Gazzetta n. 144 del 8 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 29 maggio 2020
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 15 del 21 gennaio 1998 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020.
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;
Considerato che lo stato di emergenza in Italia ha comportato la totale chiusura delle strutture ristorative private e collettive, determinando un forte calo, delle vendite di alcuni specifici tagli anatomici della mezzena, quali lombate e alcuni tagli del posteriore, e che tali prodotti devono essere assorbiti da altre filiere distributive e commerciali con la necessita' di indirizzare tali tagli su linee produttive diverse;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0024795 del 15 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di escludere, dall'obbligo di frollatura, la carne di bovini maschi destinata a processi di macinazione.
Considerato importante procedere ad una modifica del disciplinare per evitare che carni utilizzate per la preparazione carni macinate, debbano essere necessariamente escluse dalla certificazione facendo perdere la qualificazione alla certificazione anche al prodotto finale.
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 15 del 21 gennaio 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP della «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.
Roma 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: Abate
 

Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» ai
sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2019 e' modificato come segue:
L'art. 5.3 Frollatura
«Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi deve essere di almeno quattro giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dieci giorni.»
e' cosi' integrato:
«Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi (ad esclusione dei tagli che vengono macinati) deve essere di almeno quattro giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dieci giorni.»
La presente modifica sara' in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.