Gazzetta n. 134 del 26 maggio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9;
Vista la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unita' veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite:
a) a servizi di linea tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo;
b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle presesse

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Cost., conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Cost.:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 19 e l'Allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un
sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di
sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da
passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la
direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del
Consiglio). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE
relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di
indagine sui sinistri marittimi;
b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva
2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione
espressa delle disposizioni superate;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a
servizi di linea;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di
una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni
diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi
ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo
l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto
dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per gli illeciti amministrativi in materia di
condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di
unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- «Allegato A
(Art. 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del
Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- La direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile
1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 giugno
1999, n. L 138.
- La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da
parte dello Stato di approdo e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
(Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2001, n. 114.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
(Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, cosi' recita:
«Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di
unita' veloci da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri
sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle
classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 20 miglia dalla linea di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
dalla linea di costa.
2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise
nelle seguenti categorie:
a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce
da passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia
dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei
porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso
di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che
passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi
in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone.
che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di
ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate,
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni
ambientali ed alla configurazione geografica della zona del
percorso. o
c) quattro ore;
2. Per le unita' veloci da passeggeri si
applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi
1.4.10 e 1.4.11 del codice per le unita' veloci del 1994
ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice
per le unita' veloci del 2000.
2-bis. L'Amministrazione individua ed aggiorna
con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso
secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone
nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato
applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per
le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori
d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le
informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica,
accessibile sul sito Internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica
alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni
sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
con le relative motivazioni.».
 
Allegato I

articolo 3, comma 1, lettera a)
e articolo 5, comma 1, lettera b)

REQUISITI SPECIFICI
PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA

Occorre verificare che:
1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines for passenger safety instructions» del 17 luglio 1995;
3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga:
a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore minime di riposo previsti per il personale di guardia;
4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio professionale, ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
5. il comandante tenga un registro delle attivita' di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;
6. qualsiasi danno o deformazione permanente di porte o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato di approdo e tempestivamente riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
7. sia messo a disposizione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano di viaggio si tenga conto delle indicazioni contenute nella risoluzione A.893(21) del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning» dell'Assemblea dell'IMO;
8. le informazioni generali relative ai servizi e all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e disabili a bordo siano portate a conoscenza dei passeggeri e siano messe a disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.
 
Allegato II

articolo 3, comma 1, lettera b),
articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4

PROCEDURE PER LE ISPEZIONI

1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilita', macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:
l'avviamento del generatore d'emergenza;
un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di energia per gli impianti radio;
una prova dell'impianto di altoparlanti;
un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unita' principale in funzione;
la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonche' per i ventilatori;
la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco;
la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli incendi;
la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
il funzionamento delle pompe di sentina;
la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza;
un'esercitazione che dimostri la familiarita' dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventario;
la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, della nave o dell'unita' veloce.
2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:
la gestione della folla;
la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
la formazione in materia di sicurezza per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza;
la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano.
L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia.
3. I certificati di competenza dei membri dell'equipaggio imbarcati sulle unita' che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto devono essere conformi alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
 
Allegato III

articolo 5, comma 1, lettera b)

PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI
DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA

Nell'effettuare ispezioni durante un servizio di linea, occorre verificare le seguenti informazioni:
1. Informazioni relative ai passeggeri
Occorre verificare che non sia superato il numero di passeggeri che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri («navi») sono abilitate a trasportare e che il sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio. Occorre altresi' verificare il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.
2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'
Occorre verificare, se del caso, che siano installate e funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione della caricazione e della stabilita'; che, ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione della caricazione e della stabilita'; che i piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.
3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione
Occorre verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di segnalare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne all'acqua e alle intemperie a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di controllare lo stato delle porte del ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.
4. Avvertenze di sicurezza
Occorre verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti, ai quali i passeggeri hanno accesso.
5. Annotazioni sul giornale di bordo
Occorre esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone ecc.; controllare anche che siano annotati i dati relativi al pescaggio, al bordo libero e alla stabilita', nonche' la lingua comune dell'equipaggio.
6. Merci pericolose
Occorre verificare che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose e inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di merci sulle navi passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate. Occorre verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose e inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose e inquinanti, una copia del relativo manifesto o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o inquinanti marini; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte degli autoveicoli e' funzionante.
7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci
Occorre verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); che vi siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli; accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.
8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli
Occorre verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante un sistema di videosorveglianza in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Occorre altresi' verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti i segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave e' in navigazione.
9. Chiusura delle porte stagne
Occorre verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando «locale»; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilita' limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.
10. Ronde antincendio
Occorre verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio. Cio' dovrebbe includere il controllo dei locali di categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevazione e segnalazione degli incendi. Tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto 8.
11. Comunicazioni in caso di emergenza
Occorre verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione d'emergenza, tenuto conto di uno o piu' dei seguenti fattori, secondo le circostanze:
a) la lingua o le lingue piu' adatte in funzione delle nazionalita' prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;
b) la probabilita' che la capacita' di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza nel caso in cui non vi sia una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;
c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri modi durante un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non e' praticabile);
d) la completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri.
12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio
Occorre verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza dell'equipaggio in materia di sicurezza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.
13. Dotazioni di sicurezza
Occorre verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli in funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.
14. Strumentazione nautica e installazioni radio
Occorre verificare che siano funzionanti le strumentazioni nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB (Emergency position-indicating radio beacons).
15. Illuminazione d'emergenza supplementare
Occorre verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.
16. Mezzi di sfuggita
Occorre verificare che i mezzi di sfuggita, comprese le vie di fuga, siano contrassegnati in conformita' delle norme applicabili e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi alle vie di fuga situate sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.
17. Pulizia dei locali macchine
Occorre verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.
18. Eliminazione dei rifiuti
Occorre verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.
19. Manutenzione programmata
Tutte le compagnie devono avere procedure specifiche, con un sistema di manutenzione programmata, per tutte le aree afferenti alla sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi in modo da mantenere i livelli di sicurezza piu' elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare che il comandante e la persona designata a terra all'interno della struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.
20. Controlli da effettuare in corso di viaggio
Nel corso di un viaggio occorre verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Occorre altresi' verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano piu' accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.
 
Allegato IV

Articolo 11, comma 1, lettera d)

«Allegato XV
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE UNITA' VELOCI DA
PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.

1.1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea cui si applica il presente decreto, l'autorita' competente locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, per garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.
1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri e' destinata a essere adibita a un servizio di linea, l'autorita' competente locale puo' tenere conto delle ispezioni effettuate da un altro Stato membro negli ultimi otto mesi in relazione a detta nave ro-ro da passeggeri o unita' veloce da passeggeri ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto legislativo, a condizione che in ogni caso l'autorita' competente locale sia soddisfatta della pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni operative e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano stati rispettati.
Non e' necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1 prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.
1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la necessita' urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per la sostituzione al fine di assicurare la continuita' del servizio e il punto 1.2. non sia applicabile, l'autorita' competente locale puo' consentire l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unita' a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno adito a preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti per un esercizio in condizioni di sicurezza; e
b) l'autorita' competente locale espleta l'ispezione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, entro un mese.
2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:
a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato II della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;
b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo, per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto 2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.
Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri;
b) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) «certificati»:
1) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri operanti in viaggi internazionali, i certificati di sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della SOLAS 1974 e del codice per le unita' veloci, come applicabile, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;
2) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati di sicurezza rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;
e) «codice per le unita' veloci» (codice HSC): il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci adottato dall'IMO con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima MSC.36(63) del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata;
f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere le ispezioni di cui al presente decreto;
g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
h) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa;
l) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, compresi i relativi protocolli ed emendamenti, nella versione aggiornata;
m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di dodici passeggeri;
n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella versione aggiornata (HSSC).

Note all'art. 2:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'Allegato I del decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 53, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Allegato I
Criteri minimi per i requisiti professionali degli
ispettori
(Art. 5, commi 1 e 7)
1. Gli ispettori, appartenenti unicamente al Corpo
delle capitanerie di porto, in possesso dello status
giuridico di ufficiale in servizio permanente effettivo
ovvero della qualifica di sottufficiale in servizio
permanente effettivo, devono:
a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza
pratica in materia di navi e del loro esercizio;
b) essere competenti nell'applicazione delle
convenzioni e delle procedure relative al controllo da
parte dello Stato di approdo;
c) aver acquisito competenza nell'applicazione
della normativa internazionale e comunitaria attraverso
programmi di formazione predisposti dall'autorita'
competente centrale avvalendosi del proprio nucleo
didattico-formativo con sede a Genova.
2. Gli ufficiali/sottufficiali ispettori di cui al
punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei
seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di II livello ad
indirizzo trasporti e logistico, ovvero diploma di laurea
triennale in scienze nautiche, unitamente al certificato di
competenza rilasciato ai sensi della convenzione STCW 78/95
II/2 o III/2, senza le limitazioni legate alla area di
navigazione, alla potenza dell'apparato motore ed alla
stazza;
b) diploma di laurea in ingegneria navale o
meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e aver esercitato la professione cui da titolo
la laurea per almeno cinque anni;
c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai
sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale
4 agosto 2000 del Ministro dell'universita' e ricerca
scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello
in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della
navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo
riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
d) diploma di laurea quinquennale in scienze del
governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea
triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e
navali, ovvero scienze e gestione delle attivita' marittime
con indirizzo "gestione dell'ambiente marino";
e) aver svolto il servizio di addetto alla Sezione
sicurezza della navigazione per almeno quattro anni
nell'ultimo quinquennio;
f) rivestire status di ufficiale in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. Il personale, in possesso di uno dei requisiti
indicati al punto 2, dopo aver frequentato un corso di
formazione PSC presso l'Autorita' competente centrale -
Nucleo didattico - formativo di Genova, al fine di
conseguire, previo superamento di esame finale, la
qualifica di ispettore, deve, altresi', alternativamente:
a) prestare almeno un anno di servizio presso le
Capitanerie di porto - Sezione sicurezza della navigazione
come ispettore dello Stato di bandiera effettuando
controlli e certificazioni conformemente alle convenzioni
oppure vigilando sulle attivita' svolte dagli organismi
riconosciuti;
b) prestare almeno un anno di formazione pratica
presso le autorita' competenti locali partecipando
all'attivita' ispettiva sotto la guida di
Ufficiali/Sottufficiali ispettori gia' esperti.
4. Il personale di cui al punto 2, lettera a) del
presente allegato, deve aver maturato un'esperienza
marittima di almeno cinque anni, inclusi i periodi di
imbarco, rispettivamente come ufficiale di coperta o
ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato di
bandiera o ausiliario di un ispettore PSC. Tale esperienza
comprende un periodo di almeno due anni d'imbarco come
ufficiale di coperta o di macchina.
5. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare
oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua piu'
comunemente usata in navigazione.
6. Sono riconosciuti idonei gli ufficiali ispettori
PSC che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto
2, siano gia' in possesso dell'autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' competente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le ispezioni sul rispetto della normativa
internazionale e comunitaria concernente la prevenzione di
azioni illecite intenzionale (port/ship security) sono
eseguite da ufficiali/sottufficiali ispettori PSC, in
possesso di un documento autorizzativo personale, conforme
al modello previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2003,
rilasciato dall'Autorita' competente centrale, a seguito di
della frequenza di un corso specifico ed al superamento di
un esame finale, attestante l'avvenuto raggiungimento di
una sufficiente esperienza teorico/pratica in materia di
security marittima, comprendente:
a) una buona conoscenza della materia e delle
procedure applicative;
b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie in
materia di security;
c) una adeguata conoscenza di principi, procedure e
tecniche di ispezione.».
- Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio
1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi'
recita:
«Art. 30 (Visite di controllo sulla preparazione
degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei
servizi di bordo). - 1. Per le navi di stazza lorda uguale
o superiore a 200 tonnellate, l'autorita' marittima deve
procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto
previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne
l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il
corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
2. La visita deve essere eseguita in occasione di
ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno,
compatibilmente con l'impiego commerciale della nave.
L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi.
3. La visita deve anche essere eseguita ogni
qualvolta l'autorita' marittima abbia motivo di dubitare
che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo
per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di
efficienza iniziale.
4. L'autorita' marittima che provvede alle visite ne
fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di
detta visita e' redatto verbale su apposito modello
approvato dal Ministero; copia di esso deve essere
conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al
Ministero.
5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14
mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una
commissione composta dal comandante, dal direttore di
macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro
dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su
apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale
firmato dai componenti la commissione e, ove possibile,
vistato dall'autorita' consolare, deve essere inviato
all'ufficio di iscrizione della nave.».
 
