Gazzetta n. 143 del 6 giugno 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure temporanee per il sostegno
alla liquidita' delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonche' le associazioni professionali e le societa' tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficolta'», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Riferimenti normativi

La raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE della
Commissione europea relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38):
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese
1. Omissis
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni."
La legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante "Disciplina
della cessione dei crediti di impresa" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 25 febbraio 1991, n. 47.
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico."
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 11. (Diritto di interpello)
1. Il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie."
Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 702/2014 del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del
16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
Si riporta il testo del punto 18) dell'articolo 2 del
citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014:
"Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) - 17) Omissis
18) «impresa in difficolta'»: un'impresa che
soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di societa' a responsabilita'
limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti
al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della societa') da'
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta'
del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (8) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di
emissione;
b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della
societa' (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti
al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' dei
fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a
causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della
societa'» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura
concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per
il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI,
qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile
dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi
dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. - 3. Omissis
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo
periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad
assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino
al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti
oggetto di certificazione avviene nel rispetto
dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia
liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si
applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non
puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi."
Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella GUUE C326 del 26.10.2012.
Il testo del comma 14-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) come
modificato dall'articolo 2 della presente legge e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. - 5. Omissis
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio."
 
Allegato 1

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 - bis
Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita', dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuita' aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonche' i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attivita' professionale autonoma.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei rifermenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi 1 e
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
"Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale."
"Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di
imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del
codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del
codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone
fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano
socie."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
"Art. 12. Pene accessorie
1. Omissis
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3."
Il libro II (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA) del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 comprende gli articoli da 82 a 101
ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
 
Art. 1 - ter
Semplificazione delle procedure
di liquidazione degli aiuti alla pesca

1. Al fine di assicurare liquidita' alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'.
2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.
3. Sono altresi' concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualita' 2020.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio)
e' pubblicato nella GUUE L149 del 20.5.2014.
 
Art. 2

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e
agli investimenti delle imprese

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.»;
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta' previste nella polizza di assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e puo' richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita' dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;
c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze"».
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:
a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state gia' presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, e' autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosita' sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e' stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli per i quali e' stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, puo' essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresi' la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.».
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale e' prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' abrogato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata
nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in
deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con
proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le
coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui
al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che
sono in grado di determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al
portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e
dal Ministero dell'economia e delle finanze, e'
preventivamente autorizzato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il
sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del
comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione
della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture
assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e
qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a
SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di
durata decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri
enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie
attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle
amministrazioni componenti il Comitato e puo' richiedere
pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il
funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di
segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, all'articolo 8, comma 1, e
all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non
beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla
normativa in materia di assicurazioni private, incluse le
disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio
dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia,
entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. E' accordata di diritto per gli impegni assunti ai
sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le
attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con
le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle
disposizioni in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,
5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2,
3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva,
a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni."
La delibera Cipe n. 75 del 21 novembre 2019 (Operazioni
e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo
Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Delibera n. 75/2019)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 80 del 26 marzo 2020.
 
Art. 3
SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);
c) SACE S.p.A. non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, puo' avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 14
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. - 18. Omissis
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane
sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana."
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni):
"Art. 2. Attribuzione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale delle competenze
in materia di commercio internazionale e di
internazionalizzazione del sistema Paese
1. - 9. Omissis
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24
aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo
economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453 (Approvazione del testo unico delle
leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei
depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione
autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti
di previdenza):
"Art. 3. Le amministrazioni della Cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la
vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e
di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un
consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive
Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra
una legislatura e l'altra continuano a far parte della
commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo e'
designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di
cessazione dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte
dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del
Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti,
restano in carica per lo stesso periodo previsto per i
parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso
di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il
restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed
il vicepresidente tra i suoi componenti."
 
Art. 4
Sottoscrizione contratti e comunicazioni
in modo semplificato

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 117, 125-bis,
126-quinquies e 126-quinquiesdecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
"Art. 117 Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti
di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle
ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per
le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al
momento della conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione
e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di
pubblicita' nulla e' dovuto.
8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilita' della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia."
"Art. 125-bis Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i
requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita'
alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo
117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma
4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso
del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili."
"Art. 126-quinquies Contratto quadro
1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo
117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore
di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro
puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto
quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro
previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1,
lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole."
"Art. 126-quinquiesdecies Servizio di trasferimento
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il
servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti
nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono
aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso
un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel
territorio della Repubblica.
2. Il servizio di trasferimento e' avviato dal
prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta
del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al
prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica
autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari,
l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con riguardo
alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117,
commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento
ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore
di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da
quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne' sospende il
termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.
3. Il servizio di trasferimento e' eseguito entro
dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del
prestatore di servizi di pagamento ricevente
dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le
informazioni necessarie, in conformita' alla procedura
stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del
presente comma.
4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento
trasferente e al prestatore di servizi di pagamento
ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle
operazioni relative al servizio di trasferimento, per
quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei
servizi collegati al conto di pagamento, identifica
specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini
permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti
diretti per l'addebito in conto che devono essere
trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini
permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di
destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni
lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di
servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi
dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;
d) indica se intende avvalersi della facolta' di
ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici
previsto dal comma 7.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'
responsabile dell'avvio e della gestione della procedura
per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al
prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare
il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata,
ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.
Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce
al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le
informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul
conto di pagamento di destinazione, in conformita' a quanto
indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi
l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a
bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di
addebito diretto che vengono trasferiti, nonche' le
informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata
e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti
sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13
mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di
servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a
consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro
il termine di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento
trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il
prestatore di servizi di pagamento ricevente puo' chiedere
al consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente
assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei
bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso
il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un
periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata
nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del
servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di
pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in
entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di
richiesta da parte del consumatore del servizio di
reindirizzamento, e' tenuto a informare tempestivamente il
pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto
dell'operazione di pagamento.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il
prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al
consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al
giorno precedente la data indicata dal consumatore
nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento
ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a
partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati
al conto di origine prima della data indicata dal
consumatore nell'autorizzazione.
9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non
consentono la chiusura del conto di pagamento di origine,
il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne
informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta
fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento
trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie
all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i
termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di
pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di
trasferimento non puo' essere condizionata alla
restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o
altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. La continuita' nella fruizione dei servizi di
pagamento e' assicurata al consumatore anche quando il
trasferimento del conto e' l'effetto di operazioni di
cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di
servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia."
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
Omissis
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida."
 
Art. 4 - bis

Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione
1. - 52. Omissis
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) (Abrogata);
b) );
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e
catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche
per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."
 
Art. 4 - ter
Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 228 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 228 (Pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'
articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un
quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad
un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a
novantacinque."
 
Art. 5

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 389 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 389. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni."
 
Art. 6
Disposizioni temporanee in materia
di riduzione del capitale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2446, 2447, 2482-bis
e 2482-ter del codice civile:
"Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria
o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di
tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'."
"Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446.
Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'."
Si riporta il testo degli articoli 2484, primo comma, e
2545-duodecies del codice civile:
"Art. 2484. Cause di scioglimento .
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per
la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli
2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono
altre cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
"Art. 2545-duodecies. Scioglimento.
La societa' cooperativa si scioglie per le cause
indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo
2484, nonche' per la perdita del capitale sociale."
 
Art. 6 - bis
Disposizioni per il sostegno
dei settori alberghiero e termale

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 2426 del codice
civile:
"Art. 2426. Criteri di valutazioni
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o collegate possono
essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette
imprese, anziche' secondo il criterio indicato al numero
1), per un importo pari alla corrispondente frazione del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle
imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi
di sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo
con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in
valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di
chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su
cambi devono essere imputati al conto economico e
l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e
passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte
al cambio vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita'
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono
iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di
produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere
calcolato col metodo della media ponderata o con quelli:
«primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo
uscito»; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12)
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto
per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che
redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo
delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo
fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito
mediante consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti
finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente
un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia
facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione
dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile."
La sezione II (Rivalutazione dei beni delle imprese)
del capo I (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI)
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia
fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16 ed e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.
Si riporta il testo del comma 701 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e
699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000
di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000
di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui
la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, la seconda entro il termine previsto per il
versamento della seconda o unica rata di acconto delle
imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro
il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi e il termine previsto per il versamento della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi,
per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."
Si riporta il testo degli articoli 11, 13, 14 e 15
della citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
"Art. 11. (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve
essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati."
"Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale,
puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle
disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445
del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a
copertura di perdite, non si puo' fare luogo a
distribuzione di utili fino a quando la riserva non e'
reintegrata o ridotta in misura corrispondente con
deliberazione dell'assemblea straordinaria, non
applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo
dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva."
"Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere
applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel
bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni
indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il
riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54,
comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze
patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1
dell'articolo 11."
"Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si
applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche'
alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilita', la rivalutazione va
effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31
dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e'
consentita a condizione che venga redatto un apposito
prospetto bollato e vidimato che dovra' essere presentato,
a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale
risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta."
Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 recante "Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 recante "Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della
L. 28 dicembre 2001, n. 448" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
8 maggio 2002, n. 106.
Si riporta il testo dei commi 475, 477 de 478
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342."
"477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi."
Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Entrato in vigore il 14 settembre 2002.
Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 85. Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione."
Si riporta il testo dei commi 696 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
"696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio,
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018.
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di
cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.
698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 701.
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non
ammortizzabili.
700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.
701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699
sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di
euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000
di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui
la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, la seconda entro il termine previsto per il
versamento della seconda o unica rata di acconto delle
imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro
il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi e il termine previsto per il versamento della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi,
per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."
 
Art. 7
Disposizioni temporanee sui principi
di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facolta' delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2423-bis del codice
civile:
"Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.
Nella redazione del bilancio devono essere osservati
i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri
di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del
comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La
nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa'
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364,
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata
entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. E'
facolta' delle societa' cooperative che applicano
l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea
generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono,
inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo
statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; al predetto rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo
decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti
al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime societa' possono altresi' prevedere
nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea
si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante
designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine
per il conferimento della delega di cui all'art.
135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero
entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da
COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo ha luogo
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica."
 
Art. 8
Disposizioni temporanee in materia
di finanziamenti alle societa'

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2467 e 2497
quinquies del codice civile:
"Art. 2467. Finanziamenti dei soci .
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono
finanziamenti dei soci a favore della societa' quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attivita' esercitata dalla societa', risulta un eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della societa' nella
quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
"Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'
da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l'articolo 2467."
 
Art. 9
Disposizioni in materia di concordato preventivo
e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.
5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 161, 177, 180 e
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa):
"Art. 161 (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica
delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta;
in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente
la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo
162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa
il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo'
nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo
comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il
debitore ha posto in essere una delle condotte previste
dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte
stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la
domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,
primo comma, quando pende il procedimento per la
dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto
comma del presente articolo e' di sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni."
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del
concordato)
Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al
voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo
175, quinto comma, si considera approvata la proposta che
ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti
ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del
debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori,
quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente
comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma
dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha
conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al
voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti
giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto
con le modalita' previste dal predetto articolo. In ogni
caso si applicano il primo e secondo periodo del presente
comma.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell' articolo
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze
il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, la societa' che controlla la societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e quelle
sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato."
"Art. 180 (Giudizio di omologazione)
Se il concordato e' stato approvato a norma del primo
comma dell' articolo 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell' articolo 17 e notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
di ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo
comma dell' articolo 177 se un creditore appartenente ad
una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che
rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a
norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara
il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto."
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti)
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni
i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell' art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle
trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
competente ai sensi dell' articolo 9 la documentazione di
cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a),
b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno
il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione
del professionista avente i requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della
proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma
e' pubblicata nel registro delle imprese e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire
titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
II tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo."
Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita
trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma
terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo
ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali."
 
Art. 10

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la
dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta e' presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 15 e 195 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di
fallimento)
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con
le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione
di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a
cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso,
con modalita' automatica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente. Quando, per
qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente,
del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di
persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa
comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o
notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento
e' volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che
l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali
informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono
essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In
tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano
portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,
omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara
il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo
e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al
terzo comma dell' articolo 1."
"Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa)
Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa
ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura
del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto
adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'articolo 15, e
l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'articolo 136 del codice di procedura civile,
all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione
o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della
risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della
direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, affissa e
resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la
sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto
reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo
22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si
verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato
di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di
cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
agli enti pubblici."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti
dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale
competente ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del codice
della crisi e dell'insolvenza, su ricorso
dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico
ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con
sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche
quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III
e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge
fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata."
Si riporta il testo degli articoli 162 e 173 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 162 (Inammissibilita' della proposta)
Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine
non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica
che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160,
commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera
di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara
inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il
Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e'
proponibile reclamo a norma dell' articolo 18. Con il
reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti
all'ammissibilita' della proposta di concordato."
"Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura)
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al
concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e
ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
commissario giudiziale a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme
di cui all' articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza, reclamabile a norma dell' articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se
in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilita' del concordato."
Il testo del settimo comma dell'articolo 180 del
citato regio decreto n. 267 del 1942 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 9.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero)
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al
primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla
chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla
sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da
parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di
un procedimento civile."
Si riporta il testo degli articoli 10, 64, 65, 67,
primo e secondo comma, 69 bis e 147 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa)
Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione
dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e'
manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno
successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la
facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell'effettiva cessazione
dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma."
"Art. 64 (Atti a titolo gratuito)
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,
esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento
di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del
donante.
I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono
acquisiti al patrimonio del fallimento mediante
trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
caso di cui al presente articolo ogni interessato puo'
proporre reclamo avverso la trascrizione a norma
dell'articolo 36."
"Art. 65 (Pagamenti)
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel giorno della
dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento."
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento."
"Art. 69-bis (Decadenza dall'azione e computo dei
termini)
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni
dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese."
"Art. 147 (Societa' con soci a responsabilita'
illimitata)
La sentenza che dichiara il fallimento di una
societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non
persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo'
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita'
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o
scissione, se sono state osservate le formalita' per
rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa'
attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data
della cessazione della responsabilita' illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili, deve disporne la
convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa'
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale
risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui
il fallito e' socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a
norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto
del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte
d'appello a norma dell'articolo 22."
 
Art. 11
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche' all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari):
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni)
1. Omissis
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il
ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del
titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e'
decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il
traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento,
salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3."
"Art. 9-bis (Preavviso di revoca)
1. Omissis
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio
eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il
decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo,
mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti
di cui sia certa la data di spedizione e quella di
ricevimento."
Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, e 8-bis,
commi 1 e 2, della citata legge 15 dicembre 1990, n. 386:
"Art. 8 (Pagamento dell'assegno emesso senza
provvista dopo la scadenza del termine di presentazione)
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni
amministrative non si applicano se il traente, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle
eventuali spese per il protesto o per la constatazione
equivalente.."
"Art. 8-bis (Procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative)
1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato
il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il
pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento
della violazione al prefetto territorialmente competente.
Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua
la constatazione equivalente, il prefetto viene
direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario
da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico
ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la
constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e'
stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine
previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di
accertamento della violazione al prefetto territorialmente
competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non
si effettua la constatazione equivalente, il trattario,
decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8,
informa direttamente il prefetto territorialmente
competente.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata
legge 15 dicembre 1990, n. 386:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregolari)
1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un
archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i
seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o
postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e postali
senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni
penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza
degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di
pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento
di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento
dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere
alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio
e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
vigilati e gli uffici postali possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalita'
previste dalla presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso
diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni."
 
Art. 12
Fondo solidarieta' mutui «prima casa»,
cd. «Fondo Gasparrini

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile"».
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente:
«a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle quote di mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».
2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1, e 28,
comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 54 Attuazione del Fondo solidarieta' mutui
"prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a
480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai
lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo
2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi degli
articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor
lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la
predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al
33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza
della chiusura o della restrizione della propria attivita'
operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus;
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
alle quote di mutuo relative alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal
presente articolo;
b. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la
presentazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)."
"Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell'Ago
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Si riporta il testo dei commi 475 e seguenti
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto
di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, questi puo' chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un
periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la
durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per
esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo
diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.
476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi.
477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di
cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della
facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli
interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.
479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento;
c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione
dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta
giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti
di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito."
 
Art. 12 - bis

Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali internazionali

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi):
"Art. 49. Credito d'imposta per la partecipazione di
PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese
esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto,
per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese
per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento
dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
(UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il
credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio,
nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma
1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore, che si svolgono in Italia o
all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti,
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo,
l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del
credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40
del 2010, provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
50."
 
Art. 12 - ter
Disposizioni in materia di beni di impresa

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo' essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Riferimenti normativi

Il testo dei commi 696 e seguenti dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei
riferimenti normativiall'art. 6-bis.
Il testo dell'articolo 14 della citata legge 21
novembre 2000, n. 342 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 6-bis.
Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
Il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale
1. - 4. Omissis
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche."
 
Art. 12 - quater

Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
in materia di detraibilita' dell'IVA sugli acquisti dei beni
oggetto di erogazioni liberali

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in
denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura,
effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare
gli interventi in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una
detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul
reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000
euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai
soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica
l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle
erogazioni liberali effettuate per le medesime finalita' in
favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
erogazioni liberali di cui al presente comma sono
deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in
natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2020.
3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli
acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in
natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si
considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."
 
Art. 13
Fondo centrale di garanzia PMI

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle societa' cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono piu' classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di societa' tra professionisti nonche' di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, puo' essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalita' di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della citata
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' citato nei rifermenti
normativi all'art. 1.
Per il Trattato sul funzionamento dell'unione europea
(TFUE) si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
Si riporta il testo dei commi 1 e 7 dell'articolo 112
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 112 Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo
112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge. I confidi di cui al
presente articolo possono detenere partecipazioni nei
soggetti di cui all'articolo 111.
1-bis.- 6. Omissis
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
Omissis."
Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e' pubblicato nella GUUE L176 del 27.6.2013.
Si riporta il testo dell'articolo 186-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all'articolo
161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b)
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato."
Il testo dell'articolo 182-bis del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
Il testo dell'articolo 67 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 9.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 10 del
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 marzo 2017
(Nuove modalita' di valutazione delle imprese ai fini
dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese e articolazione delle misure di garanzia):
"Art. 10. Commissioni
1. Omissis
2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal
regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito
della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria
garantita non sia successivamente perfezionata con le
modalita' e nei termini fissati dalle disposizioni
operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una
commissione di importo pari a euro 300,00."
Il testo dell'articolo 106 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
Il testo vigente dell'articolo 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e'
riportato ne riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dei commi 4-ter e seguenti
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
1. - 4-bis. Omissis
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo
2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta."
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
"confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli
di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti,
anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4, le societa' cooperative, le societa' consortili
per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per
"attivita' di garanzia collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte
dalle imprese consorziate o socie per la prestazione
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli
altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
"confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o
collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative,
le societa' consortili per azioni, a responsabilita'
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed
eventualmente da imprese consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese",
le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti
del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali; per "testo unico
bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco
speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie
personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare
il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in
funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie
imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi,
da imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti,
anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di
secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa
non puo' essere superiore al 20 per cento del fondo
consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250
euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del
bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e'
diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo
stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono
all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro
l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto
non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare
l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale
ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo
per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi
rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita
a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla
riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa', si
intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al
quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di
garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non
meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma
20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5 mila
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti
da societa' consortili per azioni o a responsabilita'
limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di
garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari
allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a
fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato
nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze;
le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate
del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi,
operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e'
per almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25
26.
27.
28.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia
collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative
dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'articolo 106,
comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2,
di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3,
di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici
di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco
speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti
massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita'
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale
si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111,
commi 3 e 4.".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30,
31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e
delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43,
imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi
rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti
da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti
pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di
destinazione eventualmente sussistenti, che permangono,
salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale.
Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o
quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo
ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere
il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono
essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero
il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera
a) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai
creditori che intendano far valere la responsabilita' verso
i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo
2615, secondo comma del codice civile e deve essere, prima
che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario
e' sostituito dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi
non si applica il titolo V del presente decreto
legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies
del codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile,
introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono
confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di
fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono
soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve
e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o
al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro
in misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo
155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della
strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e
dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del
presente articolo non comportano violazioni delle
disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia
di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica
della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le
seguenti parole: ", e in ogni caso per i consorzi di
garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o
consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti
dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti:
"confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'107 del testo unico bancario, a fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione."
La legge 7 marzo 1996, n. 108 recante "Disposizioni in
materia di usura" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo
1996, n. 58, S.O.
Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della citata
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' citato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14
novembre 2017 (Modifiche alle modalita' di concessione
della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su
portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie
imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria):
"Art. 8. Incremento delle coperture attraverso
ingresso di ulteriori garanti
1. Omissis
2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti
sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti e'
realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali
istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto
interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le
coperture massime del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,
sono innalzate, rispettivamente, all'8 percento e al 9
percento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore
quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti
per un valore comunque non inferiore all'1 percento del
medesimo portafoglio. Nei casi di cui all'art. 7, comma
1-bis, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono
innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25
per cento e la copertura dell'ulteriore quota della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti e' a carico della
sezione speciale. Il Fondo e la sezione speciale
compartecipano alle prime perdite del portafoglio di
finanziamenti con modalita' «pari passu», in proporzione
alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo
restando il limite della copertura complessivamente
prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80
percento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti, ovvero al 100 per cento nei casi di cui
all'art. 7, comma 1-bis. Qualora, alla chiusura del periodo
di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui
all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior, determinati applicando la metodologia di cui in
allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori
rispetto a quelli previsti dal soggetto richiedente, come
riportati nella delibera del Consiglio di gestione di cui
all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della tranche
junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione
speciale, sono proporzionalmente ridotte."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. Norme in materia di semplificazione per la
gestione del Fondo di garanzia per le PMI
1. Omissis
2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei
consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione
rimane in vigorefino al 10 aprile 2020 o al minor termine
previsto dalla delibera."
Si riporta il testo degli articoli 92, commi 3 e 4, e
96 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
:
"Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni
1. - 2-bis. Omissis
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite. (250)
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto."
"Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
di seguito denominata «banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 9. Revoca dei benefici e sanzioni
1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero
di documentazione incompleta o irregolare, per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il
soggetto competente provvede alla revoca degli interventi
e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata
comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10,
comma 2."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con
addizione della garanzia dello Stato
1. - 4. Omissis
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici e privati, ovvero con l'intervento della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.a.,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. - 3. Omissis
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo'
essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di
finanziamenti erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni. Per le garanzie concesse
nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo
massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5
milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia."
Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 111 Microcredito
1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
iscritti in un apposito elenco, possono concedere
finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui
all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro
40.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo
o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in
via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3."
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 ottobre 2014, n. 176 recante "Disciplina del
microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2014, n. 279.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38):
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese
1. Omissis
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
Omissis."
Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 56
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Omissis
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi,
a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o
in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza
contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e
senza alcuna formalita', fino al 30 settembre 2020 alle
medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. - 5. Omissis
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai
sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole
rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso
rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del
comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative."
 
Art. 13 - bis
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, e' riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della citata
legge 7 marzo 1996, n. 108:
"Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,
l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita
anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito,
previo provvedimento favorevole del giudice delegato al
fallimento, a condizione che il medesimo non abbia
riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo
VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della
giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria
e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e'
ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi
del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare
ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso
delle indagini preliminari, previo parere favorevole del
pubblico ministero, sulla base di concreti elementi
acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di
usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
"Art. 15. 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura» di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano
cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per
la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
 
Art. 13 - ter
Microcredito

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».

Riferimenti normativi

Il testo del comma 1 dell'articolo 112 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 13.
 
Art. 14

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le
esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica)
1. - 11-bis. Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 5. Compiti del consiglio nazionale.
1. - 1-bis. Omissis
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali
devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento
sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna
federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva
associata, criteri per la distinzione dell'attivita'
sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per
l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive
nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di
esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo 12
della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire
il regolare svolgimento dei campionati sportivi il
controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del
1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso
di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta
nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive
nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso
sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma):
"Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289."
Il testo del comma 6 dell'articolo 56 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 13.
 
Art. 14 - bis
Proroga del Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura

1. Al fine di assicurare la continuita' delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, gia' prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5-decies dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 5- novies. Omissis
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria."
Si riporta il testo del comma 517 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"517. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del
Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma
5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10."
 
Art. 14 - ter

Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune in servizio pubblico

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non e' obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre
2019, n. 133

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto- legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».
 
Art. 16

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;
b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea»;
c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:
1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma: «8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;
e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 1, comma 8-bis,
1-bis, 2 e 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale
1. - 8. Omissis
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. Nei casi di violazione degli
obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in
assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente
articolo nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il
termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento
della violazione dell'obbligo di notifica."
"Art. 1-bis Poteri speciali inerenti le reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G
1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri
di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad
oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o
servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i
servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione, a
qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensita'
tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o
gestione, quando posti in essere con soggetti esterni
all'Unione europea, e' soggetta alla notifica di cui al
comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di
veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche
gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea.
2-bis. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante
fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima
del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.
3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per
soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto
di cui all'articolo 2, comma 5-bis.
3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui
allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri
comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo'
essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili
ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi
di particolare complessita'. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto
dall'undicesimo periodo del presente comma, nel caso in cui
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del
contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che
sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del
predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere
individuate misure di semplificazione delle modalita' di
notifica, dei termini e delle procedure relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
di cui al comma 2."
"Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi
sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi
termini le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di
essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di
societa' controllate che detengono i predetti attivi,
ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede
sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia
data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni
informazione utile alla descrizione generale del progetto
di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio.
5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma
3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno
all'Unione europea' si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
qualora sussistano elementi che indichino un comportamento
elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui
al presente decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo
periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.
Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio
per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili
attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo
periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa
procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e,
successivamente, fino al decorso del termine per
l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza."
"Art. 2-bis Collaborazione con autorita'
amministrative di settore
1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio.
2. Al fine di raccogliere elementi utili
all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di
coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne
siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza
del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa
con istituti o enti di ricerca."
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;
b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad azionariato particolarmente diffuso.».
1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttivita' nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
"Art. 120 Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di
societa' per azioni si intende quello rappresentato da
azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti
consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno
previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad azionariato particolarmente diffuso.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle
caratteristiche degli investitori, stabilisce con
regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni
e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute
dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell'acquisto di una
partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle
soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del
relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di
cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve
dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire
nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono
indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o
comunque esercitare un'influenza sulla gestione della
societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali
accordi e patti parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca
degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i
casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che
effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono
state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui
sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e'
oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo
185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni
sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
dichiarazione motivata deve essere senza ritardo
indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La
nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di
sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di
tutela degli investitori nonche' di efficienza e
trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo
del presente comma una soglia del 5 per cento per societa'
ad azionariato particolarmente diffuso.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione
prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In
caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate."
 
Art. 18
Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute . La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. "
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente)
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23,
che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte
imponibile di detti redditi, determinata a norma
dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in
cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si
applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma
1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2."
Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria
1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono
sostituite da "e 24";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai
seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e societa' sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
biglietteria e le attivita' di supporto alle
rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da
ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi,
ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attivita' di
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,
archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di
assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela,
di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attivita' di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o
parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto
merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di
funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale
e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attivita' di guida e
assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via
esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse
generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di
viaggio e turismo ed i tour operator, nonche' per i
soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti
relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel
mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e le societa'
sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al
comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al
medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi
ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato."
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera."
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 62 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
"Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi
1. Omissis
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte
o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione
obbligatoria."
 
Art. 18 - bis
Sospensione del versamento dei canoni per l'uso
di beni immobili appartenenti allo Stato

1. Al fine di garantire la continuita' delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e' sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalita' stabilite dall'autorita' concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296 recante "Regolamento concernente i criteri e
le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 2 febbraio 2006, n. 27.
 
Art. 19

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
d'affari

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e
su altri redditi)
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro
autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero
siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila
corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente
e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori
compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti."
"Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o
accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti
l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo
dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinati i criteri, i termini e le
modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la
trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra'
avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni
che comportano il venir meno delle predette condizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti."
 
Art. 20

Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare
nel mese di giugno

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
 
Art. 21
Rimessione in termini per i versamenti

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per
l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020
sono prorogati al 20 marzo 2020."
 
Art. 22

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione
telematica della Certificazione Unica 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi . Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo (55) dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo (54) dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi
in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi
e quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi
di errata trasmissione della certificazione, la sanzione
non si applica se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3."
 
Art. 23

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di
febbraio 2020

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 17-bis
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per
il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)
1. - 4. Omissis
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non
trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o
affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino
al committente, allegando la relativa certificazione, la
sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a
quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti
requisiti:
a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei
ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori ad euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza."
 
Art. 24
Termini agevolazioni prima casa

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta la Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa
parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro)

"Tariffa Parte prima
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Tariffa - Parte prima - Articolo 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Note:
I)
II)
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 2 per centogli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano . La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dallalegge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2,
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi
2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,20 marzo
1992, n. 237, e20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2,
commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
all'articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 settembre
1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge
24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 marzo 1993, n. 75, e
all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993,
n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se
si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche
agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa
il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i
quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma si verificano senza tener conto dell'immobile
acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta
alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si
applica quanto previsto dal comma 4."
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a
qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile per il quale si e' fruito dell'aliquota
agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e
dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e' attribuito un credito d'imposta fino a
concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere
superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, indipendentemente dalla data del primo
acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 puo' essere
portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta
sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero,
per l'intero importo, dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto; puo' altresi'
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in
ogni caso non da' luogo a rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in
materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le
materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma
152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
della amministrazione finanziaria, conseguenti alla
attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma
5, sono determinate con regolamenti o con decreti
ministeriali di natura non regolamentare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola:
"richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi
rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere
assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la
nota II, e' aggiunta la seguente:
"II-bis). Per i contratti di affitto di fondi
rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si
applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta
dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla
misura fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non
di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste
dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche
qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle
agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile
1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata
in vigore della presente legge e non danno luogo a
rimborso."
 
Art. 25
Soppresso


 
Art. 26

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con
modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente
non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo.";
b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo
periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di
bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di
interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per
il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre
solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare
dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse
nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250
euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini
previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo
trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora
l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture
elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro."
 
Art. 27
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della salute.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441
(Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle presunzioni di cessione e di acquisto):
"Art. 1. Presunzione di cessione.
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o
prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il
contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli
dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le
sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze,
stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto
nella disponibilita' dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se e'
dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti
o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione,
deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori,
di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o di altro titolo non traslativo della
proprieta'.
3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o
succursali, nonche' delle dipendenze, degli stabilimenti,
dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di
trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle
imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico
registro, puo' risultare dalla dichiarazione di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, se effettuata anteriormente al
passaggio dei beni, nonche' da altro documento dal quale
risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi
su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto
pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera
annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio
IVA competente in relazione al domicilio fiscale del
rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione
effettuata all'ufficio IVA con le modalita' previste
dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al
passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali
in appositi registri presso l'ufficio IVA e' consentita
solo per il conferimento di incarichi che comportano
passaggio di beni.
5. La consegna dei beni a terzi a titolo non
traslativo della proprieta' risulta in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a
norma del codice civile o da apposito registro tenuto in
conformita' all'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato
presso l'ufficio del registro, dai quali risultino la
natura, qualita', quantita' dei beni medesimi e la causale
del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la
relativa causale, o con altro valido documento di
trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento
del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli
articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura,
qualita' e quantita' dei beni, i dati necessari per
identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e
la causale del trasferimento."
Il testo dell'articolo 85 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-bis.
 
Art. 27 - bis
Disposizioni in materia di distribuzione
dei farmaci agli assistiti

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

Riferimenti normativi


Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria):
"8. Particolari modalita' di erogazione di medicinali
agli assistiti.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno
facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento
dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita'
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale."
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 32-quater
del decreto-legge n. 124 del 2019

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole «dalle societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;
c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta e' pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una societa' di gestione accentrata, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.»;
f) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 32-quater del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 32-quater. Modifiche al regime fiscale degli
utili distribuiti a societa' semplici
1. I dividendi corrisposti alla societa' semplice si
intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con
conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle societa' semplici, in qualsiasi
forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di
cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle societa' e dagli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del medesimo testo unico:
a) per la quota imputabile a soggetti tenuti
all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo
per il 95 per cento del loro ammontare;
b) per la quota imputabile a soggetti tenuti
all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono esclusi dalla formazione del reddito
complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro
ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
c) per la quota imputabile alle persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non
qualificate, non relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono
soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa
aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo
articolo 27;
c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, concorrono alla formazione del reddito
complessivo per l'intero ammontare;
c-ter) per la quota imputabile a soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a
tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura
prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per
i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del
citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta e'
pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.
1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli
utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli
strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel
sistema di deposito accentrato gestito da una societa' di
gestione accentrata, e' applicata, in luogo della ritenuta
di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa
aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo
articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente sono operate sulla base delle informazioni
fornite dalla societa' semplice.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1°
gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo
precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', formatesi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate
entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la
disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1,
commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."
 
Art. 29

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti
sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita' del
contenzioso degli enti impositori

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalita' telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».
3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle attivita' del contenzioso degli enti impositori.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso
diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
5, lettera b), numeri 1), 2) e 3).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'."
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163 recante "Regolamento recante la
disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo tributario in attuazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 febbraio 2014, n. 37.
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato si applicano le disposizioni di cui
alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e
nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi
al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si
collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa
la detrazione ivi prevista.
1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la
comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui
all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche
tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto
o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante
deposito presso l'ufficio."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 67 Sospensione dei termini relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i
termini relativi alle attivita' di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i
termini per fornire risposta alle istanze di interpello,
ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi',
sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al
periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli
31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' i termini relativi alle procedure di cui
all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190."
 
Art. 29 - bis
Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2087 del codice
civile:
"Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei
prestatori di lavoro."
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19
1. - 13. Omissis
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16."
 
Art. 30



 
Art. 30 bis
Norme in materia di rifiuti sanitari

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31
luglio 2002, n. 179):
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo
esemplificativo, negli allegati I e II del presente
regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private,
individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono
attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti
sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di
cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo
esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento,
compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un
asterisco «*» nell'allegato A della Dir.Min. 9 aprile 2002
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03
e 18.02.02 nell'allegato A della citata Dir.Min. 9 aprile
2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di
isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti ove
soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da
patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui
all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo
nell'allegato I del presente regolamento che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento
infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido
biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che
contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata
clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali,
liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido
pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o
liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita'
veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per
l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido
biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato,
dal medico veterinario competente, un rischio di patologia
trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i
seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori
e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o
tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la
sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi
di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili
inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco,
piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita'
cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita'
cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da
lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e
similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici
asportati prima della cremazione, tumulazione od
inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i
seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli
di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime
giuridico e alle modalita' di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei
pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di
ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti
di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che
provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in
cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli,
imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche'
altri rifiuti non pericolosi che per qualita' e per
quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui
il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di
giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture
sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti
igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei
degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i
contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato
ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento
avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo
smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di
smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica,
al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta
ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a
privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti
sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso
umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati
che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di
cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto
3 dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze
psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai
rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali,
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di
analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti
estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica
microbica effettuata con l'impiego di sostanze
disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica
microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance
Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione e'
effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima,
mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e
maggiore efficacia del trattamento, nonche' della
diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono
essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari
pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene
verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti
sanitari a rischio infettivo e' una facolta' esercitabile
ai fini della semplificazione delle modalita' di gestione
dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate
esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del
procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte
prima, sulla base delle prove di convalida in essa
stabilite."
"Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
1. Omissis
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno del perimetro della struttura sanitaria non
devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28
del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in
tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti
prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato
l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti
dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente
e funzionalmente collegate con la stessa."
 
Art. 31
Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita' di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.
2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016."
Si riporta il testo degli articoli 324 e 325 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
"Art. 324 (Competenza dei funzionari doganali)
Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui
sono destinati, e' attribuita la facolta' di accertare le
violazioni del presente testo unico e quelle di ogni altra
legge la cui applicazione e' demandata alle Dogane.
Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari
predetti rivestono la qualita' di ufficiali di polizia
tributaria."
"Art. 325 (Processo verbale per violazioni accertate
negli spazi doganali)
La compilazione del processo verbale per le
violazioni del presente testo unico accertate entro gli
spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario
dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su
rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia
giudiziaria.
Questa disposizione si osserva altresi' per le
violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi
in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane.
Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal
codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni
relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci;
alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui
all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci
soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti,
nonche' delle multe, delle ammende e delle sanzioni
amministrative stabilite dalla legge per le violazioni
accertate.
Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana
della circoscrizione in cui la violazione e' stata
accertata, rispettivamente competenti per il procedimento
penale o per quello relativo all'applicazione della
sanzione amministrativa salvo che la violazione sia
estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per
oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio
1929, n. 4."
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie):
"Art. 32 Compiti del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
1. - 5.
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli
previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, i funzionari doganali
possono svolgere le predette attivita' anche nei luoghi
previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto.
7"
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 57 del
codice di procedura penale:
"Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
1. - 2. Omissis
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'articolo 55."
Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della legge
7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie):
"Art. 30. L'accertamento delle violazioni delle
disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali
costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia
tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria ordinaria."
"Art. 31. 1. Sono ufficiali della polizia tributaria
gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli
«ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di
finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli
appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della
Guardia di finanza.
Qualora una legge finanziaria attribuisca
l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti
dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti
acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e
secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la
qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della
polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale
dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di
una speciale tessera di riconoscimento."
Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 58 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 18 Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria esplica le
incombenze necessarie per assicurare la gestione dei
tributi di cui al presente testo unico; negli impianti
gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i
destinatari registrati nonche' presso gli altri impianti
soggetti a denuncia, puo' applicare agli apparecchi ed ai
meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato o del destinatario registrato
ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia,
l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la
tutela degli interessi fiscali, ivi compresa
l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi
fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di
fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si
avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari
della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari
periodici.
1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte
del personale dell'Amministrazione finanziaria che si
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei
tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti
della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici
finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
regionale, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni."
"Art. 19 Accertamento delle violazioni
1. La constatazione delle violazioni delle
disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal
presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali
indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio
1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed
e' effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni
per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita'
giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia
alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio
dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e
alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla
tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta
autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima,
anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni
utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni
diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli
agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente
all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui
all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche
per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e
dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione
del processo verbale di constatazione al destinatario,
quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia
procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di
particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso
ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento
di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto
di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui
agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei
monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate
nel loro ambito territoriale."
"Art. 58 Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e
2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto
e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai
quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta
ed erogata. Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli,
bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle
officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti
verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare
dall'amministrazione finanziaria, devono essere
immediatamente denunciati al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei
circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.
2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la
facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di
notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le
reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove
l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi',
prendere visione di tutti i registri attinenti
all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare
l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il
consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini
dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici,
nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti,
nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in
servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti
possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche'
siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di
violazioni, possono precedere, nella loro qualita' di
ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle
specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere
l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o
documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente
l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che
questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda
commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti
dell'imposizione.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, i
privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno
l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale
addetto al servizio, gli originali dei documenti e le
bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia
elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte
fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano
riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a
verifiche degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di
tale diritto anche il personale dell'amministrazione
finanziaria addetto al servizio, per le opportune
verifiche.
5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla
Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per
l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa
sull'energia elettrica."
 
