IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 che, sostituendo l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che «A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1, dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40»; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 30 adottata nella seduta del 15 maggio 2020; Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2018, al fine di consentire all'Organo di autogoverno l'adozione dei pareri in ordine agli schemi di decreto del Presidente del Consiglio di Stato recanti le regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo;
Decreta:
All'art. 15 del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa», approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2018 - e' aggiunto, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa esprime parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante le regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 13, dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo. Il parere e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto».
Roma, 20 maggio 2020
Il Presidente: Patroni Griffi |