Gazzetta n. 134 del 26 maggio 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2020, n. 36 |
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonche' di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» e' sostituita dalla seguente: «comunitario»; b) all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse; c) all'articolo 128: 1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»; d) all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse; e) all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse
Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. La direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 23 dicembre 2015. La rettifica della direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 126 del 23 maggio 2018. Il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2015. Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: «Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti; b) ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti; c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi gia' esistenti. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 12. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2366/2015 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva; b) designare la Banca d'Italia quale autorita' competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2366/2015, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva; c) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialita' del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici; d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2366/2015, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento; e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attivita' e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori; f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori; g) in conformita' a quanto previsto dall'art. 20 della direttiva (UE) 2366/2015, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilita' per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo; h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti: 1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2366/2015, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai Titoli III e IV della medesima direttiva; 2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto; i) avvalersi della facolta' di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessita' di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale autorita' competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2366/2015, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da societa' o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile; m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2366/2015 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attivita' fino al 13 luglio 2018; n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2366/2015 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorita' competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei Fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2366/2015; o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (Recepimento della direttiva (UE) 2366/2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 gennaio 2018, n. 10. Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2010, n. 36, Supplemento ordinario. Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 ottobre 2012, n. 245, Supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 15. (Pagamenti elettronici). - 1. L'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al Tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita' di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei Fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'art. 81, comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. 3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo art. 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'art. 11, comma 13 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. 3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. 4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. 5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".». 2. 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'art. 23, comma 5, lettera a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 4-bis. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5-ter. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica». 5-quater. All'art. 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi». La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2012, n. 294, Supplemento ordinario. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (Attuazione dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 agosto 2015, n. 201. Si riporta il testo del comma 900 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento ordinario: «900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: "carte di debito" sono inserite le seguenti: "e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica"; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale autorita' competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali. 4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti"; c) al comma 5, le parole: "gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie" e le parole: "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative".».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 114-quater, 114-septiesdecies, 128, 128-duodecies e 144 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto: «Art. 114-quater. (Istituti di moneta elettronica). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'art. 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. 2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i Fondi ricevuti dal richiedente. 3. Gli istituti di moneta elettronica possono: a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'art. 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 114-novies; b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.». «Art. 114-septiesdecies. (Prestatori del servizio di informazione sui conti). - 1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter.». «Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis. 2. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.». «Art. 128-duodecies. (Disposizioni procedurali). - 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; a-bis) la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro 1.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'art. 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'art. 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'art. 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 849/2015. 1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravita' e la durata della violazione; b) il grado di responsabilita'; c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo; g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito; h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione; i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 2. 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) cessazione dell'attivita'. 3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza di settore. 4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis.». «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies-quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies-semel, 126-vicies-ter, 127, comma 1 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies. [2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e 114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.] 2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110,00, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 3. 3-bis. 4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter; b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a); c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'art. 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte. 5. 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 6. 7. 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». |
| Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»; b) all'articolo 34-bis: 1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3.»; c) all'articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; d) all'articolo 34-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»; e) all'articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 27, 34-bis, 34-ter, 34-quinquies 34-sexies del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente decreto: «Art. 27. (Diritto di regresso). - 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. 2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.». «Art. 34-bis. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento. 2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento: a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita', anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento; b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri di cui alla lettera a). 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo' anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. 3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3. 4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate. 6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.». «Art. 34-ter. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.». «Art. 34-quinquies. (Sanzioni in materia di commissioni interbancarie). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1 del presente decreto. 2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». «Art. 34-sexies. (Altre sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 751/2015). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10, paragrafi 1 e 5, art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi stessi. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 6, art. 9, paragrafo 1, art. 10, paragrafo 1, art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all'art. 34-bis, commi 2, 3-bis e 6 e all'art. 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, all'art. 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all'art. 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'art. 10, paragrafo 1, all'art. 11, paragrafi 1 e 2. 4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». |
| Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
1. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto. |
| Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218
1. All'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le parole: «comma 36» sono sostituite dalle seguenti: «comma 37».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio 2018. 2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come introdotto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'art. 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018, possono continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita' dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi. 4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita' dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi. 5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, possono svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza necessita' di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei Fondi propri alla Banca d'Italia. 6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della direttiva (UE) n. 2366/2015. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2, comma 37, lettera a) del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 34-bis e al comma 1 dell'art. 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'art. 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018. 8. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della direttiva (UE) n. 2366/2015, con riferimento alle materie disciplinate dalle medesime norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante tale periodo transitorio la Banca d'Italia puo' tuttavia modificare e abrogare le disposizioni di cui al primo periodo da essa stessa emanate anche al fine di assicurare la compatibilita' delle stesse con le disposizioni del presente decreto. 9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018 le proposte di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata in vigore delle norme stabilite dal presente decreto. Il cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la modifica si intende approvata.». |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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