Gazzetta n. 141 del 4 giugno 2020 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 29 maggio 2020
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 6, 60 e 67;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare il comma 8-ter, introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visti l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e l'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 ed adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni;
Viste le «Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della Posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98;
Viste le «Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138;
Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle audizioni del pubblico ministero contabile, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Su proposta del Procuratore generale, sentiti i Procuratori regionali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispongono le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle audizioni, da parte del pubblico ministero contabile, dei soggetti informati di cui all'art. 60 e del presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del Codice della giustizia contabile medesimo.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 3

Audizioni in videoconferenza

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 85, comma 8-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020, al fine di contenere il rischio di esposizione al COVID-19 per tutte le persone comunque coinvolte, le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilita' della Corte dei conti.
2. L'invito a presentarsi per l'audizione personale, di cui all'art. 60, comma 2 del Codice della giustizia contabile o l'atto di fissazione dell'audizione di cui all'art. 67, comma 3 del medesimo Codice contengono l'avviso dello svolgimento dell'audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalita' ed invitando gli interessati a comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare alla sessione in videoconferenza.
3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro difensori non dispongano di dispositivi o connettivita' idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo svolgimento dell'incombente, una postazione presso una sede della Procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all'art. 56 del Codice della giustizia contabile, secondo modalita' da concordare.
4. Nell'audizione il Magistrato, con l'assistenza del funzionario o dell'appartenente agli organi di cui all'art. 56 del Codice della giustizia contabile incaricato della verbalizzazione, verifica la funzionalita' del collegamento nonche' le presenze; si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e del loro consenso all'utilizzo del collegamento da remoto.
5. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualita' non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilita' od impossibilita' di uno dei difensori o del soggetto sentito ad effettuare il collegamento, il pubblico ministero procedente disporre la sospensione, il differimento o la rinnovazione dell'audizione con diverse modalita'.
6. Il verbale dell'audizione in videoconferenza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale.
7. Il pubblico ministero puo' disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal verbalizzante la firma digitale.
 
Art. 4

Decorrenza

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resta in vigore sino al 31 luglio 2020.
Roma, 29 maggio 2020

Il Presidente: Buscema