IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; Visto l'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, «Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa»; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa n. 96, adottata nella seduta del 15 dicembre 2017, con la quale e' stato modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa n. 31 adottata nella seduta del 15 maggio 2020
Decreta:
All'art. 6 (Variazioni di bilancio) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, «Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa» dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2bis. Con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilita' amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilita' e dello stesso titolo della spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal plenum in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal fondo di riserva dei residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio di Presidenza.».
Roma, 20 maggio 2020
Il Presidente: Patroni Griffi |