Gazzetta n. 138 del 30 maggio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 6 maggio 2020 |
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilita' anno 2020. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione; Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2020 la ripartizione delle risorse assegnate al predetto Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione; Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; Visto l'art. 1, comma 21 della citata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2019, n. 166, concernente l'individuazione delle modalita' di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2019, n. 216, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' di 10 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2019, assegnata, al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal predetto art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017; Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e' stata assegnata un'ulteriore dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; Considerato pertanto che la dotazione del predetto Fondo nazionale ammonta, per l'esercizio finanziario 2020, a complessivi 60 milioni di euro; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto in particolare l'art. 65, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9, 5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita' 2019; Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere ad un immediato riparto della dotazione complessiva di 60 milioni di euro relativa all'annualita' 2020 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti adottati con riferimento al riparto dell'annualita' 2019 di cui al citato decreto ministeriale 4 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto indicato nelle premesse, la disponibilita' complessiva di 60 milioni di euro relativa all'anno 2020 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'importo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 20 della citata legge n. 205 del 2017 e, per l'importo di 50 milioni, a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234 della citata legge n. 160 del 2019 e' ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le regioni, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa. 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa nelle singole realta' locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge n. 431 del 1998 le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2310 |
| Allegato
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)
Ripartizione della disponibilita' 2020 (60 milioni di euro) Parte di provvedimento in formato grafico |
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