IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale; Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2020 nelle seguenti misure: a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2020; b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2020 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2020
Il Ministro: Gualtieri |