Gazzetta n. 141 del 4 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2020
Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008»;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita', ed in particolare gli articoli 4, 13 e 14 che prevedono la non applicazione delle sanzioni nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine stabilito;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela delle liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;
Considerate le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficolta' degli agricoltori per l'espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari e nazionali;
Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' concessa dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di prorogare al 15 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande e al 30 giugno 2020 il termine per comunicare le modifiche alla domanda unica;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1
Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure
di sviluppo rurale

1. Per l'anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e' fissato al 15 giugno 2020.
2. Per l'anno 2020, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2020.
3. Per l'anno 2020, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Per la presentazione delle domande oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 511
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020.
Data la situazione di crisi determinatesi anche nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficolta' degli agricoltori a recarsi nei competenti uffici per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti comunitari e nazionali, si e' ritenuto di recepire, per l'anno 2020, la facolta' concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di posticipare, per l'anno 2020, i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorita' di gestione di posticipare i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale.
Oneri eliminati:
denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti:
denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.