Gazzetta n. 134 del 26 maggio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2020, n. 36
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonche' di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;
Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» e' sostituita dalla seguente: «comunitario»;
b) all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse;
c) all'articolo 128:
1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»;
d) all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse;
e) all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse

Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
La direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE)
n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
337 del 23 dicembre 2015.
La rettifica della direttiva (UE) 2366/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che
modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE
e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 126 del 23 maggio 2018.
Il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento
basate su carta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2015.
Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto
2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1°
settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e dello sviluppo economico, con le
procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo recante le norme
occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a
seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n.
751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n.
751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
assicurare la corretta e integrale applicazione del
medesimo regolamento e di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n.
751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni
degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo,
attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea
rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e
minimi ivi previsti;
c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative
introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo
che, per quanto concerne le sanzioni amministrative
pecuniarie, la sanzione applicabile alle societa' o agli
enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato
quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il
fatturato e' disponibile e determinabile, e la sanzione
applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo
di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione
stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e
prestatori di servizi di pagamento, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 15 del regolamento (UE) n. 751/2015,
anche avvalendosi di procedure e di organismi gia'
esistenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo
decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 12. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le
direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico, con le procedure di cui all'art. 31 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo
recante l'attuazione della direttiva (UE) 2366/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2366/2015 e dei relativi atti delegati
adottati dalla Commissione europea, con il duplice
obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato
concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della
Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri
regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate
dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della menzionata
direttiva;
b) designare la Banca d'Italia quale autorita'
competente per assicurare l'effettiva osservanza delle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2366/2015,
attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dalla medesima direttiva;
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a specificare le regole che disciplinano
l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti
presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto
delle esigenze di concorrenzialita' del mercato di
riferimento secondo logiche non discriminatorie e di
promozione della diffusione dei servizi di pagamento
elettronici;
d) prevedere che il servizio di disposizione di
ordine di pagamento e il servizio di informazione sui
conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2366/2015, siano
assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di
servizi di pagamento;
e) con riferimento al servizio di disposizione di
ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia
l'autorita' competente a disciplinare la prestazione del
servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'avvio dell'attivita' e dell'esercizio del controllo sui
relativi prestatori;
f) con riferimento al servizio di informazione sui
conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a disciplinare la prestazione del servizio,
anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del
controllo sui relativi prestatori;
g) in conformita' a quanto previsto dall'art. 20
della direttiva (UE) 2366/2015, assicurare una chiara e
corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori
di servizi di pagamento di radicamento del conto e i
prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di
garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si
assuma la responsabilita' per la parte dell'operazione
sotto il proprio controllo;
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro
Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di
pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2366/2015, in modo da
garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti
dai Titoli III e IV della medesima direttiva;
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
i) avvalersi della facolta' di vietare il diritto del
beneficiario di imporre spese, tenendo conto della
necessita' di incoraggiare la concorrenza e di promuovere
l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale
autorita' competente a verificare l'effettiva osservanza
del divieto e ad applicare le relative sanzioni,
avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
previsti dal codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
l) prevedere le sanzioni amministrative per le
violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della
direttiva (UE) 2366/2015, valutando una razionalizzazione
del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di
pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle
sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, e a quelle previste per le violazioni del
regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n.
260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una
disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi
V e VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle
violazioni commesse da societa' o enti, prevedere
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da
30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a 5
milioni di euro e il fatturato e' disponibile e
determinabile;
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di
pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla
direttiva (UE) 2366/2015 conformemente alle disposizioni di
diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre
2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo, possano continuare tale attivita' fino
al 13 luglio 2018;
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a
prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7
dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale
autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento
che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I
alla direttiva (UE) 2366/2015 se, entro il 13 gennaio 2020,
le autorita' competenti dispongono di elementi che
attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale
iniziale e al computo dei Fondi propri previsti dalla
direttiva (UE) 2366/2015;
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni ed
integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e
la complessiva razionalizzazione della disciplina di
settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4
gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218
(Recepimento della direttiva (UE) 2366/2015, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le
direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne
al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 13 gennaio 2018, n. 10.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
(Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio
2010, n. 36, Supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 ottobre 2012, n. 245, Supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 15. (Pagamenti elettronici). - 1. L'art. 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza
sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i
pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti,
anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al Tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei Fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'art. 81, comma 2-bis e dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di
beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo art. 1, comma 450, stipulati nelle forme
di cui all'art. 11, comma 13 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono effettuati mediante strumenti
elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese
fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1, comma
450 della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al
fine di consentire il pagamento elettronico per gli
acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente".».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'art. 23, comma 5, lettera a) della
legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito e carte di credito; tale obbligo non trova
applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81,
comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di
servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, comma
3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La valutazione della conformita' del sistema e
degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare
delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per
l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da
questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'art. 21 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».
