Gazzetta n. 139 del 1 giugno 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Geilofen»


Estratto determina AAM/AIC n. 65 del 27 maggio 2020

Procedura europea n. ES/H/0578/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GEILOFEN nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Geiser Pharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Camino Labiano n. 45B - 31192 Mutilva Alta, Navarra, Spagna.
Confezioni:
«8,75 mg pastiglie gusto arancia» 8 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783015 (in base 10) 1DMQK7 (in base 32);
«8,75 mg pastiglie gusto arancia» 12 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783027 (in base 10) 1DMQKM (in base 32);
«8,75 mg pastiglie gusto arancia» 16 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783039 (in base 10) 1DMQKZ (in base 32);
«8,75 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783041 (in base 10) 1DMQL1 (in base 32);
«8,75 mg pastiglie gusto arancia» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783054 (in base 10) 1DMQLG (in base 32).
Forma farmaceutica: pastiglie.
Validita' prodotto integro: due anni.
Condizioni particolari per la conservazione: non sono richieste precauzioni particolari per la conservazione.
Composizione:
ciascuna pastiglia contiene:
principio attivo: 8,75 mg di flurbiprofene;
eccipienti: isomalto (E953), maltitolo (E965), rosso cocciniglia (E124), giallo arancio (E110), acesulfame potassio (E-950), macrogol 300 (E-1521), aroma di arancia (limonene [50,0%-100%], decanale [0,0%-10%] citrale, citronellolo [0,1%-1,0%]), levomentolo.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Campus Empresarial Lekaroz n. 1 - 31795 Lecaroz, Navarra, Spagna.
Indicazioni terapeutiche: «Geilofen» e' indicato per il sollievo sintomatico a breve termine del mal di gola negli adulti e nei bambini sopra i dodici anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.