Gazzetta n. 144 del 8 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 17 e l'allegato A n. 7;
Vista la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
Vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, recante riordinamento del Registro Italiano Navale;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, recante attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) «convenzioni internazionali»: le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:
1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, o il codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;";
c) alla lettera f), punto 2, le parole «dalla regola 1.4.37» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regola 1.4.38»;
d) alla lettera m), le parole «in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata» sono soppresse;
e) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: "q) «tratto di mare»: un tratto di mare o una rotta marittima definiti a norma dell'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della «SOLAS 1974»;";
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) «area portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;";
g) la lettera s) e' abrogata;
h) alla lettera t), le parole «il Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
i) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti, una nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;";
l) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le navi e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di cui alla lettera bb-sexies;";
m) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri;";
n) la lettera bb) e' abrogata;
o) la lettera bb-quater) e' sostituita dalla seguente: "bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone che hanno particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilita', le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;";
p) la lettera bb-sexies) e' sostituita dalla seguente: "bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;";
q) dopo la lettera bb-sexies, sono aggiunte le seguenti: "bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a vela anche se munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di 7;
bb-octies) «materiale equivalente»: leghe di alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta' intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio;
bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova specificato nel codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 dicembre 2010, nella versione aggiornata;
bb-decies) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave da passeggeri storica progettata prima del 1965 e le relative repliche costruite principalmente con i materiali originali, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
bb-undecies) «unita' da diporto o unita' veloce da diporto»: un'unita' che non e' impegnata in attivita' commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
bb-duodecies) «imbarcazione di servizio (tender)»: un'imbarcazione in dotazione alla nave che e' utilizzata per trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri ferma alla terraferma e viceversa;
bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' della nave;
bb-quater decies) «unita' veloce di servizio off-shore»: un'unita' utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita'»:
1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente le dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale;
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita' di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;
3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita di esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri su un intero ponte;
4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave da passeggeri;
bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa;
bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi «A» e «B»:
1. la cui chiglia e' stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e
2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e
3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D» a tale data o a una data successiva alla quale hanno raggiunto i trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1° ottobre 2015.".

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 117 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 87, quinto comma, della Cost. conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 e dell'Allegato
A della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2019, n. 245:
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva
98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di
sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni
superate;
b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare
il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di
una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni
diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi
da passeggeri;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo
l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di
sicurezza delle navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Allegato
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1
e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- La direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri e' pubblicata nella
G.U.U.E. L 315 del 30 novembre 2017.
- La direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri e' pubblicata nella G.U.C.E. L 144 del 15
maggio 1998.
- La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri e' pubblicata
nella G.U.U.E. L 163 del 25 giugno 2009.
- Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e' pubblicata nella G.U.U.E. L 131 del 28 maggio 2009.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 340 (Riordinamento del Registro
Italiano Navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio 1947, n. 116.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1978, n. 48 - Supplemento ordinario.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190 - Supplemento ordinario.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329 - Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 -
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, il cui
titolo e' modificato dal presente decreto (Attuazione della
direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55 - Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
(Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai
requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da
passeggeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2005, n. 96 - Supplemento ordinario n. 77.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202 - Supplemento ordinario n. 148.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento ordinario n.
108.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94 -
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale
sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5
aprile 1966) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 1968, n. 176 - Supplemento ordinario n. 1760.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250 - Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17 -
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che
abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) «convenzioni internazionali»: le seguenti
convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative
modifiche, nella versione aggiornata:
1. convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge
23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. convenzione internazionale sulla linea di massimo
carico del 1966, resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, di seguito
denominata «LL66»;
b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima
internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18)
dell'assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre
1993, o il codice internazionale sulla stabilita' a nave
integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85) della
Organizzazione Marittima Internazionale IMO, del 4 dicembre
2008, nelle versioni aggiornate;
c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il
codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Craft)
adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20
maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza
per le unita' veloci del 2000 (International Code for
Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella
risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle
loro versioni aggiornate.)
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS
1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e
dalla regola 1.4.38del codice per le unita' veloci del
2000, sia inferiore a 20 nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del 1° luglio o successivamente. Per
equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in
cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia,
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione "LL66";
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) «tratto di mare»: un tratto di mare o una rotta
marittima definiti a norma dell'articolo 3. Tuttavia, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di
radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di
mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della «SOLAS
1974»;
r) «area portuale»: area diversa da un tratto di mare
di giurisdizione che si estende fino alle strutture
portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono
parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti
definiti da elementi geografici naturali che proteggono un
estuario o un'area protetta affine;
s) (abrogata);
t) "Amministrazione" il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti,
o verso i cui porti, una nave o una unita' veloce battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio; per le navi e unita'
veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di
cui alla lettera bb-sexies;
aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri;
bb) (abrogata);
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da
passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di
anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone
che hanno particolare difficolta' nell'uso dei trasporti
pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilita',
le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie
a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs):
l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu'
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto
autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le attribuzioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a
vela anche se munita di propulsione meccanica come
propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra
superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento
massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di
7;
bb-octies) «materiale equivalente»: leghe di
alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che,
per le sue proprieta' intrinseche o grazie alla sua
coibentazione, al termine della prevista prova standard del
fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza
al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio;
bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui
campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di
prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva
standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova
specificato nel codice internazionale per l'applicazione
delle procedure di prova del fuoco del 2010, di cui alla
risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 dicembre 2010,
nella versione aggiornata;
bb-decies) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di
nave da passeggeri storica progettata prima del 1965 e le
relative repliche costruite principalmente con i materiali
originali, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e
promuovere le tecniche e le competenze marittime
tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
di cultura, il cui esercizio rispetta i principi
tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
bb-undecies) «unita' da diporto o unita' veloce da
diporto»: un'unita' che non e' impegnata in attivita'
commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
bb-duodecies) «imbarcazione di servizio (tender)»:
un'imbarcazione in dotazione alla nave che e' utilizzata
per trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da
passeggeri ferma alla terraferma e viceversa;
bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave
utilizzata per trasportare e accogliere personale
industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435 che non svolge a bordo lavori essenziali per
l'attivita' della nave;
bb-quater decies) «unita' veloce di servizio
off-shore»: un'unita' utilizzata per trasportare e
accogliere personale industriale di cui all'articolo 1,
comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo
lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e modifiche
di grande entita'»:
1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente
le dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento
mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale;
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente
la capacita' di trasporto di passeggeri di una nave, ad
esempio la trasformazione di un ponte per autoveicoli in
alloggio passeggeri;
3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente
la vita di esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo
dell'alloggio passeggeri su un intero ponte;
4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave
in una nave da passeggeri;
bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione
o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le
responsabilita' imposti dal codice internazionale di
gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione
dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata,
o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della
SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro
organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a
scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio
della nave dal proprietario della stessa;
bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate
dal servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri
delle classi "A" e "B":
1. la cui chiglia e' stata impostata o si trovava
ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1°
ottobre 2004, e
2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8,
del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1°
ottobre 2010, e
3. sono state destinate alla navigazione nelle
classi "C" e "D" a tale data o a una data successiva alla
quale hanno raggiunto i trenta anni di eta', ma comunque
non piu' tardi del 1° ottobre 2015.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1) navi militari e da trasporto truppe;
2) navi a vela;
3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
5) navi in legno di costruzione primitiva;
6) navi tradizionali;
7) unita' da diporto;
8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
9) unita' di servizio off-shore;
10) imbarcazioni di servizio;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1) unita' militari e da trasporto truppe;
2) unita' da diporto;
3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
4) unita' di servizio off-shore.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri). - 1. I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D;
c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva;
d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva.
2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui possono operare:
a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti A, B, C e D;
b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti B, C e D;
c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti C e D;
d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti D.
3. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.
4. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa.
5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera b), punto 1»;
c) al comma 4, lettera c), le parole «e dal capitolo III dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2» e la parola «membro» e' soppressa;
d) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed e) sono abrogate;
e) al comma 5:
1) all'alinea, le parole «battenti bandiera di altro Stato membro» sono soppresse;
2) alla lettera a), punto 3), le parole «modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione aggiornata»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani:
1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,
2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»;
f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'.
5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025.»;
g) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e
esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere
conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal
presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed
esistenti, delle classi A, B, C e D:
a) i processi di costruzione e manutenzione dello
scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli
impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai
requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle
norme di un organismo riconosciuto;
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e
relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
della «SOLAS 1974»;
c) (abrogata).
3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
a) requisiti generali:
1. Le navi da passeggeri nuove di classe A devono
essere pienamente conformi ai requisiti della «SOLAS 1974»
e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente
decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la
cui interpretazione e' lasciata, a norma della «SOLAS
1974», alla discrezionalita' dell'amministrazione, si
applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D
devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici
fissati dal presente decreto e dall'allegato I:
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari
o superiore a 24 metri devono essere conformi alla
convenzione «LL66»;
2. (abrogato);
3. in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera
b), punto 1, le navi da passeggeri nuove di classe D sono
esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima
della prora stabilito nella convenzione «LL66»;
4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e
D sono provviste di ponte completo.
4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono
essere conformi alle regole applicabili alle navi da
passeggeri esistenti, definite nella «SOLAS 1974» e ai
pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto
e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui
interpretazione e' lasciata dalla «SOLAS 1974» alla
discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le
interpretazioni contenute nell'allegato I;
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono
essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati
nel presente decreto e nell'allegato I;
c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D
devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici
fissati dal presente decretoe dall'allegato I, con
esclusione dei Capitoli II-1 e II-2, nonche' dalla legge 5
giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da
passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera
di altro Stato possano essere adibite a viaggi nazionali
regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo
dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di
sicurezza previsto dalle citate norme;
c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le
norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a
norma della lettera c), ne informa immediatamente la
Commissione europea;
d) (abrogata);
e) (abrogata).
5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o
sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai
requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della
Convenzione «SOLAS 1974», a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad
un equivalente stadio di costruzione anteriormente al
giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute
anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del
codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico
(Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code),
di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, nella versione
aggiornata;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite
anteriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano
l'attivita' certificata a norma di tale codice;
c) le unita' veloci da passeggeri costruite
anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e
conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita'
a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse
a viaggi nazionali in tratti di mare italiani:
1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno
1998 e,
2) solo previo accordo dell'Amministrazione.
d) i processi di costruzione e manutenzione delle
unita' veloci da passeggeri e delle relative
apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini
della classificazione, da un organismo riconosciuto.
5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le
riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande
entita' e le conseguenti variazioni del loro
equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi
nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni
apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno
standard che assicuri una maggiore capacita' di
sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande
entita'.
5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima
del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del
presente decreto entro il 22 dicembre 2025.
6. (abrogata)».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 4-bis
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri). - 1. Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 4-ter
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del citato
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4-ter (Requisiti di sicurezza per le persone a
mobilita' ridotta). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D
e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto
pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle
persone a mobilita' ridotta, devono:
a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un
equivalente stadio di costruzione il 1° (gradi) ottobre
2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto
fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1°
ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie
modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato
III per quanto ragionevole e possibile, in termini
economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione
nazionale di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le
persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli
orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione
degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia
e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004.
4. (abrogato).
5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e
dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del
presente articolo competono all'ente tecnico.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Se l'Amministrazione, anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti di sicurezza applicabili devono essere migliorati in determinate situazioni a causa di specifiche circostanze locali e se tale esigenza e' debitamente comprovata, adotta le misure atte a migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate:
a) misure che consentono l'equivalenza a taluni requisiti specifici del presente decreto, purche' tali equivalenze siano efficaci almeno quanto i suddetti requisiti;
b) a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu' basse condizioni di altezza d'onda significativa, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.
3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2, si attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
4. L'Amministrazione notifica alla Commissione europea le misure che intende adottare fornendo le precisazioni sufficienti a comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.
5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'Amministrazione e' tenuta a modificarle o a non adottarle.
6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di cui al comma 2 e comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Le suddette misure si applicano a tutte le navi da passeggeri della stessa classe o alle unita' veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove ha sede la societa' di gestione.
8. Le misure di cui al comma 2, atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, si applicano solo finche' ricorrono tali condizioni specifiche.
9. L'Amministrazione notifica le misure di cui ai commi 4 e 6 mediante la banca dati che la Commissione europea istituisce e mantiene a tal fine e a cui la Commissione europea e l'Amministrazione hanno accesso.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Visite). - 1. Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
b) al comma 2, le parole «, e comma 2, lettera b)» sono soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime.»;
d) al comma 4, le parole «Stato ospite» sono sostituite dalle seguenti: «Stato di approdo»;
e) al comma 5, dopo la parola «Le» sono aggiunte le seguenti: «misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;
f) al comma 6, dopo le parole «per navi da passeggeri» sono aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8 (Certificati). - 1. Le navi da passeggeri nuove
ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente
decreto devono essere in possesso di un certificato di
sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al
presente decreto. Il formato del certificato e' conforme
all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime
al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a).
2. Il certificato di sicurezza per le navi da
passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a
dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere
prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima
di un mese a decorrere dalla data di scadenza del
certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga il
periodo di validita' del certificato decorre dalla data di
scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza
delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della
visita periodica di cui all'art. 7, comma 1 lettera b).
3.Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai
requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC
code) e dal codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di
sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita'
veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime.
4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a
un'unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali
in uno Stato di approdo, l'Amministrazione concorda con
detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi
l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede
affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione
all'esercizio.
5. Lemisure di sicurezza supplementari, le equivalenze
e le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a
norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5,
devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita'
veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio
rilasciati da un altro Stato membro alle unita veloci da
passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il
certificato di sicurezza per navi da passeggeri di cui al
presente articolo, rilasciato da un altro Stato membro alle
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. (abrogato).
8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e'
considerato conforme anche alle disposizioni del presente
decreto.».
 
Art. 10

Sanzioni

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave che:
a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a 1.032 euro;
b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032;
c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui all'articolo 8, in regolare corso di validita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta di cui all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
3. Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non sottopongono la nave alle visite previste dall'articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
4. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.».
 
Art. 11

Modifiche all'allegato I
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma del punto 13.1 del capitolo II-2, parte A, le parole: «nella lingua ufficiale dello Stato ospite» sono sostituite dalle seguenti: «nella lingua ufficiale dello Stato di approdo»;
b) al capitolo III, punto 2, tabella, nota 1, le parole «Stato membro ospitante» sono sostituite dalle seguenti: «Stato membro di approdo».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'allegato I, capitolo II-2
parte A, punto 13.1 e capitolo III, punto 2, tabella, nota
1 del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
come modificato dal presente decreto:
«13. Piani di controllo antincendio (R 20).
Navi nuove delle classi B, C e D + navi esistenti della
classe B:
.1 In tutte le navi, per guida degli ufficiali della
nave, devono essere permanentemente esposti i piani
generali indicanti chiaramente, per ogni ponte, le stazioni
di comando, le varie zone tagliafuoco delimitate da
divisioni di classe A, le zone delimitate da divisioni di
classe B, nonche' i particolari degli impianti di
rilevazione e segnalazione di incendi, dell'impianto di
estinzione incendi a «sprinkler», dei mezzi per
l'estinzione degli incendi, dei mezzi di accesso ai vari
compartimenti, ponti ecc. e degli impianti di ventilazione,
ivi compresi la posizione di comando dei ventilatori, le
ubicazioni delle serrande di chiusura delle condotte di
ventilazione e i numeri di identificazione dei ventilatori
che servono ciascuna zona. In alternativa, tutti i suddetti
dati possono essere raccolti in un manuale, una copia del
quale deve essere fornita a ciascun ufficiale e un'altra
copia deve essere sempre disponibile a bordo in un luogo di
facile accesso. I piani e i manuali devono essere tenuti
aggiornati e ogni modifica deve esservi riportata con la
massima sollecitudine possibile. Le diciture in detti piani
e manuali devono essere nella lingua ufficiale dello Stato
di bandiera. Se tale lingua non e' ne' l'inglese ne' il
francese, deve essere inclusa una traduzione in una di tali
lingue. Nel caso di una nave adibita a viaggi nazionali in
un altro Stato membro, deve essere inclusa una traduzione
nella lingua ufficiale dello Stato di approdo, se tale
lingua non e' ne' l'inglese ne' il francese.
Per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite a
partire dal 1° gennaio 2003, l'informazione da fornire con
i richiesti piani e opuscoli antincendio nonche' i
pittogrammi da utilizzare per i piani antincendio devono
essere conformi alle risoluzioni IMO A.756 (18) e A.952
(23).».
«2. Mezzi di comunicazione, mezzi collettivi di
salvataggio e battelli di emergenza, mezzi individuali di
salvataggio (R 6 + 7 + 18 + 21 + 22).
Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:
.1 Ogni nave deve essere provvista almeno degli
apparecchi radio per mezzi di salvataggio, dei radar
transponder, dei mezzi individuali di salvataggio, dei
mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza,
dei segnali di soccorso e dei dispositivi lanciasagole
specificati nella tabella seguente e nelle relative note,
in base alla classe della nave.
.2 Tutti i mezzi sopraindicati, compresi gli eventuali
dispositivi per la messa a mare, devono essere conformi
alle regole del capitolo III dell'allegato alla convenzione
SOLAS del 1974 e al codice LSA, e successive modifiche, se
non altrimenti disposto nei punti seguenti. Se non
esplicitamente stabilito altrove, i dispositivi esistenti
devono essere quantomeno conformi alle disposizioni in
vigore al momento della loro installazione.
3. Inoltre le imbarcazioni di salvataggio di ciascuna
nave devono disporre di almeno tre tute di immersione, (e)
inoltre di indumenti di protezione termica ad uso degli
occupanti delle imbarcazioni di salvataggio non provvisti
di tute di immersione. Le tute di immersione e gli
indumenti di protezione termica non sono necessari:
.1 per le persone sistemate in imbarcazioni di
salvataggio completamente chiuse; oppure
.2 qualora la nave operi costantemente in climi
caldi, in cui l'amministrazione ritiene che le protezioni
termiche non siano necessarie, tenendo conto delle
raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 1046
dell'IMO.
4. Le disposizioni del punto 3.1 si applicano anche
alle imbarcazioni di salvataggio parzialmente o totalmente
chiuse non conformi ai requisiti delle sezioni 4.5 o 4.6
del codice LSA, purche' si trovino a bordo di navi
costruite anteriormente al 1° (gradi) luglio 1986.
5. Tutti i componenti degli equipaggi delle
imbarcazioni di salvataggio e delle unita' responsabili
dell'evacuazione della nave devono disporre di una tuta di
immersione, conforme ai requisiti della sezione 2.3 del
codice LSA, o di una tuta antiesposizione, conforme ai
requisiti della sezione 2.4 del codice LSA. Le tute devono
essere di taglia adeguata. Qualora la nave operi
costantemente in climi caldi, in cui l'amministrazione
ritiene che non siano necessarie le protezioni termiche,
non e' necessario tenere a bordo gli indumenti protettivi
in parola, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla
circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO.
6. Le navi che non trasportano imbarcazioni di
salvataggio o battelli di emergenza, per fini di
salvataggio, devono essere provviste di almeno una tuta di
immersione. Tuttavia, qualora la nave operi costantemente
in climi caldi, in cui l'amministrazione ritiene che non
siano necessarie le protezioni termiche, non e' necessario
tenere a bordo gli indumenti protettivi in parola, tenendo
conto delle raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ.
1046 dell'IMO.

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) possono essere mezzi collettivi di salvataggio
imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio, o una
combinazione delle stesse, conformemente alle disposizioni
della regola III/2.2. Se giustificato dal fatto che il
viaggio si svolge in acque riparate e/o in condizioni
meteomarine favorevoli nel tratto di mare in cui opera la
nave, tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO
con Circolare MSC/1046, l'amministrazione dello Stato di
bandiera puo' consentire quanto segue, purche' lo Stato
membro di approdo non si opponga:
a) zattere di salvataggio gonfiabili aperte e
reversibili non conformi a quanto stabilito alle sezioni
4.2 o 4.3 del codice LSA a condizione che tali zattere di
salvataggio soddisfino pienamente i requisiti dell'allegato
10 relativo al codice per le Unita' veloci del 1994 e, per
le navi costruite a partire dal 1° (gradi) gennaio 2012,
dell'allegato 11 del codice per le Unita' veloci del 2000;
b) zattere di salvataggio non conformi ai requisiti
dei paragrafi 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 del codice LSA
sull'isolamento contro il freddo del fondo della zattera di
salvataggio.
I mezzi collettivi di salvataggio per le navi esistenti
delle classi B, C e D devono essere conformi alle regole
pertinenti per le navi esistenti della convenzione SOLAS
del 1974, quale modificata il 17 marzo 1998. Le navi ro-ro
da passeggeri devono essere conformi ai requisiti della
regola III/5.-1., a seconda dei casi.
Uno o piu' dispositivi MES (Marine Evacuation System)
per l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del
codice LSA, possono essere sostituiti con zattere di
salvataggio di capacita' equivalente, come richiesto nella
tabella, compresi i dispositivi per la messa a mare.».
 
Art. 12

Modifiche al titolo
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. Nel titolo, le parole «98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».

Note all'art. 12:
Per il titolo del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede