del mandato commissariale, prospettata anche dall'avv. Leone nella predetta relazione finale, onde esperire un nuovo tentativo di transazione sulla base della nuova disponibilita' manifestata dai soci e a tutela delle ragioni dell'amministrazione; Ritenuto che, alla luce delle suesposte circostanze, sia pertanto necessario nonche' opportuno rinnovare la suddetta gestione commissariale, ricorrendone ancora le ragioni e i presupposti e non essendo stati peraltro ancora ricostituiti gli organi societari, confermando nell'incarico l'avv. Giuseppe Leone in ragione della conoscenza della situazione societaria dallo stesso maturata; Rilevata la necessita' che il commissario governativo, in via prioritaria, verifichi la possibilita' per l'ente di adempiere in un'unica soluzione all'obbligazione sorta nei confronti dei fondi mutualistici, mediante acquisizione di una nuova formale proposta transattiva da parte della compagine societaria, assicurando altresi' l'impegno della cooperativa attraverso le forme di garanzia e tutela dell'amministrazione che riterra' piu' opportune, proposta da sottoporre successivamente agli organi competenti per le necessarie autorizzazioni; Permanendo la necessita' che il commissario ripristini la regolarita' della gestione societaria, sanando le irregolarita' rilevate in sede ispettiva e tuttora sussistenti, e solo successivamente convochi l'assemblea per la ricostituzione dell'organo gestionale; Considerato che nella fattispecie ricorrono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 241/1990, atteso che dalla relazione depositata dal commissario nell'imminenza dello scadere del proprio incarico emergono profili che rendono necessario ed urgente il rinnovo della gestione commissariale della cooperativa nei medesimi termini e contenuti di cui al sopra citato decreto direttoriale n. 22/SGC/2019;
Decreta:
Art. 1
La gestione commissariale della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM) - c.f. n. 97005000589, e' rinnovata, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 2
L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma 26 luglio 1978 (c.f. LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato in via Antonino Pio n. 65, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche rilevate in sede di revisione, cui si rinvia, ed in particolare di quelle evidenziate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.
Roma, 14 maggio 2020
Il direttore generale: Scarponi |
|
|
|