Art. 32



 
Art. 33
Proroga organi e rendiconti

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione delle Societa', che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la lettera «c-bis) rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Omissis
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della
proroga degli organi amministrativi):
"Art. 3. Proroga degli organi - Regime degli atti.
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel
termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu'
di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della
scadenza del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli."
Si riporta il testo dell'articolo 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 61. Le somme riscosse dai funzionari delegati
sulle aperture di credito e che non siano state erogate
alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per
effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto.
La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in
un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30
settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle
spese per la esecuzione di opere pubbliche.
Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto
suppletivo sono versate in tesoreria.
Al termine dell'esercizio le aperture di credito
fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma
effettivamente prelevata."
Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, e 12
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Atti sottoposti al controllo successivo e
soggetti obbligati
1. Sono sottoposti al controllo successivo di
regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture
di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi
dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria
e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari
delegati titolari di contabilita' speciale di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni, nonche' da ogni altro
soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza
statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma;
c-bis) rendiconti di contabilita' speciale
concernenti i pagamenti degli interventi europei o della
programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma
671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge;
e) conti giudiziali;
e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle
competenze fisse ed accessorie del personale centrale e
periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni."
"Art. 12 Programma di controllo
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) e c-bis, nonche' dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis del medesimo articolo 11, comma 1, puo'
essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base
dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non
inclusi nel programma di controllo sono restituiti
all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di
esclusione dal controllo."
 
Art. 34



 
Art. 35
Pin Inps

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps e' autorizzato a rilasciare le proprie identita' digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
 
Art. 36

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi' a tutte le funzioni e attivita' della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva
al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari, per l'adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e'
differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano
nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai
minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati
dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari
derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di
tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che
l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione
di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione
europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile e, in genere, tutti i
procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre
grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del
fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione
scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di
procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure
di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresi' i
seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure
cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di
urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili,
nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura
penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o
dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la
sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi'
sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione
e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui
al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo
compreso tra il 16 aprile (26) e il 30 giugno 2020 i capi
degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati,
adottano le misure organizzative, anche relative alla
trattazione degli affari giudiziari, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le
Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della
giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine
di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli
uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla
Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure
sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte
d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i
capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente
amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,
previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze
e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura
civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve
in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e'
prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di
collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei
soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro
libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato
atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e
penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di
cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della
domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di
prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della
prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309,
comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice
di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27,
comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso,
non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo
compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilita' del servizio di deposito
telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30
del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con
le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti
con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3,
del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali
ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate
attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi
e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo
di posta elettronica certificata di sistema del difensore
di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati
all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni
di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza
necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui
all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino
alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o
con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di
cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere
autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza
puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020
ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della
medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti
di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10
aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data
del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi'
successivo del mese di ottobre.
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi'
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i
predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo
2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i
termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11."
Si riporta il testo degli articoli 54 e 304 del codice
di procedura penale:
"Art. 54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri.
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini
preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi,
informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima
della trasmissione o della designazione indicate nei commi
1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici
ministeri."
"Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare.
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei
seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono
essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1,
lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena
massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo
che per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b)."
L'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo) comprende gli articoli da 1 al 137
ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18:
"Art. 85 Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile
1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si
applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le
disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le
funzioni della Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno
2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le
attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti
ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono
prevedere una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione
per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la
convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze
che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai
rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti
da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza
ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture
informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con
ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione
all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle
adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per
le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30
giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1°
luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono
sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30
giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di
giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche
fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facolta'
di presentare brevi note e documenti sino a due giorni
liberi prima della data fissata per la trattazione. Il
giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente
sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite
con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio
deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di
legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai
relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato
istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un
numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si
tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30
giugno 2020.
8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo
2020, n. 11."
 
Art. 37

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti
amministrativi in scadenza

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020;

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 103 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonche' dei
relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono
sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30
giugno 2020."
 
Art. 37 - bis

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale
dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 2 dell'articolo 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 13.
 
Art. 38
Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonche' i relativi arretrati.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.
5. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"449. Per fare fronte al fabbisogno di
apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire
l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici
di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta,
al fine di migliorare il processo di presa in cura dei
pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle liste
d'attesa, e' autorizzato un contributo pari ad euro
235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da
ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora
ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle
regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni
predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati
con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il
31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo
decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui
al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le
modalita' con cui le medesime regioni, nell'ambito degli
accordi integrativi regionali, individuano le attivita'
assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati
dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti
relativi alla fragilita' e alla cronicita', anche
prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina
finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
 
Art. 39

Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature
medico-radiologiche

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attivita', corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
1. Le regioni e le province autonome possono
attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di
accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura,
accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri
luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19,
sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti
di accreditamento non si applicano alle strutture di
ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a
rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla
assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in
data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il
rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere
iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o
della denunzia di inizio di attivita' presso il comune
competente. La presente disposizione si applica anche agli
ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture
accreditate ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi
del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza
maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla
concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere
sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle
risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di
cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono il concorso
provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di
cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno
o piu' decreti dirigenziali del Ministero della salute sono
ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente
articolo, fino a concorrenza degli importi di cui
all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse
si provvede a seguito di presentazione da parte della
Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli
stati di avanzamento dei lavori."
Il Capo VIII (Protezione sanitaria dei lavoratori)
comprende gli articoli da 59 a 96 e il Capo IX (Protezione
sanitaria della popolazione) comprende gli articoli da 97 a
114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili) e sono
pubblicati nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art.22. Comunicazione preventiva di pratiche.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta
legge o il presente decreto prevedono specifici
provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere
una pratica, comportante detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta
giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio
sanitario nazionale, e, ove di loro competenza,
all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di
porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle
agenzie regionali e delle province autonome di cui
all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto.
L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione
preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui
al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni
soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere
seguenti:
a) le quantita' di materie radioattive non superino
in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del
comma 5;
b) la concentrazione di attivita' di materie
radioattive per unita' di massa non superi le soglie
determinate ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive
anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di
cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le
seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi
dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti
sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1;
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano
state specificate nel provvedimento di riconoscimento di
cui all'articolo 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di
cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi
dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
di dose superiore a 1 µSv h-1;
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico
destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi
elettrici che funzionano con una differenza di potenziale
non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di
funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1
m da un qualsiasi punto della superficie accessibile
dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 µSv
h-1;
f) materiali contaminati da materie radioattive
risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati
dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle
autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche
di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre
1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici
provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla
registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni
della presa in carico e dello scarico delle stesse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita',
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini
della registrazione delle materie radioattive, i modi e le
caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine
radiogene.
5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5,
sono determinate le quantita' e le concentrazioni di
attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere
a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche di cui
al comma 1."
Si riporta il testo degli articoli 61, comma 2, e 79,
comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230:
"Art. 61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti.
1. Omissis
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle
attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un
esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione
scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine
i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i
dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La
relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti."
"Art. 79. Attribuzioni dell'esperto qualificato.
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della
sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di
cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro
nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad
esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle
attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di
protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il
relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza
fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi
di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno
dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonche'
delle modifiche alle installazioni le quali implicano
rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della
tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di
vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e
delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia
dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone
condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di
radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie
competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e
nell'adozione delle azioni da compiere in caso di
incidente."
Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 recante
"Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2000, n. 157, S.O.
 
Art. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per
l'emergenza epidemiologica da COVID

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacita' di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unita' di crisi del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni gia' vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito internet istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonche' per le modalita' di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non e' richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.
7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.

Riferimenti normativi

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
630)e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 32 dell'8 febbraio 2020.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439
(Regolamento di semplificazione delle procedure per la
verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli
terapeutici sperimentali):
"Art. 7. Commissione per l'accertamento dei requisiti
dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.
1. Per l'espletamento degli adempimenti di cui
all'articolo 5 e' istituita, presso l'Istituto superiore di
sanita', la Commissione per la valutazione
dell'ammissibilita' alla sperimentazione di fase I.
2. La Commissione, nominata dal Ministro della
sanita', e' composta dal presidente dell'Istituto, dal
direttore della direzione generale per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita', nonche' da sei esperti nelle materie di cui
all'articolo 4, comma 1; tre di tali esperti sono scelti
tra personalita' del mondo scientifico estranee al
Ministero della sanita' e all'Istituto. Il presidente
dell'Istituto superiore di sanita' ed il direttore della
direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza del Ministero della sanita' possono
nominare un delegato.
3. Il Ministro della sanita' approva con decreto un
elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta in
casi specifici.
4. L'incarico dei Componenti di cui al comma 2 e
degli esperti di cui al comma 3 e' triennale e puo' essere
rinnovato piu' volte per gli appartenenti all'Istituto
superiore di sanita' e per due volte per gli esterni."
 
Art. 41
Disposizioni in materia di lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di
nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei
termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma
2, nonche' dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto
legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020,
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Il predetto
trattamento su istanza del datore di lavoro puo' essere
concesso con la modalita' di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di
euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute
nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."
"Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione
in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
previo accordo che puo' essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove
settimane. Per i lavoratori e' riconosciuta la
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il
trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai
lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o
sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, e'
equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano
fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla medesima
data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma
sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o
piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e delle province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla
regione e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in
ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."
Il testo del comma 6 dell'articolo 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 13.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente):
"Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. - 2. Omissis
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al
presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima
di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento
della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis") e delle eventuali successive disposizioni
comunitarie applicabili modificative del predetto
regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno
trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi e nel caso di
imprese agricole, anche di nuova costituzione, la
percentuale di copertura delle spese ammissibili e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni
possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea."
 
Art. 42

Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale gia' percepisca un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticita' riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettivita' della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attivita' istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.
4. Il commissario coadiuva altresi' le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190):
"Art. 11 Incompatibilita' tra incarichi
amministrativi di vertice e di amministratore di ente
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi
di amministratore di ente pubblico di livello nazionale,
regionale e locale, sono incompatibili con la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore
di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione
nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di
livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della provincia, del comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di
indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonche' di province,
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione
abitanti della stessa regione."
"Art. 14 Incompatibilita' tra incarichi di direzione
nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti
degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni
statali, regionali e locali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali sono incompatibili con la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del servizio sanitario nazionale o di
parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione interessata ovvero con la carica di
amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato
in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione, nonche' di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
stessa regione."
Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, e 122,
comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
"Art. 18 Rifinanziamento fondi
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in
relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da
quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e'
incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono,
sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco
"COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli
accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza
che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui
al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione e'
tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la
gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del
Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei
predetti Ministeri congiuntamente."
"Art. 122 Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
1. Omissis
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite."
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 32.
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 39.
Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 5-sexies del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
"Art. 4-bis Unita' speciali di continuita'
assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta o al medico di
continuita' assistenziale di garantire l'attivita'
assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni
dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di
continuita' assistenziale gia' esistente, una unita'
speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare
dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di
ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e' costituita da un
numero di medici pari a quelli gia' presenti nella sede di
continuita' assistenziale prescelta. Possono far parte
dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di
continuita' assistenziale; i medici che frequentano il
corso di formazione specifica in medicina generale; in via
residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e
iscritti all'ordine di competenza. L'unita' speciale e'
attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore
20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa
ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per
ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano
autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un
ambiente diverso e separato dai locali adibiti
all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
le ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020."
"Art. 5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti
per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle
strutture pubbliche o private prioritariamente nella
gestione dell'emergenza, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non
urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati
a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le
disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro
prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore, a condizione che venga loro concessa una
protezione appropriata, secondo modalita' individuate
mediante accordo quadro nazionale, sentite le
rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative."
La citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2020, n. 32.
 
Art. 42 - bis

Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario e' intestata un'apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226,
S.O.
Si riporta il testo degli articoli 30, comma 1, 34 e 42
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere,
lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del
presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e
si svolge nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico."
"Art. 34 Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione."
"Art. 42 Conflitto di interesse
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per
contrastare le frodi e la corruzione nonche' per
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni
ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della
concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti
gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
"Art. 20
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 30 miliardi di euro (70). Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988."
 
Art. 42 - ter
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 43
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.