La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 18 dicembre 2012, n. 294,
Supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
(Attuazione dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 260/2012
del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita') e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 agosto
2015, n. 201.
Si riporta il testo del comma 900 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n.
302, Supplemento ordinario:
«900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "carte di debito" sono
inserite le seguenti: "e carte di credito; tale obbligo non
trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di
operazioni di pagamento basate su carta di debito o di
credito e in particolare per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro,
entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2015,
esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':
a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina
e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le
modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
normativa vigente necessarie a realizzare un pieno
coordinamento del regolamento stesso con ogni altra
disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale
autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato quale autorita'
competente a verificare il rispetto degli obblighi posti
dal medesimo regolamento in materia di pratiche
commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i
gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro
soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento
mediante carta applicano le regole e le misure, anche
contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace
traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di
cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di
assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della
struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione
e proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere
l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento
delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e
dell'autonomia contrattuale delle parti";
c) al comma 5, le parole: "gli eventuali importi
minimi, le modalita' e i termini" sono sostituite dalle
seguenti: "le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie" e le parole: "di cui al
comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative".».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 114-quater,
114-septiesdecies, 128, 128-duodecies e 144 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 114-quater. (Istituti di moneta elettronica). -
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli
istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono
altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta
elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario
diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa
modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o
dell'esenzione concessa ai sensi dell'art. 114-quinquies.4,
le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano
immediatamente in moneta elettronica i Fondi ricevuti dal
richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative
attivita' accessorie ai sensi dell'art. 114-octies senza
necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'art.
114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori
strettamente connessi all'emissione di moneta
elettronica.».
«Art. 114-septiesdecies. (Prestatori del servizio di
informazione sui conti). - 1. Ai soggetti che prestano
unicamente il servizio di informazione sui conti non si
applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5,
114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli
126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128,
128-ter.».
«Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari
finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma
2-bis.
2.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1,
lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.».
«Art. 128-duodecies. (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro 500 a
euro 5.000 nei confronti degli iscritti persone fisiche e
la sanzione pecuniaria da euro 1.000 fino al 10 per cento
del fatturato nei confronti degli iscritti persone
giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le
sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto
centrale di cui all'art. 1, comma 2, lettera ii) del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di
cui all'art. 45 del medesimo decreto ovvero per la
violazione dell'obbligo di cui all'art. 128-quater, comma
7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per
l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi
quelli adottati ai sensi dell'art. 48, paragrafo 4 della
direttiva (UE) 849/2015.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della
violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito;
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi
precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie
attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi
di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito
(oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni
gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire
l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione
delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza
di settore.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3-bis.».
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti
di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, fino al
massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies,
69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies-quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies,
126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies-semel, 126-vicies-ter, 127,
comma 1 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
[2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.]
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.580 a euro 129.110,00, nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128,
di mancata adesione ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'art.
128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie
adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di
confronto previsti dall'art. 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti
dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies o la violazione
dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta
immediate misure correttive e trasmette la documentazione
relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 128-duodecies, all'Organismo di
cui all'art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio
aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3.»;
c) all'articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
d) all'articolo 34-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;
b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»;
e) all'articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 27, 34-bis, 34-ter,
34-quinquies 34-sexies del citato decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto:
«Art. 27. (Diritto di regresso). - 1. Qualora la
responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai
sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un
altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un
qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione
dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo
prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di
importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis.
E', altresi', prevista una compensazione degli importi
qualora i prestatori di servizi di pagamento non si
avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.
2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono
essere determinati conformemente agli accordi tra
prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad
essi applicabile.».
«Art. 34-bis. (Limite alle commissioni interbancarie
applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate
con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9
dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di
debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di
pagamento possono applicare una commissione interbancaria
media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per
cento del valore medio annuo di tutte le operazioni
nazionali effettuate tramite tali carte di debito
all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di
pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma
1, gli schemi di carte di pagamento:
a) definiscono una struttura della commissione
interbancaria media ponderata improntata a criteri di
trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita',
anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche
dell'operazione di pagamento;
b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei
termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE)
n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di
rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso
dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento
possono applicare una commissione interbancaria non
superiore a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale
commissione interbancaria per operazione puo' anche essere
combinata con una percentuale massima non superiore allo
0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a
condizione che la somma delle commissioni interbancarie
dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2
per cento del valore totale annuo delle operazioni
nazionali effettuate tramite tali carte di debito
all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi
di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al
comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla
Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3,
paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione
illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del
comma 3.
4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite
carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore
a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano
una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a
quelle applicate alle operazioni di importo pari o
superiore a euro 5.
5. I commi precedenti si applicano anche alle
operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini
per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento
delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto
degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali
informazioni devono essere certificate da un revisore
indipendente.».
«Art. 34-ter. (Limite alle commissioni interbancarie
applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate
con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1. Per le
operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei
consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di
servizi di pagamento applicano una commissione
interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle
applicate alle operazioni di importo pari o superiore a
euro 5.
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini
per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento
delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto
degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni devono
essere certificate da un revisore indipendente.».
«Art. 34-quinquies. (Sanzioni in materia di commissioni
interbancarie). - 1. Si applica nei confronti dei
prestatori di servizi di pagamento la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5
milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando
tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato
e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle
seguenti disposizioni:
a) articoli 3, paragrafo 1, e 4 del regolamento (UE)
n. 751/2015;
b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter,
comma 1 del presente decreto.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando
le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i
criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui
profili di rischio.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
«Art. 34-sexies. (Altre sanzioni ai sensi del
regolamento (UE) n. 751/2015). - 1. Si applica nei
confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei
soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino
al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e
determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 8, paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10,
paragrafi 1 e 5, art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento
(UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano
commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si
applica nei confronti degli organi decisionali,
organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento
degli schemi stessi.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento
mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di
pagamento violazioni alle disposizioni dell'art. 8,
paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10, paragrafo 1,
art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 751/2015
adotta immediatamente misure correttive e trasmette la
documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
all'Organismo di cui all'art. 128-undecies, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Nei confronti degli organi decisionali,
organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento
degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5
milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando
tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato
e' disponibile e determinabile, per la violazione degli
obblighi di cui all'art. 34-bis, commi 2, 3-bis e 6 e
all'art. 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le
seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 751/2015:
inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, all'art.
7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di
regolamentazione emanate dalla Commissione europea,
all'art. 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'art. 10, paragrafo 1,
all'art. 11, paragrafi 1 e 2.
4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano
quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo
i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento
di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui
profili di rischio.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione, come conseguenza della violazione stessa, e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 135

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5. (Autorita' competente per l'irrogazione delle
sanzioni). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente
ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e
dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si
applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
le sanzioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente
decreto.
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo
15 dicembre 2017, n. 218

1. All'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le parole: «comma 36» sono sostituite dalle seguenti: «comma 37».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio
2018.
2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'art.
144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli
articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto
legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come introdotto
dall'art. 3, comma 1 del presente decreto legislativo si
applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio
2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni
commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le
norme del Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 nonche' l'art. 32 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135, vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio
2018, possono continuare a esercitare le attivita' cui si
riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli
istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a
esercitare le stesse attivita' dopo il 13 luglio 2018 a
condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi
degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e trasmettano la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi
alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di
mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo
precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018,
avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o
richiede l'adozione di misure correttive necessarie a
garantire il rispetto dei requisiti stessi.
4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018
possono continuare a esercitare le attivita' cui si
riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli
istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a
esercitare le stesse attivita' dopo il 13 gennaio 2019 a
condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi
degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che trasmettano la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi
alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di
mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo
precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio 2019,
avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o
richiede l'adozione di misure correttive necessarie a
garantire il rispetto dei requisiti stessi.
5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata
in vigore del presente decreto prestano il servizio
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, possono svolgere il
servizio di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies1),
n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
senza necessita' di ottenere una nuova autorizzazione se,
entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione
attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale
iniziale e al calcolo dei Fondi propri alla Banca d'Italia.
6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis,
commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della
direttiva (UE) n. 2366/2015. A decorrere dalla medesima
data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 2, comma 37, lettera a) del presente
decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2
e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.
7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 34-bis e
al comma 1 dell'art. 34-ter del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'art. 3 del presente
decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018.
8. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche
di regolamentazione di cui all'art. 98 della direttiva (UE)
n. 2366/2015, con riferimento alle materie disciplinate
dalle medesime norme tecniche di regolamentazione
continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o
sostituite per effetto del presente decreto in quanto
compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante tale
periodo transitorio la Banca d'Italia puo' tuttavia
modificare e abrogare le disposizioni di cui al primo
periodo da essa stessa emanate anche al fine di assicurare
la compatibilita' delle stesse con le disposizioni del
presente decreto.
9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore di
servizi di pagamento comunica ai propri clienti, in forma
scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018 le proposte
di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata in
vigore delle norme stabilite dal presente decreto. Il
cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e
in sede di liquidazione del rapporto si applicano le
condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il
cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la
modifica si intende approvata.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede