Gazzetta n. 144 del 8 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, numero 6;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e di modifica della direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Vista la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e degli affari regionali e delle autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 27

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) agli organi a canne;»;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) e' sostituita dalla seguente:
«gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;
c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;
d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»;
e) all'articolo 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;
f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve;»;
g) l'articolo 24 e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo dell'Allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245:
«Allegato A
(Art. 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e' pubblicata nella G.U.U.E. 1
luglio 2011, n. L 174.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 recante norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e
sulla conformita' dei prodotti e di modifica della
direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n.765/2008 e
(UE) n. 305/2011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
- La direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
novembre 2017, n. L 305.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
(Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del
citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Fatto salvo
quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica
alle AEE, come definite alla lettera a) dell'art. 3, che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela
degli interessi essenziali in materia di sicurezza
nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale
bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate
nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e
da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e'
esclusa o non rientra nel campo di applicazione del
presente decreto e che possono svolgere la propria funzione
solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere
sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature
appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi
dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci,
esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad
esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere
utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da
professionisti, qualificati ai sensi dell'art. 15, commi 1
e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un
impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della
produzione di energia da luce solare per applicazioni
pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
i-bis) agli organi a canne;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per
attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione
unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.
3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in
materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze
chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006,
e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei
rifiuti.».
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE", le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misura di tali correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la
corrente continua;
b) ai fini di cui alla lettera a), "che dipendono",
in relazione alle AEE, indica il fatto che le
apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di
campi elettromagnetici per espletare almeno una delle
funzioni previste;
c) "utensili industriali fissi di grandi
dimensioni", un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente
per un'applicazione specifica, installati e disinstallati
in maniera permanente da professionisti in un determinato
luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e
sviluppo;
d) "alle installazioni fisse di grandi dimensioni",
una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo
ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati
e installati da professionisti, destinati ad essere
utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e
apposito e disinstallati da professionisti;
e) "cavi", tutti i cavi con una tensione nominale
inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da
prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per
collegare tra di loro una o piu' AEE;
f) "fabbricante", qualsiasi persona fisica o
giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare
o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio
nome o marchio;
g) "mandatario", qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinate attivita';
h) "distributore", qualsiasi persona fisica o
giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
un'AEE sul mercato;
i) "importatore", qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato
dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo;
l) "operatori economici", il fabbricante, il
mandatario, l'importatore e il distributore;
m) "messa a disposizione sul mercato", qualsiasi
fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o
l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
n) "immissione sul mercato", la prima messa a
disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;
o) "norma armonizzata", una norma adottata da uno
degli organismi europei di normalizzazione elencati
all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione, sulla base di una
richiesta presentata dalla Commissione conformemente
all'art. 6 di tale direttiva;
p) "specificazione tecnica", un documento che
prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo
o un servizio devono soddisfare;
q) "marcatura CE", una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di
armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
r) "valutazione della conformita'", la procedura
atta a dimostrare se le prescrizioni della presente
direttiva in materia di AEE siano state rispettate;
s) "vigilanza del mercato", le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per
garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti
nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del
pubblico interesse;
t) "richiamo", qualsiasi provvedimento volto ad
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
u) "ritiro", qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura;
v) "materiale omogeneo", un materiale di
composizione uniforme o un materiale costituito dalla
combinazione di piu' materiali che non puo' essere diviso o
separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche
come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la
molatura e processi abrasivi;
z) "dispositivo medico", un dispositivo medico come
definito all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;
aa) "dispositivo medico-diagnostico in vitro", un
dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito
all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8
settembre 2000, n. 332;
bb) "dispositivo medico impiantabile attivo", un
dispositivo medico attivo come definito all'art. 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
507;
cc) "strumenti di monitoraggio e controllo
industriali", strumenti di monitoraggio e controllo
destinati esclusivamente ad uso industriale o
professionale;
dd) "disponibilita' di un sostituto", la capacita'
di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un
ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per
la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui
all'allegato II;
ee) "affidabilita' di un sostituto", la
probabilita' che un'AEE che utilizza un sostituto esegua
una funzione richiesta senza guasti, in determinate
condizioni, per un determinato periodo di tempo;
ff) "pezzo di ricambio", una parte distinta di
un'AEE che puo' sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non
puo' funzionare come previsto in assenza di tale parte. La
funzionalita' dell'AEE e' ristabilita o e' potenziata
quando la parte e' sostituita da un pezzo di ricambio;
gg) "macchine mobili non stradali destinate ad
esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una
fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di
trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna,
il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento
continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie
di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a
esclusivo uso professionale.».
«Art. 4 (Prevenzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul
mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati
alla loro riparazione, al loro riutilizzo,
all'aggiornamento delle loro funzionalita' o al
potenziamento della loro capacita', non devono contenere le
sostanze di cui all'allegato II.
2. Nei materiali omogenei e' tollerata una
concentrazione massima in peso non superiore a quella
indicata all'allegato II. Le modalita' dettagliate per
garantire la conformita' ai predetti valori massimi di
concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti
superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai dispositivi medici e agli strumenti di
monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere
dal 22 luglio 2014;
b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo
industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio
2017;
c-bis) a tutte le altre AEE che non rientravano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE
immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.
4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di
ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo,
all'aggiornamento delle funzionalita' o al potenziamento
della capacita' di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1°
luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi
sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi
sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo
industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio
2017;
e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE
immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai
sensi dell'art. 5 e sono state immesse sul mercato prima
della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente
all'esenzione specifica in questione.
5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi
controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa
a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia
comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al
riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato
anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE
immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di
monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente
al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul
mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in
vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e
utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22
luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di
monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente
al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul
mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE
immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e
utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22
luglio 2029.
6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni
elencate agli allegati III e IV.».
«Art. 5 (Adattamento degli allegati III e IV al
progresso tecnico e scientifico). - 1. Il fabbricante, il
mandatario, l'importatore, il distributore, puo' presentare
alla Commissione europea domanda di:
a) inclusione nelle liste di esenzione degli
allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per
applicazioni specifiche;
b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III
e;
c) rinnovo delle esenzioni di cui all' allegato IV;
d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III
e IV.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui
all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 5, comma 8, della
direttiva 2011/65/UE.
3. La domanda di rinnovo di un'esenzione e'
presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza
dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta
valida finche' la Commissione non adotta una decisione
sulla domanda di rinnovo.
4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia
rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade
dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo
di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della direttiva
2011/65/UE:
a) le misure adottate dalla Commissione,
consistenti nella inclusione dei materiali e componenti
delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli
allegati III e IV, hanno una validita' massima di cinque
anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e
una validita' massima di sette anni per le categorie 8 e 9
dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi
di validita' devono essere decisi caso per caso e possono
essere prorogati;
b) per le esenzioni di cui all'allegato III della
direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011,
il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato,
e' di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10
dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette
anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere
dalle date pertinenti di cui all'art. 4, comma 3, e di
cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a
decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato
un periodo piu' breve;
c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il
periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e'
di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui
all'art. 4, comma 3, salvo che non sia specificato un
periodo piu' breve.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Speranza, Ministro della salute

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede