Gazzetta n. 137 del 29 maggio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 aprile 2020 |
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri delle varieta'», al fine di permettere l'identificazione delle varieta' medesime; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 (S.O.) del 2 giugno 1997 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi; Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2011 recante attuazione della direttiva 2008/72/CEE del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi a eccezione delle sementi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione; Ravvisata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2019/990/UE e modificare conseguentemente la citata normativa nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, di cui alle premesse, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto. |
| Allegato I ALLEGATO III Elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei «registri di varieta'» e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
A-tavola
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III
2. peso minimo del campione (grammi)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato IV ALLEGATO A (previsto dall'articolo 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato V Elenco generi e specie
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di cui alle premesse, al punto II, colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore, lettera A) ortive, la tavola A e' sostituita da quella all'allegato II al presente decreto. |
| Art. 3
1. All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di cui alle premesse, alla lettera F) piante ortive, il punto 2, peso minimo del campione e' sostituito da quello all'allegato III al presente decreto. |
| Art. 4
1. L'allegato A del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, di cui alle premesse, e' sostituito da quello all'allegato IV al presente decreto. |
| Art. 5
1. L'allegato I del decreto ministeriale 14 aprile 1997, di cui alle premesse, e' sostituito da quello all'allegato V al presente decreto. |
| Art. 6
1. All'allegato II del decreto ministeriale 14 aprile 1997, di cui alle premesse, i termini «Allium ascalonicum» sono sostituiti da «Allium cepa - gruppo aggregatum»; i termini «Allium cepa» sono sostituiti da «Allium cepa - gruppo cepa»; i termini «Brassica pekinensis» sono sostituiti da «Brassica rapa - gruppo cavolo cinese»; i termini «Lycopersicon lycopersicum» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum». Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2020.
Roma, 29 aprile 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 435 |
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