Gazzetta n. 135 del 27 maggio 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38 |
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri; Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita'; Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'art. 18 e l'Allegato A della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 18 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili; b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999; d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione; e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri; f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». «Allegato A (Articolo 1, comma 1) 1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018); 2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019); 3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019); 4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019); 5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020); 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020); 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020); 19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315. - La direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore il 22 luglio 1998. - La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. Entrata in vigore il 31 luglio 2002. - La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento ordinario. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario. - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, Supplemento ordinario. - La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 (Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione; b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la societa' della nave, o, qualora all'estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse; f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato; g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali (PMIS - Port management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri; i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unita' veloce che trasporti piu' di dodici passeggeri; l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro; n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta'; o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135; p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 1) secondo un orario pubblicato; 2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; r) «societa'»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave; s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita' che non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione; u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 1974.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974"; 2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate. d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2. e la loro velocita' massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di eta' inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85%(percento) della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo; bb-bis) "nave ro/ro da passeggeri": una nave da passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I; bb-ter) "eta'": eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; bb-quater) "persona a mobilita' ridotta": chiunque abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; bb-quinquies) "altezza significativa d'onda (hs)": l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo; bb-sexies) "ente tecnico": l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 cosi' recita: «Art. 3. - 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che: a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center); b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center); c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia; d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.». - Il testo dell'art. 17 del codice della navigazione cosi' recita: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'.». - Il testo del comma 10, lettera b), dell'art. 8 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 cosi' recita: «10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 2 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, cosi' recita: «Art. 2. - E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.». - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q), del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (Omissis); q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO; ». - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di: a) navi militari e da trasporto truppe; b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci; c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne. |
| Art. 4
Conteggio del numero delle persone a bordo
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza. 2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e' comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo. 3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unita'. |
| Art. 5
Informazioni sulle persone a bordo
1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni: a) cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle persone a bordo; b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero; c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza. |
| Art. 6
Obblighi per le societa'
1. La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. 2. La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. 3. Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione automatica. 4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave. 5. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa. |
| Art. 7
Deroghe ed esenzioni
1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa congiuntamente con tale Stato. 2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 3. L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998. 5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita' annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e' inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo' chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4, che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non debbono falsare la concorrenza. 6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente decreto.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2108 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva 98/41/CE si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Registrazione dei dati e loro trattazione
1. La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta. 2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto. |
| Art. 9
Informativa
1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa' che assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato: a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati; b) della facolta' di indicare informazioni relative alla propria necessita' di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima della partenza della nave; c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'articolo 12. |
| Art. 10
Controlli dell'autorita' marittima
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste. 2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa' ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici. |
| Art. 11
Sanzioni
1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione. 3. La societa' che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo. 6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 1224 del codice della navigazione cosi' recita: «Art. 1224 (Imbarco eccessivo di passeggeri). - Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con la sanzione amministrativa di euro 51,00, per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' della sanzione amministrativa fino a euro 206,00, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.». - Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita: «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo di cui all'art. 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito "Garante", di cui all'art. 153.». - Il testo dell'art. 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' recita: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». |
| Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale, anche ai fini di cui al comma 4. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi: a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave; b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. 3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi. 4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 marzo 2016, n. L 77. |
| Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1: 1) alla lettera a), il punto 13-bis) e' sostituito dal seguente: «13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;»; 2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»; 3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio e informazione del traffico marittimo»; 4) la lettera t-terdecies) e' sostituita dalla seguente: «t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»; b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di classe A»; c) all'articolo 9-bis: 1) al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza della navigazione» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.»; 3) al comma 5, le parole «, e purche' le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata: 1) "MARPOL": la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978; 2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche; 3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi; 4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi; 5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo; 6) "Codice ISM": il codice internazionale per la gestione della sicurezza; 7) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose; 8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi; 11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi; 12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino"; 13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo VDR"; 13.bis) Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: "Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS"; 13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante "Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza"; 13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata "Servizi di assistenza marittima (MAS)"; 13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo: le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006; b) "armatore": la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave; c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave; d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale e' stipulato il contratto; e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS; f) "nave": qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo; g) "merci pericolose": 1) le merci classificate nel Codice IMDG; 2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC; 3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC; 4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC; 5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC; h) "merci inquinanti": 1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I; 2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II; 3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III; i) "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile; l) "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave; m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; n) autorita' competenti: le autorita' incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorita' nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA: 1) le autorita' marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione; 2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; n-bis) «stazione costiera»: il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza; p) "servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS; q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO; r) "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde; s) "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche; t) "sinistro": il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi; t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria; t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; 2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente; t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive; t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione; t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS; t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008; t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002; t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet; t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n); t-duodecies) monitoraggio e informazione del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle risorse ittiche; t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies; t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorita' VTS.». - Si riporta il testo degli artt. 6 e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Impiego dei sistemi di identificazione automatica). - 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) di classe A rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II. 2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione. 3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, e' soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.». «Art. 9-bis (Rete AIS nazionale.). - 1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'art. 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo, garantendo la necessaria copertura radioelettrica. 2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 9. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale. 4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale. 5. Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.». |
| Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle societa'. 2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al sistema a terra della societa' avente la stessa funzione. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Azzolina, Ministro dell'istruzione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 15: - Il testo del comma 4 dell'art. 154 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita: «4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, abrogato dal presente decreto, recava: «Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita'». |
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