Gazzetta n. 143 del 6 giugno 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione
dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione delle predette attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato.
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo.
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneita' previsti al termine di ogni classe con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo' essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale gia' in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L'attivita' di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la meta' al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante meta' al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 8, 10,
16, 17, 18 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, recante «Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112 S.O.
«Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - 1. La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la
valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che
indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita'
alternative all'insegnamento della religione cattolica
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione
e' integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I
docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato
e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni
di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da
suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto
previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3
dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998,
n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione
di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in
cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso
dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno
con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica, la valutazione delle attivita'
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne
avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.»
«Art. 5 (Validita' dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di primo grado). - 1. Ai fini della validita'
dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle
alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno
tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con
delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente
documentati, purche' la frequenza effettuata fornisca al
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla
valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
nel caso in cui non sia possibile procedere alla
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza,
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti,
la non validita' dell'anno scolastico e delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Art. 6. Ammissione alla classe successiva nella
scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo
del primo ciclo
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di
primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del
presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o
all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali
delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per
le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del
primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o
dall'alunno.»
«Art. 8 (Svolgimento ed esito dell'esame di Stato). -
1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le
abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o
dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e' costituita la commissione
d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe
terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per
ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di
Presidente il dirigente scolastico, o un docente
collaboratore del dirigente individuato ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza
di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione
scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il
coordinatore delle attivita' educative e didattiche.
3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove
scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i
criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le
competenze definite nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella
quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la
padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico
matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze
acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle
lingue straniere studiate.
5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le
conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare
attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione
di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza,
delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad
indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della
sottocommissione, la valutazione finale complessiva
espressa con votazione in decimi, derivante dalla media,
arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei
voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame
si intende superato se il candidato consegue una votazione
complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di
dieci decimi puo' essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all'unanimita' della commissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti
tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte
e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad
una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati
dal consiglio di classe, la commissione prevede una
sessione suppletiva d'esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici
mediante affissione all'albo della scuola.»
«Art. 10 (Esami di idoneita' nel primo ciclo e
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
dei candidati privatisti). - 1. L'accesso all'esame di
idoneita' per le classi seconda, terza, quarta e quinta
della scuola primaria e per la prima classe della scuola
secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro
il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame,
abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il
settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di eta'.
2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e'
consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso
anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano
rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i
genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a
presentare annualmente la comunicazione preventiva al
dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne
e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del
quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al
successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualita' di
candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.
Sostengono altresi' l'esame di idoneita' nel caso in cui
richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L'esito dell'esame e' espresso con un giudizio di
idoneita' ovvero di non idoneita'.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualita' di
candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31
dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono
l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano
conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati
che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola
secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i
candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui
all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o
paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,
fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed
Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono
l'esame di idoneita' ove intendano iscriversi ad una scuola
statale o paritaria.»
«Art. 16 (Commissione e sede di esame). - 1. Sono
sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi
frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli
istituti statali e gli istituti paritari a cui sono
assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14,
comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza
annuale di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il
percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o
in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente
comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie sede di esami sono costituite commissioni
d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente
esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri
esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri
interni. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova
scritta. I commissari e il presidente sono nominati
dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri
determinati a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ad ogni
classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati.
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito
l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono
accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola
secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti
definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche
azioni formative per il corretto svolgimento della funzione
di presidente.
6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
commissione a maggioranza assoluta.
Art. 17. Prove di esame
1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici
maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La
commissione tiene conto di detto documento
nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere
nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
Essa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La prova puo' essere strutturata
in piu' parti, anche per consentire la verifica di
competenze diverse, in particolare della comprensione degli
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi,
oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline
caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad
accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
dal profilo educativo culturale e professionale della
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel
rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare,
per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione
delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma
5, sono definite le griglie di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18,
comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze
e le abilita' acquisite dai candidati e le competenze
nell'impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate
annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale
disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici
indirizzi di studio e le modalita' organizzative relative
allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda
prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte
elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi
dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali
acquisite dal candidato. Una parte della prova e'
predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le
specificita' del Piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale della studentessa o dello studente. A tal
fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.
107, propone al candidato di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti, problemi per verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle
singole discipline, la capacita' di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in
maniera critica e personale anche utilizzando la lingua
straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone,
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel
percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o
l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle
attivita' relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel
documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu'
prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla
commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una
sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalita' di svolgimento degli stessi.
Art. 18. Esiti dell'esame
1. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un punteggio finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al
colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per
il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo
di quaranta punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti
punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti
punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la
ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove
previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici
percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di
accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di
prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di
autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio
delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati,
all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del
medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di sessanta centesimi.
5. La commissione d'esame puo' motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove
d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto
per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio
finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e'
pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della
classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con
la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato
superamento dell'esame stesso.»
«Art. 20 (Esame di Stato per le studentesse e gli
studenti con disabilita' e disturbi specifici di
apprendimento). - 1. Le studentesse e gli studenti con
disabilita' sono ammessi a sostenere l'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto
disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe
stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse
hanno valore equipollente all'interno del piano educativo
individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa
alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli
interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano
educativo individualizzato e con le modalita' di
valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore
equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma
finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove
differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la
correzione delle prove d'esame, la commissione puo'
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che
hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno
scolastico.
4. La commissione potra' assegnare un tempo
differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del
candidato con disabilita'.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',
per i quali sono state predisposte dalla commissione prove
non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano
educativo individualizzato o che non partecipano agli esami
o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un
attestato di credito formativo recante gli elementi
informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso
di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di
studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva
destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali,
ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita'
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate
e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle
affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai
candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e
dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'
partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo
19. Il consiglio di classe puo' prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove
e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo
specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo
13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi
forniti dal consiglio di classe, tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive
adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita'
didattiche e le forme di valutazione individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i
candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di
quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano
didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti
funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga
pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma
finale non viene fatta menzione dell'impiego degli
strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che
hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola
dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera,
la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia
oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel
diploma finale non viene fatta menzione della dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita' del disturbo di
apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la
studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del consiglio di classe, sono
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e
seguono un percorso didattico differenziato. In sede di
esame di Stato sostengono prove differenziate, non
equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso
svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di
credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati,
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate
e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle
affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano
alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe
puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con
il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli
studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua
inglese.»
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 4,
e 7 dell'art. 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante
«Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191
«5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni
che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione
finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno
e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe
sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito
la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione
dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e'
comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi
didattici programmati per il recupero delle carenze
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione
dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero
delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del
medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo,
procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno
e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della
classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.»
«7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo
grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante «Disposizioni
per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
2008, n. 19.
«Art. 2 (Criteri e procedure). - 1. La valorizzazione
dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi
di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.
2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle
specifiche discipline nella loro diversita' e varieta', ad
aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e
delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico
e professionale.
3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e'
organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa
a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo
procedure, fatte salve le specificita' di settore, che
assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari
opportunita' determinati dalle variabili di genere, di
cultura, di lingua e di disabilita'.
4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia
le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i
risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come
nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme
particolari di collaborazione tra studenti.
5. Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere
altresi' considerato il conseguimento di certificazioni di
competenze ad elevato livello di standardizzazione e con
validita' internazionale collegabili ai percorsi di
istruzione, come puo' avvenire nel campo delle lingue
straniere e delle tecnologie informatiche.
6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo'
inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli
studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di
studi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 e del
comma 10 dell'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
«Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione).
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle
modalita' di coordinamento con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.»
«10. Al fine della definizione dei PEI e della
verifica del processo di inclusione, compresa la proposta
di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure
di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento,
presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi
di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.»
- Si riporta il testo degli articoli 7, 13, comma 2,
14, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62.
«Art. 7 (Prove nazionali sugli apprendimenti delle
alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo
grado). - 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle
attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua
rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate,
computer based, volte ad accertare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti in italiano,
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni
nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono
effettuate nella classe terza della scuola secondaria di
primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente
decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo
di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e
forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento
dell'efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i
livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento
sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti
con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue,
eventualmente in convenzione con gli enti certificatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il
mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta
requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo
ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati
assenti per gravi motivi documentati, valutati dal
consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva
per l'espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle
rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni
scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.»
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). -
(Omissis).
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E'
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo
studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso,
alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita',
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella
relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di
religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e'
espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
il voto espresso dal docente per le attivita' alternative,
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale.»
Art. 14. Ammissione dei candidati esterni
(Omissis).
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei
candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle
materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o
dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono
altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal
piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di
idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque
titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il
superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e'
sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto,
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale
il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda
di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo
uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo,
nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra
le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e
il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo
svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza
scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O
«6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della
Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione
professionale eventualmente prevista possono essere
conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova,
anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali,
ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del
prescritto corso di formazione iniziale, purche' il
candidato sia in possesso di idonea documentazione
attestante l'avvenuta presentazione della relativa
istanza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge della
provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11,
recante «Secondo ciclo di istruzione e formazione della
Provincia Autonoma di Bolzano», pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Trentino-Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39.
«Art. 6 (Corsi per adulti). - 1. I corsi per adulti
finalizzati al conseguimento di un titolo di studio si
realizzano sulla base di specifici modelli formativi, i cui
criteri e modalita' organizzative sono stabiliti dalle
indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.
2. I corsi per adulti finalizzati all'acquisizione di
qualifiche, di diplomi professionali e di titoli di studio
rilasciati dalle scuole dell'istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a),
b), c) e d), sono organizzati ai sensi della normativa
provinciale vigente in materia.»
- Si riporta il testo all'articolo 16 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.
«Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende
sanitarie locali, individuano azioni per garantire il
diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per
i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono
avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento
del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione
domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
«Art. 3 (Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni). - (Omissis).
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme
contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi
di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel
limite massimo di euro 138.000.000.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007, n.
208
«3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la
corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di
Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo
onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.
214.
«2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, le parole da ", provinciale" fino a
"interregionale." sono sostituite da: "e provinciale.".
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' ridotta di euro 8,1
milioni a decorrere dall'anno 2014.»
- Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
 
Art. 2
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di comprensione del testo in lingua inglese.
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese.
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonche' per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare ».
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili;
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d-bis) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonche' di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo».
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente della scuola secondaria»
pubblicato in G.U. 30 ottobre 2019, n. 255, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado,
finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e'
altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal
presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1,
bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti,
e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla
definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria
di vincitori, distinta per regione e classe di concorso
nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi
ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di
definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al
comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le
regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le
quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai
sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite
annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei
vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della
graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito
dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018,
per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad
esaurimento nella quota destinata ai concorsi,
all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati,
fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la
procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e'
destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai
soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno
scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di
sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza di
specializzazione e' considerato valido ai fini della
partecipazione alla procedura straordinaria per la classe
di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera
b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di
servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con
riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La
riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio
relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le
condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro
il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra
quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di
concorso o nella tipologia di posto per la quale si
concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta,
il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto
previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto
l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi
precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e'
preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Il predetto servizio e' considerato se
prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe
di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo
articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura,
unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi
e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei
percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti
riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6,
secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli
ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al
comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura
di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno
sia per una classe di concorso. E' consentita la
partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al
comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima
classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da
svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di
concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono
partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori,
sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla
lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma
11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla
lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di
formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da
svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di
concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono
partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei
soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle
lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,
possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle
condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori
della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma
in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi'
conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo,
alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di
cui alla lettera e) purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso
una istituzione scolastica o educativa del sistema
nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita'
della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera
c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed
esami, per la scuola secondaria.
11. La procedura di cui al presente articolo e'
bandita con uno o piu' decreti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando
definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico
scientifico incaricato di predisporre e di validare i
quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e
d), in base al programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi
attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di
cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per
regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di
valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9,
lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per
la partecipazione alla procedura di cui al comma 1,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere
derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme
riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11,
lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennita',
gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente
natura non regolamentare, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori,
durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a
carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che
precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e
di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o
equivalente, nonche' i contenuti e le modalita' di
svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei
comitati di valutazione con non meno di due membri esterni
all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente
scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque
denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di
cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g),
ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della
finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' le
modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova,
qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di
cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo
1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai
candidati che superano il predetto periodo si applica
l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo
periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.
16. Il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento non da' diritto ad essere assunti alle
dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a
tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, i posti del personale docente ed educativo
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del
presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili
per l'immissione nei ruoli del personale docente o
educativo possono presentare istanza al fine
dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di
pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i
predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna
graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le
modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui
al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte
per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque
titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai
rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento
periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del
presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo».
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti
salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma
3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal
citato comma 17-octies del presente articolo.
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi
del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge
13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un
ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei
candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli
elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami,
banditi con i decreti direttoriali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri
105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 16 del 26
febbraio 2016, con la necessita' di mantenere la
regolarita' dei concorsi ordinari, per titoli ed esami,
previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati
nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti
possono, a domanda, essere inseriti in una fascia
aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma
1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di
cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado, anche in una regione diversa
da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco
aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attuative del presente
comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso
ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1,
nonche' ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, per la
scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi
negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i
soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso
di conseguimento del relativo titolo di specializzazione
entro il 15 luglio 2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti
dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili
al 31 agosto 2019, per i quali non e' stato possibile
procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di
soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale
fine, in considerazione dei tempi di applicazione
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato,
che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai
predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I
soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e
la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le
autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a posti
di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di
euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni
annui a decorrere dall'anno 2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal
seguente:
«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021».
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater,
18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per
l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro
10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del
comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari, per titoli ed
esami, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di
valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di
dottorato di ricerca e' attribuito un punteggio non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i
titoli.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»
- Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
e' pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020.
- Si riporta l'articolo 37 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella G.U. 9 maggio
2001, n. 106, S.O.:
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche
e di lingue straniere nei concorsi pubblici (Art. 36-ter
del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs
n. 387 del 1998)). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i
bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in
relazione al profilo professionale richiesto, di altre
lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le
modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita'
per l'accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
non si applica.»
- Si riportai il comma 202 dell'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella G.U. 15
luglio 2015, n. 162.:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
recante «Regolamento concernente: «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella G.U. 31
gennaio 2011, n. 23/L.
- Si riporta l'articolo 11, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico», pubblicata nella G.U. 10 maggio
1999, n. 107:
«Art. 11 (Disposizioni varie). - 1. Al testo unico
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai
docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti:
«dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;
b)
c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli
orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;
e)
f)
2. I docenti che abbiano superato le prove del
concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso
ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva,
possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in
possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e
l'assegnazione della sede avverranno sulla base di
graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle
relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma
1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e
modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei
limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e
destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in base alle norme vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori
dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra,
all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche
qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano
state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con
riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate
di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del
Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del
18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e
che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur
essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini
dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati
nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2
giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo
disposte nella scuola materna e nella scuola media, in
esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado,
sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima
applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti
delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi
dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 .
Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti
conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti
delle predette dotazioni organiche non si procede ad
ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a
posti di preside negli istituti professionali di Stato,
indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione
del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide
per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno
scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi
ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi
per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite
dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6
della presente legge, si intendono effettuati alle predette
graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i
corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale
nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico
1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo
specifico insegnamento di strumento musicale costituisce
integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I
docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i
posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A
tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo
l'espletamento della sessione riservata di cui al
successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale
nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e' subordinata al superamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da
indire per la nuova classe di concorso ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga
a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b)
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media
e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di
educazione musicale nella scuola media, mantenuti in
servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20
maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e
dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono
gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei
posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in
ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita'
territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore
disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato
risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di
passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono
effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti
inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma
6, della presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10
hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto
insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, con
precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie
nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo
ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la
retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma
1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale del
comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1°
gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di
cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal
1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione della presente legge.
13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del
testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con
valore abilitante la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo della scuola e'
garantita in modo cumulativo o alternativo.
14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e'
da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non
di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino
al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
di preside incaricato» sono soppresse;
b)
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per
cento».»
- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002», pubblicato nella G.U. 4 luglio 2001, n. 153.:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina . A regime entro lo stesso
termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi
di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la
medesima data i dirigenti territorialmente competenti
procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e
fino al termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali .
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3.»
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
« Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'articolo 1,commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' pubblicato in G.U. 16 maggio 2017,
n. 112. S.O.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n.
1084, reca «Approvazione delle graduatorie di selezione del
personale docente e ATA da destinare all'estero».
- Il decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto
2013, n. 4055, reca «Approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui
al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza MAE n. 5300/12
e successive rettifiche relative alle scuole europee».
- Il decreto 25 novembre 2013, n. 4944, del Ministero
degli affari esteri reca «Approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui
al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all'Ordinanza MAE n. 5300/12,
e successive rettifiche relative alle iniziative ed alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle
istituzioni scolastiche ed universitarie estere».
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64:
«Art. 24 (Assegnazioni temporanee e invio in
missione). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo'
inviare, per esigenze di servizio, personale docente e
dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso
scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate
dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno
scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili. Il personale di cui al presente comma e'
individuato sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 19 comma 4. Il personale e' collocato fuori
ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la
sede occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio
il personale necessario alla formazione delle relative
commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel
territorio nazionale.»
- Si riportano gli articoli 151 e 188, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»,
pubblicato nella G.U. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
«Art. 151 (Adozione libri di testo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono
essere adottati, secondo modalita' stabilite dal
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
d'interclasse.»
«Art. 188 (Adozione dei libri di testo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono
essere adottati secondo modalita' stabilite da apposito
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
di classe.»
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella G.U. 30 aprile
2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il comma 121 dell'art. 1 della citata
legge 13 luglio 2015, n. 107.
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita'
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione
di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria ne' reddito
imponibile.»
- Si riporta l'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID 19», pubblicato nella G.U. 17 marzo 2020, n. 70.
Edizione straordinaria.:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in malattia o in
quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo'
essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti
dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2,
della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro
agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal
servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva
di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel
limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le
parole: «di qualunque durata,» sono inserite le seguenti:
«ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero
in strutture del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica
e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in
presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020,
produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonche' le autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al
presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma
1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di
fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto
stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi
e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro
dipendente della medesima amministrazione di appartenenza,
senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento
o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in
forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo
gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a
termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini
temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse
dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita'
telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il
conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si
istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui
ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative
alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,
fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al
COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento
dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti
esigenze di funzionalita' delle amministrazioni
interessate, il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, con provvedimento dei responsabili di livello
dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza,
adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle
amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato,
agli effetti economici e previdenziali, al servizio
prestato, con esclusione della corresponsione
dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non
e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio
per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in licenza
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei
giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in
ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui
all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente
della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168
del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale
integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e
dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza
di cui al presente comma costituisce servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non
corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove
prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione
delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono
provvedere i competenti servizi sanitari.»
- Si riporta il comma 62 dell'articolo 1 della citata
legge 13 luglio 2015, n. 107.
«62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.»
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella G.U. 29
dicembre 2014, n. 300. S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta l'articolo 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
- Si riporta l'articolo 4 della citata legge 3 maggio
1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico», pubblicata nella G.U. 10 maggio
1999, n. 107, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo .
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee .
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti .
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis .
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter: I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico .
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il
Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.»
- Si riporta l'art. 1-quater del citato decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante « Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella
G.U. 30 ottobre 2019, n. 255, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-quater (Disposizioni urgenti in materia di
supplenze). - 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione
degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno
scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie
provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la copertura di
cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di
cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso».
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto
nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza
fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola
secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in
possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera
b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».»
- Si riporta l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti», pubblicata nella G.U. 14
gennaio 1994, n. 10.:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 ;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato ;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro .
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico .
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma
.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate .
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni .
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni .
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti .
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Si riporta l'articolo 5, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa a norma
dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.:
«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). -
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni,
dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di
autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo
i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di
personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione
giuridica o della base stipendiale del personale statale in
servizio;
e) accordi in materia di contrattazione
integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi
della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli
accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e
periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da
parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti
di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o
organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed
altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita'
delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in
tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero
aventi carattere di complementarita' rispetto alla
programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le
disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti
assoggettati al controllo di cui al periodo precedente .
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti
al controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per
l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita'
contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti
per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti
soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere
b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici
di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa
e contabile.
3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e
c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo
qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste
dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.
3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui
fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono assoggettati al
solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni
dal ricevimento degli stessi.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui
all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo
della Corte dei conti.»
- Si riportano i commi 117 e 119 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«117. Il personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte
del dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla
base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate
dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.»
«119. In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova,
non rinnovabile.»
 
Art. 2 - bis
Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicita' percorsi abilitanti, di seguito denominato «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
2. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facolta' di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' di funzionamento, incluse le modalita' di espressione dei pareri, nonche' la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 2 - ter
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.
 
Art. 3
Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e' prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «quarantacinque», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «venti»;
b) la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170.:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del
sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche'
sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e
indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie
che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione
e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva
che rappresenta il personale delle scuole statali nei
consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza
di almeno una unita' di personale per ciascun grado di
istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra
esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,
della scuola, dell'universita', del lavoro, delle
professioni e dell'industria, dell'associazionismo
professionale, che assicurino il piu' ampio pluralismo
culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla
Conferenza unificata Stato-regioni citta' e autonomie
locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R. 20 gennaio
1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della
provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 15
luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad
esprimere il parere sui progetti delle due province
concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e
gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il
relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi
compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le
elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado,
nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del
consiglio."
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Organi, struttura, e funzionamento del
Consiglio superiore della pubblica istruzione). - 1. Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in
carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresi' l'ufficio di
presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti
eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale
sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalita' di
svolgimento dei lavori; la composizione e le modalita' di
elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli
affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal
regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea
ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un
terzo dei suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine
ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per
motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un
termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a
dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello
inferiore assegnato dal Ministro, si puo' prescindere dal
parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il
Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi
e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica
istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il personale
chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce,
nei casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria
amministrativa e organizzativa alla quale e' preposto un
dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.»
 
Art. 4
Sospensione delle prove concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 87, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 4 - bis

Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
b) le parole: «anche in regioni diverse» sono sostituite dalle seguenti: «anche in una regione diversa».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 18-bis, del
citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
come modificato dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della
giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 87, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari

1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190,
S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
S.O.
- La legge 11 gennaio 1979, n. 12 «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n.
20.
- Si riporta l'art. 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1992, n. 305, S.O:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.»
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
- Si riporta il Capo I del Titolo IV della legge 31
dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, reca: «Tirocinio
Professionale».
- Si riporta l'articolo 8, del decreto del Ministro
della giustizia 17 marzo 2016, n. 70 «Regolamento recante
la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2016, n.
116.:
«Art. 8 (Poteri di vigilanza e controllo e rilascio
del certificato di compiuta pratica). - 1. Il consiglio
dell'ordine accerta e promuove la disponibilita' tra gli
iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli
enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri
studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il
tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro
possibilita', ad accogliere nel proprio studio i
praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della
professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei
principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento
del tirocinio e' affidata al consiglio dell'ordine presso
cui il praticante e' iscritto.
4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti
di vigilanza anche mediante verifica del libretto del
tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni
dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio.
Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito
ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di
quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato
allo studio delle controversie e alla redazione di atti e
pareri. Richiede al praticante la produzione della
documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento
di attivita', nonche', nel caso di svolgimento del
tirocinio secondo le modalita' alternative previste dalla
legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a
dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresi', la
sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9,
lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da
valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad
un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al
momento della iscrizione al registro.
5. Delle attivita' di controllo svolte nel corso
dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti
nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per
l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche
attraverso il deposito o la previa trasmissione in via
telematica di apposita relazione.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio
dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il
certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la
verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non
rilascia il certificato. In questo caso il praticante e
l'avvocato presso il quale e' svolto il tirocinio devono
essere sentiti. I consigli hanno facolta' di non
convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole
del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.
7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre
2012, n. 247.»
- Si riporta l'articolo 101, del citato decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 101 (Misure urgenti per la continuita'
dell'attivita' formativa delle Universita' e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni dei
regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali
per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno 2020. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle
attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche'
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, le attivita' formative e di servizio agli studenti,
inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita'
di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con
modalita' a distanza secondo le indicazioni delle
universita' di appartenenza sono computate ai fini
dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini
dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione
della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano ai fini della valutazione dell'attivita' svolta
dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonche' ai
fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo
articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita'
di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di
cui all'art. 24, comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le
attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati con
modalita' a distanza secondo le indicazioni delle
universita' di appartenenza sono computati ai fini
dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui
all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei
precedenti commi sono valide ai fini del computo dei
crediti formativi universitari, previa attivita' di
verifica dell'apprendimento, nonche' ai fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per
l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di
prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica
nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale
1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto
direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono,
in deroga all'articolo 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020.
E' conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di
scadenza della presentazione delle domande nonche' quella
di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto
quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno
concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052
del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto
direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge
n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre
2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento
di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata
biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica
nazionale 2020- 2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020.
6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca,
anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio
della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle
risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo
stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.
6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative
previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione
dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle
limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica
connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla
dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle
disposizioni delle Autorita' straniere o sovranazionali
conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale
di salute pubblica (Public Health Emergency of
International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale
della sanita' del 30 gennaio 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni
dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.»
- Si riporta l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 2013, n. 144, S.O:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo
lo stage presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.»
 
Art. 7

Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalita' anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la piu' ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformita' alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

Riferimenti normativi

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta l'articolo 2, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O:
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle
universita'). - 1. Le universita' statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a modificare i
propri statuti in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia
di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo
principi di semplificazione, efficienza, efficacia,
trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita'
delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche
e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle
proposte e dei pareri del senato accademico, nonche' della
funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e
triennale e del conto consuntivo; della funzione di
proposta del direttore generale ai sensi della lettera n)
del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti
disciplinari, secondo le modalita' previste dall'articolo
10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del
rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico
dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo
spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la
sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in
attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico
mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della
competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli
studenti, anche con riferimento al documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo
1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi,
sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera
c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione,
i regolamenti, compresi quelli di competenza dei
dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera
c), in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice
etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al
corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei
suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo
mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di
previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base
elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque
unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva
degli studenti; composizione per almeno due terzi con
docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un
massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per
una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione
delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del
personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita'
finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare
il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',
su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare
il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e
delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla
lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza
ad approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera
e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione
nel numero massimo di undici componenti, inclusi il
rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza
elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri
componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra
candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di
un'esperienza professionale di alto livello con una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per
tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri
non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da undici membri e non
inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non
appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i
rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal
consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di
amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale
dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il
consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di
ciascuna componente, del principio costituzionale delle
pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli
uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di
amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello
dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale;
rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalita' di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con
funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a
quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformita' a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dell'incarico a
dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base
degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del
direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti
in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori
contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito
internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere
individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di
ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1,
e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e
del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e al consiglio di amministrazione e,
per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso
senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell'universita' salvo che del
consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o
di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita'
italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere
funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del
senato accademico e del consiglio di amministrazione che
non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le universita' statali
modificano, altresi', i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle
attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando
che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori,
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita', afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche'
gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i
professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato
dell'universita' appartenenti ad una medesima area
disciplinare;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu'
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di
affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti
secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero
complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia
scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
che il numero delle stesse non puo' comunque essere
superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le
universita' con un organico di professori, di ricercatori
di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a
cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa
interna semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti, competente a
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione
dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e
rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della
rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa
attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli
studenti, programmi integrati di studio, iniziative di
cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e
di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di
selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di
violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, proprie modalita' di
organizzazione, nel rispetto dei principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del
presente articolo, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge un codice etico della comunita'
universitaria formata dal personale docente e ricercatore,
dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunita' universitaria, promuove il
riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali,
nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso,
nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprieta' intellettuale. Sulle violazioni del codice
etico, qualora non ricadano sotto la competenza del
collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le
modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto
da apposito organo istituito con decreto rettorale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto
da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al
presente comma non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Ad
eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti,
i componenti non possono essere membri del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto
contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
del senato accademico, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del
presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello
stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi
statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi
universitari avviano le procedure per la costituzione dei
nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici
elettivi delle universita' decadono al momento della
costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli
organi il cui mandato scade entro il termine di cui al
comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli
stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori
in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai
commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine dell'anno
accademico successivo. Sono comunque fatte salve le
scadenze dei mandati in corso previste alla data
dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se
successive al predetto anno accademico. Il mandato dei
rettori i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando
il primo mandato e' prorogato di due anni e non e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui
limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1,
lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia'
espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche
e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione,
razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed
efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
di valutazione delle universita' valevoli ai fini
dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del
presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della
legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio
1997, n. 127.»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento
recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi necessari delle
istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per
il collegio dei professori, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
cui al comma 1.»
 
Art. 7 - bis
Disposizioni urgenti in materia
di abilitazione scientifica nazionale

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e' istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 31 gennaio 2021.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 101, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 6.
- Il decreto direttoriale 9 agosto 2018, n.2175 reca
«Procedura per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia».
- Si riportano gli articoli 3 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 -
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130:
«Art. 3 (Abilitazione scientifica nazionale). - 1.
Con decreto del competente direttore generale del
Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di
dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono
presentate, unitamente alla relativa documentazione e
secondo le modalita' indicate nel presente regolamento,
durante tutto l'anno.
2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sui
siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le
universita' italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di
chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della
legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla
pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere
disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino
al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione
comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per
lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia
superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data
di presentazione della domanda. In caso di conseguimento
dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni
scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al
Ministero per via esclusivamente telematica con procedura
validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella
redazione del predetto elenco il candidato specifica quali
sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta'
intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di
ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero
nella parte appositamente riservata alle procedure di
abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette
a diritti di proprieta' intellettuale, da parte dei
commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8,
comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a
tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.»
«Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione
alle funzioni di professore universitario di prima e di
seconda fascia). - 1. Per l'espletamento delle procedure di
cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal
competente direttore generale del Ministero pubblicato sul
sito del Ministero, e' avviato il procedimento preordinato
alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione
nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore
concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre
di durata della commissione in carica, e' avviato, con la
medesima modalita' di cui al periodo precedente, il
procedimento per la formazione della nuova commissione di
durata biennale.
2. I componenti delle commissioni sono individuati
mediante sorteggio all'interno di una lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle
commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le
modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1,
presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite
procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione
di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva
attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento
all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento
nella lista i professori ordinari in servizio nelle
universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare
criteri, parametri e indicatori di qualificazione
scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti,
ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i
candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli
aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun
settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori ordinari inseriti
nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si
provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere
il predetto numero, mediante sorteggio degli altri
aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda
ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a
fare parte di commissioni relative a settori concorsuali
diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai
sensi del periodo precedente non consente comunque di
raggiungere il numero di dieci unita' occorrente per la
formazione della lista, la stessa e' integrata fino a
raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei
professori ordinari appartenenti al settore concorsuale,
ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non
si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il
numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a
quello occorrente per formare la lista. I professori
ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo
periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti
agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il
medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai
sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi
effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. E' fatto divieto che della stessa commissione
faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la
medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano
delle convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6,
comma 11, della legge sono considerati in servizio presso
l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un
regime di impegno del 100 per cento presso tale
universita'. I professori ordinari che beneficiano delle
convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono
considerati in servizio presso l'universita' di
appartenenza. I commissari non possono fare parte
contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari
non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del
mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui i
commissari siano stati nominati per l'esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni
i professori ordinari gia' in quiescenza anche se titolari
dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge
4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle
commissioni i professori ordinari che sono collocati in
quiescenza durante il periodo di durata in carica della
commissione.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della
lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della
commissione la rappresentanza fin dove possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori
ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il
competente direttore generale del Ministero definisce,
anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei
soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel
rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e
8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo
di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita'
didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per
sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente
motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione
dell'eventuale decreto di accettazione da parte del
competente direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con
decreto del competente direttore generale del Ministero e
resta in carica due anni.
14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste
degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del
Ministero.»
- Il decreto direttoriale 30 aprile 2018, n.1052 reca
«Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali
2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia».
- Il decreto direttoriale 8 agosto 2018, n.2129 reca
«Decreto direttoriale recante la modifica al D.D. n.
1052/2018 «Procedura per la formazione delle Commissioni
nazionali 2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia».
- Si riporta l'articolo 16, della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla
lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla
lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce
la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel
settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti
della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.»
 
Art. 7 - ter
Misure urgenti per interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Per gli
interventi infrastrutturali ritenuti prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari. Con uno o piu' decreti
successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare ulteriori
interventi prioritari per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con
la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla
sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e
trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche'
quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi
previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si
applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le
modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il
compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle
Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente».
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e
«Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
« 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148
si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno
2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017».
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente».
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'».
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituire dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021».
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: «Nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)».
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e
«Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e
«Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
- Si riporta il testo degli articoli 32, 33, 35, 37,
60, 77, 78, 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1.
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.
Art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento). - 1. La proposta di aggiudicazione e'
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata.
2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato
avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure
analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del
contratto e' sottoposta ai controlli previsti dai
rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.»
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.»
«Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza
nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le province, le citta' metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze
linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con
l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai
sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni delle province, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo
216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture
o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e
mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono
svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di
altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle
procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, e' responsabile del rispetto del presente codice per
le attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale
di committenza che svolge esclusivamente attivita' di
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e
che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore
dell'appalto o della concessione, sono responsabili in
solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
ad individuare un unico responsabile del procedimento in
comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in
centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e'
effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e
per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della centrale di committenza,
anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di
buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea solo per le attivita' di
centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata
conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).»
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati.»
«Art. 77 (Commissione giudicatrice). - 1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e' affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituta da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e,
nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP
S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un
milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di
attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima
stazione appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara e' valutata con riferimento alla
singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono
altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e'
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto
dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12.
13. Il presente articolo non si applica alle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o
concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non
siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una
delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.»
«Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici). - 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo
gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con
apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati
devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e
moralita', nonche' di comprovata competenza e
professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalita' che
l'Autorita' definisce con apposite linee guida, valutando
la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche
omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si
applica l'articolo 216, comma 12.
1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono,
altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle
commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute
pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici.»
«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). -
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite
dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle
offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a)
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
c)
5. Le stazioni appaltanti che dispongono
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attivita' dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per
misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza
del personale effettivamente utilizzato nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna
o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione
prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A
tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo
per il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori
non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione
europea e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono
applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggiore rating di legalita' e di impresa, alla valutazione
dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche
qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa'
benefit, nonche' per agevolare la partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti
e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di
affidamento. Indicano altresi' il maggiore punteggio
relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente,
ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli
offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse
se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le
varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
le modalita' specifiche per la loro presentazione, in
particolare se le varianti possono essere presentate solo
ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa
da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
non possono escludere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto
di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il
criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.»
 
Art. 7 - quater

Disposizioni in materia di continuita' dell'anno accademico per le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 31 luglio 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
 
Art. 7 - quinquies
Semplificazione della disciplina in materia
di Scuola superiore meridionale

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: «apposito comitato ordinatore,» sono inserite le seguenti: «nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e»;
b) al comma 411, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il comitato ordinatore cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»;
c) al comma 413, primo periodo, le parole: «Allo scadere del triennio di operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409».
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 411 e 413, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come
modificati dalla presente legge:
«411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e'
attivata sulla base di un piano strategico predisposto da
un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca e composto da due
membri designati rispettivamente dall'Universita' degli
studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie
federate, nonche' da tre esperti di elevata
professionalita' scelti dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il comitato ordinatore
cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le
attivita' discendenti e formula ai competenti organi
dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le
proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli
studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi delle spese.»
«413. A decorrere dal secondo anno di operativita' e
comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di
cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura
finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e
previa valutazione positiva dei risultati da parte
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, la Scuola superiore
meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di
bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione federato, la
Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte
delle scuole universitarie federate. In caso di mancato
reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non
positiva dei risultati del primo triennio, le attivita'
didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine
dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.»
 
Art. 8
Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.