IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102; Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacita' della flotta tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca; Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e, in particolare, l'art. 12; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 con il quale e' stata vietata la pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2019; Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Reparto pesca del Corpo delle Capitanerie di porto - del 17 ottobre 2019, prot. n. 16154 con la quale si evidenzia che la pesca indiscriminata della specie oloturia potrebbe causare gravissimi e irreparabili danni all'ecosistema marino, nonche' una conseguente diminuzione della biodiversita' ed alterazione degli equilibri ecologici e si propone la reiterazione del divieto di cui al citato decreto ministeriale 27 febbraio 2018; Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine; Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione puo', con proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche; Considerato che, in particolare, il prelievo delle oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere l'applicazione del principio di precauzione ai sensi dell'art. 174 del Trattato di Amsterdam, che ha modificato l'art. 130 R del Trattato di Maastricht; Tenuto conto delle evidenze scientifiche dell'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di Roma - dalle quali si rileva il ruolo ecologico delle oloturie e che un eventuale autorizzazione allo sfruttamento potrebbe portare ad un impatto severo in aree riconosciute come ecologicamente di grande pregio («strutturanti dell'habitat»), con effetti negativi sulla biodiversita' ed i servizi ecosistemici, ivi inclusi gli equilibri che sostengono la produttivita' delle specie commerciali; Rilevato il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi; Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare il divieto della pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2020, in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell'emanazione di provvedimenti strutturali in materia;
Decreta:
Art. 1
1. Dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, e' fatto divieto di pescare (catture bersaglio o accessorie), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie). 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2020 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2019
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 505 |