Gazzetta n. 142 del 5 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 20 maggio 2020
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualita' di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio e' presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio salumi DOP Piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della Coppa Piacentina DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo.
Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, e' portato ad evitare stazionamenti in prossimita' del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore.
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Coppa Piacentina» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa Piacentina», registrata in qualita' di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della «Coppa Piacentina» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 20 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: Abate
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», ai sensi
dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 16 settembre 2014, e' cosi' modificato:
Art. 6 e' integrato con la seguente frase:
«Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Coppa Piacentina al di fuori della zona di trasformazione indicata all'art. 2, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo».
La presente modifica sara' in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del l° febbraio 2020 e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.