Art. 3

Ispezioni pre-avvio

1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto, un ispettore designato dall'autorita' competente locale effettua un'ispezione pre-avvio consistente in:
a) una verifica della conformita' ai requisiti riportati nell'Allegato I;
b) un'ispezione, conformemente all'Allegato II, volta ad accertare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un servizio di linea.
2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorita' competente centrale, l'autorita' competente locale chiede alla societa' di gestione di fornire prova della conformita' ai requisiti dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la stessa ispezione pre-avvio.
 
Art. 4

Eccezioni all'obbligo
dell'ispezione pre-avvio

1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle ispezioni conformemente all'articolo 9.
2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita' competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e' necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni operative.
4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente necessita' di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorita' competente locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non abbiano i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;
b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.
 
Art. 5

Ispezioni periodiche

1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi:
a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II;
b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato III e riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza.
2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 e' valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).
3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita, a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza alla visita ai servizi di bordo.
4. L'autorita' competente locale sottopone le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorita' competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unita' veloce da passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 6

Rapporto d'ispezione

1. Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia al comandante.
2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'Allegato X del citato decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, cosi' recita:
«Allegato X
Rapporto di ispezione
(Art. 21)
Il rapporto di ispezione comprende quantomeno i
seguenti elementi:
I. informazioni generali:
1) autorita' competente che ha redatto il
rapporto;
2) data e luogo dell'ispezione;
3) nome della nave ispezionata;
4) bandiera;
5) tipo di nave (come indicato nel certificato di
gestione di sicurezza);
6) numero di identificazione IMO;
7) nominativo internazionale;
8) stazza (GT);
9) portata lorda (eventuale);
10) anno di costruzione, determinato in base alla
data indicata nei certificati di sicurezza della nave;
11) la o le societa' di classificazione e altri
organismi, ove pertinente, che hanno eventualmente
rilasciato alla nave i certificati di classe;
12) l'organismo o gli organismi riconosciuti e/o
altre parti che hanno rilasciato alla nave certificati
conformemente alle convenzioni applicabili in nome dello
Stato di bandiera;
13) nome ed indirizzo della compagnia di
navigazione o dell'armatore della nave;
14) nome ed indirizzo del noleggiatore
responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per
le navi portarinfuse liquide o secche;
15) data finale di stesura del rapporto di
ispezione;
16) indicazione dell'eventualita' che
informazioni dettagliate relative a un'ispezione o a un
fermo siano pubblicate.
II. Informazioni relative all'ispezione:
1) certificati rilasciati in applicazione delle
pertinenti convenzioni, autorita' od organismo che ha
rilasciato il certificato o i certificati con indicazione
delle date di rilascio e di scadenza;
2) parti o elementi della nave che sono stati
sottoposti ad ispezione (nel caso di ispezione dettagliata
o estesa);
3) porto e data dell'ultima visita di controllo
intermedia o annuale oppure di rinnovo e nome
dell'organismo che l'ha effettuata;
4) tipo di ispezione (ispezione, ispezione piu'
dettagliata, ispezione estesa);
5) natura delle deficienze;
6) misure adottate.
III. Informazioni supplementari in caso di fermo:
1) data del provvedimento di fermo;
2) data della revoca del provvedimento di fermo;
3) natura delle deficienze che hanno motivato il
provvedimento di fermo (eventuali riferimenti alle
convenzioni);
4) se pertinente, indicazione dell'eventuale
responsabilita' dell'organismo riconosciuto o di qualsiasi
altro organismo privato che ha effettuato la visita di
controllo relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione con altri fattori, ha determinato il fermo;
5) misure adottate.».
 
Art. 7

Rettifica delle deficienze,
fermo e sospensione dell'ispezione

1. Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e tempistiche stabilite in sede ispettiva.
2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita' competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita, l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla pronta eliminazione della deficienza.
4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno dei seguenti casi:
a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e' stato eliminato in modo soddisfacente;
b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere ripreso l'esercizio:
1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o dell'equipaggio;
2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.
5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo' sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica unita'.
6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5, l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e' revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma 3.
7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita' competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita' competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la revoca dei provvedimenti di fermo.
8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e' esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione del provvedimento di fermo.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 181 del citato codice della
navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, cosi' recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali (o consolari)
al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a
norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge.».
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, cosi' recita:
«Art. 6. Autorita' di sistema portuale
In vigore dal 19 dicembre 2018
1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema
portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la
sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di
sistema portuale. In caso di due o piu' porti centrali
ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale il
Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su
proposta motivata della regione o delle regioni il cui
territorio e' interessato dall'Autorita' di sistema
portuale, ha facolta' di individuare in altra sede di
soppressa Autorita' di sistema portuale aderente alla
Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e
dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico
non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite Autorita' di sistema portuale.».
 
Art. 8

Disposizioni tariffarie

1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e' adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario.
2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro rimborso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
 
Art. 9

Banca dati sulle ispezioni

1. L'autorita' competente locale inserisce tempestivamente nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai provvedimenti di fermo, non appena e' ultimato il rapporto sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.
2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma 1, l'autorita' competente locale provvede alla loro convalida, ai fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.
3. L'autorita' competente centrale ha accesso a qualsiasi informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2017/2110 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Sanzioni

1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola il provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) il comandante della nave e gli amministratori della societa' di gestione che non rispettano le prescrizioni dell'autorita' competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo spostamento in porto di cui all'articolo 7, comma 7, sono soggetti alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) il comandante della nave e gli amministratori della societa' di gestione che non rettificano le deficienze rilevate durante una ispezione nei tempi prescritti in sede ispettiva, in ottemperanza all'articolo 7, comma 1, sono soggetti alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
3. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 1231 del citato codice della
navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, cosi' recita:
«Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza
della navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione
di legge o di regolamento ovvero un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' competente in materia di
sicurezza della navigazione e' punito, se il fatto non
costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.».
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 11

Modifiche al decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc-ter), sono aggiunte le seguenti:
«cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta piu' di dodici passeggeri;
cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;
c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»;
d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della tempistica e degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'autorita' competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri e' stata sottoposta a un'ispezione conformemente all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed 8 e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale. L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue effettuate a norma dell'articolo 9.
4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1 e l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del presente articolo.
5. L'autorita' competente locale garantisce che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che sono soggette a un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto 2.
6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di essere accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera di uno Stato membro, l'autorita' competente locale invita, su richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualita' di osservatore.»;
e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti all'articolo 24, comma 4.
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso.»;
f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite in conformita' all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo 24, comma 1 e all'Allegato IX» e le parole «, del 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;
g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20»;
h) dopo l'Allegato XIV, e' aggiunto l'allegato di cui all'Allegato IV del presente decreto.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 20, 28 e
dell'Allegato IX del citato decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate,
unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche'
ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di
massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia
della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il
1°(gradi) novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980,
n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra
il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di
guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5
luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli
abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20
ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura
delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23
giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM
2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;
8) convenzione internazionale sulla
responsabilita' civile per i danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27
novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
8-bis) convenzione internazionale sul controllo
dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS
2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
8-ter) convenzione internazionale sulla
responsabilita' civile per i danni derivanti
dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi,
del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge
1° febbraio 2010, n. 19;
b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il
memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
1982, nella sua versione aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui
si sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO
secondo le procedure fissate dalla risoluzione
dell'assemblea dell'IMO A.974(24);
d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la
zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi
effettuano ispezioni secondo le procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al
trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella
nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o
piu' delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente
interessata da attivita' che comportano il movimento di
persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso
la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei
servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda
in rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito
portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita'
proprie dell'interfaccia nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in
possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente
decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato
dall'autorita' competente centrale, a conclusione del
prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello
Stato di approdo;
i) autorita' competente centrale: il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per
quanto attiene alle attivita' di prevenzione
dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera;
l) autorita' competente locale: gli uffici
marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto fino a livello di Ufficio
circondariale marittimo;
m) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle
ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una
nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita'
alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include
almeno i controlli previsti all'art. 16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la
quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono
sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame
accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli
aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il
rispetto delle procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le
voci elencate all'allegato VII e che puo' comprendere
un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
di cui all'art. 16, comma 3;
r) esposto: un'informazione o rapporto originato da
soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una
qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
legittimo comunque legato alla sicurezza della nave,
inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le
condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione
dell'inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di
prendere il mare a causa delle deficienze individuate che,
da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la
decisione comunicata al comandante di una nave, alla
compagnia che ne e' responsabile ed allo Stato di bandiera,
con la quale si notifica che alla nave sara' rifiutato
l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita';
u) sospensione di un'operazione: il formale divieto
posto ad una nave di continuare una qualunque attivita'
operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze
individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la
sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per
l'ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o
qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso
l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la
responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario
della stessa e che si fa carico dei doveri e delle
responsabilita' posti dal codice internazionale di gestione
della sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa' di
classificazione o altro organismo privato che svolge
funzioni amministrative per conto dell'amministrazione
dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato
rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera
in conformita' alle convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che
conferma la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte
A-1, regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema
informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di
controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della
Comunita' e che riguarda i dati relativi alle ispezioni
effettuate nella Comunita' e nella regione del MOU di
