Gazzetta n. 140 del 3 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 30 aprile 2020
Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e, in particolare, gli articoli 71-septies e 71-octies;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 90, il quale prevede che «la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e' destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della medesima legge» e che «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonche' le modalita' attuative della disposizione»;
Rilevato che la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e' pari ad euro 13.536.000;
Visto il parere della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, reso nella fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, che invita a destinare le risorse di cui all'art. 90 del medesimo decreto-legge prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori;
Tenuto conto degli elementi forniti dagli organismi di gestione collettiva operanti nel settore del diritto d'autore, LEA-liberi autori editori e SIAE-Societa' italiana autori e editori, pervenuti in riscontro alla nota del Mibact - Direzione generale biblioteche e diritto d'autore prot. n. 6852 del 9 aprile 2020, e di quelli inviati da ITSRIGHT, organismo operante nel settore dell'intermediazione del diritto connesso, nonche' delle altre interlocuzioni avute con il nuovo IMAIE e con altri soggetti intermediari;
Viste le note in data 27 aprile 2020 inviate dalla SIAE e da LEA, in riscontro alla nota del Capo di Gabinetto di pari data, riguardanti i criteri di riparto delle risorse destinate ai lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' operative per la ripartizione e l'erogazione delle risorse di cui all'art. 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a valere sulla quota di cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. La quota di cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro, e' cosi' ripartita:
a) il 50%, pari a euro 6.768.000, e' destinato agli autori;
b) il 45%, pari a euro 6.091.200, e' destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
c) il 5%, pari a euro 676.800, e' destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito «mandatari»).
 
Art. 3

Risorse destinate agli autori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2018:
a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.
2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' pari al 50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Societa' italiana autori e editori (di seguito: «Siae»), apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (di seguito: «Ministero») e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it.
4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 8.
5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva. Nei dieci giorni successivi, alla Siae e gli altri organismi di gestione collettiva, riscontrano, con riferimento agli autori di rispettiva pertinenza, il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e certificano il reddito autorale. Nel caso di autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti e' svolta dalla Siae sulla base della domanda e, in tali casi, il reddito autorale deve risultare nella medesima domanda presentata ai sensi del comma 4.
6. Gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Siae. La Siae effettua il calcolo del valore teorico da erogare con riferimento ai singoli autori di propria pertinenza.
7. Sulla base dei contributi teorici di cui al comma 6, la Siae verifica l'effettiva capienza e qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l'anno 2018 inferiore a 9.000 euro.
8. All'esito delle verifiche di cui al comma 7, la Siae traferisce agli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.
 
Art. 4

Risorse destinate agli artisti interpreti ed esecutori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo nell'anno 2018 non superiore a 20.000 euro;
b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2018, ovvero
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da organismi di gestione collettiva abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie televisive o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019.
2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae, apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it
4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun organismo di gestione collettiva devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione.
5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali, nei dieci giorni successivi, verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria.
6. La Siae trasferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.
 
Art. 5

Risorse destinate ai mandatari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto ai lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di nazionalita' italiana e residenti in Italia alla data del presente decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e sia regolarmente in corso alla data del presente decreto.
2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it.
4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6.
5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali nei dieci giorni successivi verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, e, in particolare, i compensi di tipo professionale, la vigenza ed efficacia del contratto di mandato di rappresentanza e il relativo oggetto. Gli organismi di gestione collettiva comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria con riferimento ai singoli mandatari di rispettiva pertinenza. La Siae compie le medesime verifiche con riferimento ai mandatari di propria competenza.
6. La Siae effettua il calcolo del valore da erogare ai mandatari ammessi al beneficio e traferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza. Il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.
 
Art. 6

Disposizioni comuni

1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, e 5 per le tre categorie di soggetti beneficiari, per tutti i soggetti richiedenti e' richiesta l'assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralita' professionale o per uno dei reati di cui agli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi. La causa ostativa non opera quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
2. Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi, le autocertificazioni a corredo delle domande sono trasmesse, entro trenta giorni dal loro ricevimento, dalla Siae e dagli altri organismi di gestione collettiva, all'Agenzia delle entrate per le verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria di cui alla lettera a) e in quella di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, al medesimo e' attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due, calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto.
4. I contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari.
 
Art. 7

Sanzioni

1. Qualora venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito ad apposite comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, il soggetto gestore erogante dispone l'immediata revoca del beneficio trasmettendo alla Agenzia delle entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, piu' interessi e sanzioni di legge
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al presente decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con le sanzioni previste per le false dichiarazioni all'amministrazione dello Stato.
 
Art. 8

Monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'erogazione delle somme di cui al presente decreto, la Siae e gli altri organismi di gestione collettiva trasmettono alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero una relazione complessiva sull'intervento, contenente, tra l'altro, l'elenco dei beneficiari, divisi per categoria, e le somme erogate.
 
Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura a tal fine necessaria.
2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero, alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero relativo alle modalita' per la presentazione delle domande e' adottato entro cinque giorni dalla avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 aprile 2020

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1368