Gazzetta n. 135 del 27 maggio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita';
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);
Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare.

N O T E

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 18 e l'Allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 18 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati
membri). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al
coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle
disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei
sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete
AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento
della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
in materia di conteggio e di registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui
violazione possa compromettere la sicurezza della
navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di
una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni,
diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di
conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza da porti degli Stati membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo
l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto
dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per gli illeciti amministrativi in materia di
conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza da porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- La direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno
1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunita' e' pubblicata
nella G.U.C.E. 2 luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore
il 22 luglio 1998.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. Entrata
in vigore il 31 luglio 2002.
- La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1962, n. 168.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento ordinario.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245,
Supplemento ordinario.
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164
(Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;
b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la societa' della nave, o, qualora all'estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato;
g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali (PMIS - Port management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unita' veloce che trasporti piu' di dodici passeggeri;
l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta';
o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
1) secondo un orario pubblicato;
2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
r) «societa'»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave;
s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita' che non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione;
u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 1974.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45 cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17
marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il
codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Craft)
adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20
maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza
per le unita' veloci del 2000 (International Code for
Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella
risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle
loro versioni aggiornate.
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS
1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e
dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del
2000, sia inferiore a 20 nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o
successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si
intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85%(percento) della piu' piccola
altezza di costruzione misurata dal limite superiore della
chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera
dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l'anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
un determinato periodo;
bb-bis) "nave ro/ro da passeggeri": una nave da
passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) "eta'": eta' della nave, espressa in numero
di anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) "persona a mobilita' ridotta": chiunque
abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti
pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con
disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) "altezza significativa d'onda (hs)":
l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu'
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) "ente tecnico": l'organismo autorizzato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.».
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 cosi'
recita:
«Art. 3. - 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal
capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata
nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto e' l'organismo nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo
(I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
b) le direzioni marittime costituiscono i centri
secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue
Sub Center);
c) i comandi di porto costituiscono le unita'
costiere di guardia;
d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di
guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto,
appositamente allestiti, costituiscono le unita' di
soccorso marittimo.».
- Il testo dell'art. 17 del codice della navigazione
cosi' recita:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite
a determinate autorita'.».
- Il testo del comma 10, lettera b), dell'art. 8 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 cosi' recita:
«10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi
in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che
abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da
rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti
nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o
internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero
provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo
ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti
sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo
scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema
informativo per la gestione amministrativa delle attivita'
portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono
comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico
trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.
Dall'applicazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 4 aprile
1977, n. 135, cosi' recita:
«Art. 2. - E' raccomandatario marittimo chi svolge
attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al
comandante nei confronti delle autorita' locali o dei
terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di
imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli,
conclusione di contratti di trasporto per merci e
passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche'
qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli
interessi a lui affidati.
Le predette attivita' possono essere svolte per mandato
espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito
dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto
di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q), del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis);
q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il
sistema di identificazione delle navi rispondente alle
norme di funzionamento definite dall'IMO; ».
- Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio
1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:
a) navi militari e da trasporto truppe;
b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
 
Art. 4

Conteggio del numero delle persone a bordo

1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e' comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.
 
Art. 5

Informazioni sulle persone a bordo

1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:
a) cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle persone a bordo;
b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
 
Art. 6

Obblighi per le societa'

1. La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
2. La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
3. Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione automatica.
4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave.
5. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
 
Art. 7

Deroghe ed esenzioni

1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa congiuntamente con tale Stato.
2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.
3. L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.
4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998.
5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita' annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e' inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo' chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4, che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non debbono falsare la concorrenza.
6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente decreto.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2017/2108 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva 98/41/CE
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Registrazione dei dati e loro trattazione

1. La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta.
2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto.
 
Art. 9

Informativa

1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa' che assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato:
a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati;
b) della facolta' di indicare informazioni relative alla propria necessita' di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima della partenza della nave;
c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'articolo 12.
 
Art. 10

Controlli dell'autorita' marittima

1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste.
2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa' ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici.
 
Art. 11

Sanzioni

1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione.
3. La societa' che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1224 del codice della navigazione
cosi' recita:
«Art. 1224 (Imbarco eccessivo di passeggeri). - Il
vettore o il comandante della nave marittima o
dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero
massimo dei passeggeri, e' punito con la sanzione
amministrativa di euro 51,00, per ogni passeggero imbarcato
in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il
Mediterraneo, di euro 103,00, se si tratta di viaggio fuori
del Mediterraneo.
Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di
nave adibita alla navigazione interna la pena e' della
sanzione amministrativa fino a euro 206,00, qualunque sia
il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.».
- Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita:
«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita'
di controllo di cui all'art. 51 del regolamento e'
individuata nel Garante per la protezione dei dati
personali, di seguito "Garante", di cui all'art. 153.».
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689 cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi:
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave;
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi.
4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice
unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 23
marzo 2016, n. L 77.
 
Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), il punto 13-bis) e' sostituito dal seguente: «13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;»;
2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»;
3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio e informazione del traffico marittimo»;
4) la lettera t-terdecies) e' sostituita dalla seguente: «t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di classe A»;
c) all'articolo 9-bis:
1) al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza della navigazione» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
3) al comma 5, le parole «, e purche' le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro
versione aggiornata:
1) "MARPOL": la convenzione internazionale di
Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo
del 1978;
2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra
del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana
in mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23
giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del
29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di
sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da
idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973
sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento
causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo
del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio
marittimo;
6) "Codice ISM": il codice internazionale per la
gestione della sicurezza;
7) "Codice IMDG": il codice marittimo
internazionale per il trasporto di merci pericolose;
8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO
per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO
per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme
pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle
norme di sicurezza per il trasporto di combustibile
nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente
radioattive in fusti a bordo di navi;
12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851
(20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente
per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione
navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui
sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o
sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione
Marittima Internazionale avente per titolo VDR";
13.bis) Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la
Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015
dell'Organizzazione marittima internazionale recante:
"Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema
AIS";
13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la
risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima
internazionale recante "Linee guida sui luoghi di rifugio
per le navi che necessitano di assistenza";
13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la
risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima
internazionale intitolata "Servizi di assistenza marittima
(MAS)";
13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto
trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo:
le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del
comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come
approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella
sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;
b) "armatore": la persona fisica o giuridica che
esercita l'attivita' di gestione della nave;
c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a
rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che
ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto
di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto
della quale e' stipulato il contratto;
e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1,
paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
f) "nave": qualsiasi costruzione destinata al
trasporto marittimo;
g) "merci pericolose":
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al
Capitolo 17 del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del
codice IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del
codice BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state
prescritte condizioni preliminari conformemente al
paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del
codice IGC;
h) "merci inquinanti":
1) gli idrocarburi secondo la definizione della
MARPOL, allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la
definizione della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione
della MARPOL, allegato III;
i) "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al
trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al
trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna
stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna
mobile;
l) "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione
che consentono di stabilire, in caso di necessita', un
contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione,
l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo
abilitato in possesso di informazioni dettagliate
riguardanti il carico della nave;
m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera;
n) autorita' competenti: le autorita' incaricate
delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero,
l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale
autorita' nazionale competente, National Competent
Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local
Competent Authority LCA:
1) le autorita' marittime ovvero gli uffici
marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione;
2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC,
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al
coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con
decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
n-bis) «stazione costiera»: il servizio di assistenza
al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato
di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio
approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare
le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro
l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati
membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro
luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area
riparata individuata per accogliere una nave che necessita
di assistenza;
p) "servizio di assistenza al traffico marittimo
(VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza
della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
transitano nell'area coperta dal VTS;
q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il
sistema di identificazione delle navi rispondente alle
norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che
organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio
di sinistri; esso comprende schemi di separazione del
traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte
raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero,
rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque
profonde;
s) "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave
storica e relative ricostruzioni, comprese quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e
l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo
identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui
esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e
della tecnica marinaresche;
t) "sinistro": il sinistro quale definito dal Codice
dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli
incidenti marittimi;
t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo
scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in
cooperazione con gli Stati membri per garantire
l'attuazione della normativa comunitaria;
t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti
effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
caratteristiche:
1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto
regolari o frequenti da costituire una serie sistematica
evidente;
2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese
continuativamente;
t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata
per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche
vive;
t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte
salve le disposizioni della Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si
trova in una situazione che potrebbe comportarne il
naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e
tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla
regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19
maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
ottobre 2008;
t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5
dicembre 2002;
t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange
System: sistema internazionale di scambio di dati sul
traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al
sistema SafeSeaNet;
t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e
gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);
t-duodecies) monitoraggio e informazione del traffico
marittimo: funzione di raccolta e di scambio di
informazioni sul traffico marittimo, svolta in via
esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata
dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la
sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la
capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o
situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad
una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli
inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e
controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle
risorse ittiche;
t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione
alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso
il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera
t-duodecies;
t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento,
approvato dall'amministrazione che reca le procedure
operative adottate da ogni Autorita' VTS.».
- Si riporta il testo degli artt. 6 e 9-bis del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6 (Impiego dei sistemi di identificazione
automatica). - 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera
straniera individuate nell'allegato II, che fanno scalo in
un porto nazionale, sono dotate di un sistema di
identificazione automatica (AIS) di classe A rispondente
alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette
all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione
automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio
(VDR) di cui all'allegato II.
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione
automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei
casi in cui accordi, regole o norme internazionali
prevedono la protezione delle informazioni sulla
navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione
automatica, all'interno delle acque portuali, e' soggetto
alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle
preminenti esigenze di sicurezza (security) delle
infrastrutture portuali.».
«Art. 9-bis (Rete AIS nazionale.). - 1. Nell'ambito del
sistema di cui al comma 1 dell'art. 9, l'amministrazione
provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la
ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico
marittimo, garantendo la necessaria copertura
radioelettrica.
2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni
AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle
procedure fissate con il decreto interministeriale di cui
al comma 2 dell'art. 9.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per
l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS
nazionale.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di
impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole
dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni
dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti
connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto
funzionamento della rete AIS nazionale.
5. Le stazioni non facenti parte della rete
istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora
l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela
della sicurezza della navigazione. In ogni caso, potranno
essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21,
relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui
alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni
acquisite da stazioni non facenti parte della rete
istituzionale AIS non potranno essere aggregate per
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle societa'.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al sistema a terra della societa' avente la stessa funzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

Azzolina, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 15:
- Il testo del comma 4 dell'art. 154 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita:
«4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 ottobre 1999, abrogato dal presente decreto,
recava: «Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio
del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita'».