Estratto determina AAM/AIC n. 61 del 25 maggio 2020
Procedura Europea n. FR/H/0692/001/MR, FR/H/0692/001/IB/001 e FR/H/0692/001/IA/002. Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CONDROSULF UNIDIE, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare di A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia 2, 26900 - Lodi, Italia. Confezione: «1200 mg gel orale» 14 bustine da 8 g in PAP/AL/PE - A.I.C. n. 048027015 (in base 10) 1FTPD7 (in base 32). Confezione: «1200 mg gel orale» 30 bustine da 8 g in PAP/AL/PE - A.I.C. n. 048027027 (in base 10) 1FTPDM (in base 32). Forma farmaceutica: gel orale. Validita' prodotto integro: trenta mesi. Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Composizione: principio attivo: Condroitin solfato sodico 1200 mg per bustina Eccipienti: Xilitolo, benzoato di sodio (E210), sorbato di potassio, cellulosa microcris.tallina, aroma di vaniglia*, aroma di caramello**, acqua purificata. * composizione dell'aroma di vaniglia: gomma d'acacia (E414), maltodestrina, eliotropina, vanillina, colorante vaniglia. ** composizione dell'aroma di caramello: 2,3-pentanedione, 4'-metilacetofenone, 6-metilcumarina, acetanisolo, acetoina, cinnamato di benzile, butil-butirril-lattato, acido butirrico, acido decanoico, etilmaltolo, etilvanillina, gamma-ottalattone, gamma-valerolattone, guaiacolo, eliotropina, acetato di laurile, meta-dimetossibenzene, metil para-tert-butilfenilacetato, amido di mais ceroso modificato (E1450), acido ottanoico, para-metossibenzaldeide, propilenglicole (E1520), tolualdeidi (miscela orto, meta, para), estratto di vaniglia, maltodestrina da mais ceroso. Produttore responsabile del rilascio dei lotti: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Italia. Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico con effetto ritardato dell'osteoartrosi dell'anca e del ginocchio
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |