L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 10 marzo 2020; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013; Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 26922 del 10 gennaio 2018, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. n. 27580 del 7 marzo 2019, con la quale l'Autorita' ha confermato la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Considerate le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorita', che consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita', per l'anno 2020, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2020;
Delibera:
1. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro. La presente delibera verra' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 10 marzo 2020
Il presidente: Rustichelli Il segretario generale: Arena |