Parigi;
cc-bis) certificato di lavoro marittimo: il
certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;
cc-ter) dichiarazione di conformita' del lavoro
marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della
CLM 2006.
cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave
avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare
veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di
dodici passeggeri;
cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una
nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1,
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
cc-sexies) "servizio di linea": una serie di
traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita'
veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento
tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi
da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a
un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari
o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.
1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto
a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi
quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi
come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni
internazionali nella loro versione aggiornata.».
- «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto
utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed
ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un
porto nazionale per effettuare attivita' proprie
dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave
eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e'
considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a
quella svolta nell'ambito di un porto.
1-bis. Il presente decreto si applica anche alle
ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su
unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da
un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente
all'art. 19.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT
(gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle
convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia
applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la
salute o l'ambiente.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno
Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui
al comma 1 dell'art. 2, l'Autorita' competente locale
accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di
un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle
navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu'
dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di
Parigi.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di
intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza
delle pertinenti convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da
pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle
imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle
unita' da diporto non adibite a traffici commerciali.
5-bis. Le misure adottate per applicare il presente
decreto non comportano una riduzione del livello generale
di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale
dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno
Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita'
competente locale viene a conoscenza di una chiara
violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente,
conformemente al diritto e alla pratica nazionali,
qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine
di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».
- «Art. 16 (Ispezioni iniziali e dettagliate). - 1. Le
navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'art.
7 o 19 sono sottoposte ad un'ispezione iniziale nel corso
della quale l'ispettore provvede almeno a:
a) controllare i certificati e i documenti elencati
nell'allegato V, che devono essere conservati a bordo
conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle
convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse
nel corso della precedente ispezione effettuata da uno
Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi
siano state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave,
compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala
macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di
vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e
della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela
ambientale.
2. Quando, dopo un'ispezione iniziale, le deficienze
riscontrate sono state inserite nella banca dati sulle
ispezioni e ne e' prescritta l'eliminazione nel porto di
scalo nazionale successivo, l'ispettore del successivo
scalo, in sede di verifica dell'avvenuta eliminazione delle
deficienze, puo' decidere di non procedere alle verifiche
di cui al comma 1, lettere a) e c).
3. Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1,
l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui
all'allegato VI del presente regolamento ovvero altri
fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni
della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai
requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad
un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore
verifica della conformita' ai requisiti operativi di bordo.
4. Quando le condizioni generali della nave sono
palesemente sub standard, l'ispettore sospende l'ispezione
e dispone il fermo della nave finche' la compagnia non
adotti tutte le misure necessarie per garantire
l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle
convenzioni.
- «Art. 20 (Provvedimenti di rifiuto di accesso). - 1.
E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui
percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni
registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata
ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di
due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un
porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato
firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di
uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista
grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle
informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e
pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state
fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi
precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o
di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nei casi previsti all'art. 24, comma 4.
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in
cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata
oggetto del terzo fermo e in cui e' stato emesso il
provvedimento di rifiuto di accesso.
2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui
la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata
destinataria del terzo fermo e in cui e' stato emesso il
provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui
al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'art. 24,
comma 4, del presente decreto.
3. Il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato
trascorsi tre mesi dalla data in cui esso e' stato emesso e
quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato
IX, punti da 3 a 9. Se la nave e' sottoposta ad un secondo
rifiuto di accesso, il predetto provvedimento non e'
revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.
4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio
all'interno della Comunita' determina il rifiuto di accesso
della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della
Comunita'. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso
e' revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla sua
emanazione e soltanto se:
a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui
percentuale di fermi non rientra ne' nella lista nera ne'
nella lista grigia di cui al comma 1;
b) i certificati obbligatori e di classe della nave
sono rilasciati da uno o piu' organismi riconosciuti a
norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi;
c) la nave e' gestita da una compagnia con
prestazioni elevate conformemente all'allegato III, parte
I, punto 1, e se
d) sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato
IX, punti da 3 a 9.
5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati
nel comma 4, dopo un periodo di ventiquattro mesi
dall'emanazione del provvedimento, e' imposto un rifiuto di
accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio
all'interno della Comunita'.
6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio
all'interno della Comunita' dopo il terzo rifiuto di
accesso determina il rifiuto permanente di accesso della
nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della
Comunita'.
7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le
procedure di cui all'allegato IX concernente "Disposizioni
relative al rifiuto di accesso nei porti e ancoraggi
all'interno della Comunita'".».
- «Art. 28 (Rimborso delle spese). - 1. Le spese
inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17,
qualora queste accertino o confermino deficienze che
giustifichino il fermo della nave, ed alle ispezioni
eseguite in conformita' all'art. 20, all'art. 24, comma 1 e
all'Allegato IX, sono poste a carico dell'armatore, del
raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante
nello Stato, in solido con il proprietario, in conformita'
alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base
del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno
ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si
applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009.
2. Sono altresi' poste in solido a carico del
proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante
nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave
sottoposta al provvedimento di fermo.
3. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche'
non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata
data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.
- «Allegato IX
Rifiuto di accesso a porti ed ancoraggi all'interno
della comunita' europea
(Art. 20)
1. In presenza delle condizioni di cui all'art. 20,
comma 1, l'autorita' competente locale del porto nel quale
e' deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il
comandante della nave del fatto che sara' emesso un
provvedimento di rifiuto di accesso che sara'
immediatamente applicabile dopo che la nave avra' lasciato
il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa
immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato il
porto una volta che le deficienze che hanno portato al
fermo siano state corrette.
2. L'autorita' competente locale invia copia del
provvedimento di rifiuto di accesso all'Amministrazione
dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto
interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari
del MOU di Parigi, alla Commissione e al segretariato del
MOU di Parigi. L'autorita' competente locale aggiorna
inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con
le informazioni relative al rifiuto di accesso.
3. Per la revoca del provvedimento di rifiuto di
accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda
formale all'autorita' competente locale che ha emanato il
provvedimento. La domanda e' corredata di un documento
dell'Amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in
seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da
essa debitamente autorizzato, attestante che la nave e'
pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle
convenzioni. L'Amministrazione dello Stato di bandiera
fornisce all'autorita' competente locale la prova
dell'avvenuta visita a bordo.
4. La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di
accesso deve essere altresi' corredata, eventualmente, di
un documento della societa' di classificazione della nave,
in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo
ispettore, attestante che la nave e' conforme alle norme di
classificazione specificate dalla societa' in questione. La
societa' di classificazione fornisce all'autorita'
competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo.
5. Il provvedimento di rifiuto di accesso puo' essere
revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'art. 18
del presente decreto, a seguito di una nuova ispezione
della nave effettuata in un porto concordato. Se il porto
concordato si trova in uno Stato membro, l'autorita'
competente di tale Stato, su richiesta dell'autorita'
competente locale che ha emanato il provvedimento di
rifiuto di accesso, puo' autorizzare la nave ad entrare nel
porto concordato affinche' possa essere effettuata la nuova
ispezione. In tali casi, non possono essere effettuate
operazioni di carico nel porto fino a che il provvedimento
di rifiuto di accesso sia stato revocato.
6. Se il fermo che ha portato al provvedimento di
rifiuto di accesso era conseguente anche a deficienze nella
struttura della nave, l'autorita' competente locale che lo
ha emanato puo' esigere che taluni spazi, fra i quali gli
spazi di carico e le cisterne, siano resi disponibili per
un esame nel corso della nuova ispezione.
7. La nuova ispezione e' effettuata dall'autorita'
competente locale che ha emanato il provvedimento di
rifiuto di accesso o dall'autorita' competente del porto di
destinazione con l'accordo dell'autorita' competente locale
che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso.
L'autorita' competente locale puo' esigere un preavviso
fino a quattordici giorni per la nuova ispezione. Sono
fornite tutte le prove richieste dallo Stato membro in
questione che la nave e' pienamente conforme ai requisiti
applicabili delle convenzioni.
8. La nuova ispezione consiste in un'ispezione estesa
che riguardi quantomeno gli elementi pertinenti di cui
all'allegato VII.
9. I costi derivanti da detta ispezione estesa sono
totalmente a carico del proprietario o dell'armatore.
10. Se i risultati dell'ispezione estesa soddisfano
l'autorita' competente locale a norma dell'allegato VII, il
provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato e la
compagnia di appartenenza della nave ne e' informata per
iscritto.
11. L'autorita' competente locale informa per iscritto
della sua decisione anche l'Amministrazione dello Stato di
bandiera, la societa' di classificazione interessata, gli
altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi,
la Commissione e il segretariato del MOU di Parigi.
L'autorita' competente locale deve inoltre aggiornare
tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le
informazioni relative alla revoca del provvedimento di
rifiuto di accesso.
12. Le informazioni relative alle navi cui e' stato
rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunita'
sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e
rese pubbliche ai sensi delle disposizioni dell'art. 26
della direttiva 2009/16/CE dell'allegato XIII alla
stessa.».
 
Art. 12

Modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 12:

- Il testo dell'art. 36 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie
e abrogazioni

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 14:

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 settembre 2015 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2015.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 579 del citato codice della
navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, cosi' recita:
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale
sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e'
disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
puo' essere avvenuto per dolo O per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre
d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare
le cause e le circostanze per cui un sinistro si e'
verificato quando interessa navi da carico o passeggeri,
ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque
soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un
costante miglioramento delle condizioni in acque soggette
alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante
miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la
salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente
marino.».